TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2023-09-07, n. 202306128

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2023-09-07, n. 202306128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306128
Data del deposito : 7 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2023

N. 04252/2018 REG.RIC.

N. 06128/2023 REG.PROV.PRES.

N. 04252/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4252 del 2018, proposto da
A J, rappresentato e difeso dall'avvocato C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-Del respingimento alla frontiera a norma dell'art.10 comma 1 D.lgs 25 luglio 1998 n.286, notificato al ricorrente il giorno 12/02/2018 presso il valico di Civitavecchia poichè sprovvisto di un documento di soggiorno valido all'ingresso (All.n.1).

-Del provvedimento Prot.A/12 notificato al ricorrente il giorno 12/02/2018 presso il valico di Civitavecchia m.(n.r.24/18) emesso dal Questore della Provincia di Viterbo in data 25.01.2018 e notificato al ricorrente in data 12.02.2018, con il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per irreperibilità dello stesso (All.n.2).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 aprile 2018;

Rilevato che, nel termine di centoventi giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 18/4/2023 di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento.

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi