TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202400407
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Pubblicato il 26/04/2024
N. 00407/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2012, proposto da:
F P D, rappresentato e difeso dagli avv. A V D C e L P, domiciliato in forma digitale come in atti;
contro
Comune di Fabriano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. S G, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. G S in Ancona, corso Mazzini, 73;
Comune di Fabriano Dirigente del Settore Assetto del Territorio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell'atto di diniego del certificato di agibilità rilasciato dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio n.9723773 del 17/08/2012, notificato al ricorrente in data 08/10/2012;
2) per quanto di ragione del Regolamento Edilizio del Comune di Fabriano nella parte in cui, all’art. 15, stabilisce valori minimi da rispettare per le altezze interne sia dei locali di abitazione che di corridoi, disimpegni, ecc., regolamento che, da visura sul sito, risulta essere approvato con atto consiliare n. 94 del 30/5/1989, e successivamente modificato;
3) di ogni atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente comunque connesso e correlato;
nonché per l'accertamento dei danni subiti e subendi a seguito dell'avvertimento, recato nell'atto impugnato, comportante anche obiettivo deprezzamento, circa la non utilizzabilità come abitazione dell'unità immobiliare qui dedotta e per la condanna alla loro refusione.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fabriano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n.854/2012 r.g. Francesco Paolo De Santis impugnava, chiedendone l’annullamento, il diniego del certificato di agibilità rilasciato con atto n.9723773 del 17 agosto 2012 emesso dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Fabriano, nonché l’art. 15 del presupposto regolamento edilizio.
Esponeva in fatto quanto segue:
-di aver acquistato dalle sue danti causa Buffalini Nazzarena e Quaglia Rosa, con atto pubblico del 28 gennaio 1981 a rogito Notaio Falsini, una porzione immobiliare situata al piano terra destinata ad autorimessa, della superficie di m.q. 51 e dell’altezza di mt 2,60, situata all’interno di un fabbricato di quattro alloggi sito in via la Spinta, con certificato di abitabilità del 22.07.1975 come da attestazione del 28.10.1980 rilasciata dal Comune;
-di aver ottenuto, con concessione n. 843 del 22.12.1990, una sanatoria per il cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione della porzione immobiliare acquistata;
-di aver richiesto in data 26 luglio 2012 il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 20 della legge n. 47/1985, denegato dal Comune con l’atto prot. n.9723773 del 17 agosto 2012 impugnato in questa sede.
A sostegno della dedotta illegittimità del provvedimento gravato deduceva i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 25 comma 2 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della legge n. 241/1990 in relazione all’art.10 bis;
Il diniego impugnato è illegittimo per violazione delle norme che impongono di comunicare entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il nominativo del responsabile del procedimento che, nella specie, non è stato nominato, con conseguente difetto di istruttoria in assenza di interlocutorie per integrare la documentazione utile per la conclusione del procedimento.
Inoltre è mancata la comunicazione del preavviso di rigetto posto a garanzia di un celere ed efficace agere amministrativo non essendo stato consentito al ricorrente di interloquire con l’amministrazione per far presente che il diniego di agibilità era intervenuto a distanza di 22 anni, durante i quali aveva abitato l’immobile pagando i relativi oneri fiscali e senza che l’immobile avesse mai avuto problemi di infiltrazioni o di anti igienicità.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma 20 come sostituito, violazione artt. 221 e 222 testo unico 17.07.1934 n.1265, eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione;
La richiesta di agibilità è stata presentata in base al condono edilizio n. 843 del 22.12.1990 stante l’applicabilità dell’art. 35 comma 20 della legge n.47/1985, come sostituito dall’art. 4 del d.l. 12 gennaio 1998 n.2 conv in legge 13 marzo 1988 n.68, che consente la deroga ai requisiti igienico-sanitari, ed in assenza di condizioni di insalubrità rilevabili ai sensi degli artt. 221 e 222 cit..
3)Violazione e falsa applicazione del d.m. 5 luglio 1975, violazione del regolamento edilizio tipo approvato con d.p.g.r. 14 settembre 1989 n.23;
L’art. 80 del regolamento edilizio tipo regionale prevede un’altezza media di metri 2,70 e minima di metri 2,20, con possibilità di sua riduzione, per cui il requisito delle altezze è flessibile e derogabile. Allo stesso modo la legge regionale n.19/2010, aggiungendo l’art. 1 bis all’art. 1 della legge regionale n.22/1999, consente il recupero a fini abitativi di locali prima destinati ad altri usi, prescrivendo un’altezza media non inferiore a metri 2,40 per spazi abitativi, riducibili a metri 2,20 per spazi accessori e servizi.
Diversamente, il regolamento edilizio comunale, contraddicendo l’art. 103 comma 2 del regolamento edilizio tipo regionale che prevale sulle diverse norme fissate dai Comuni, fissa l’altezza dei locali nella misura minima e non media di metri 2,70 e l’altezza di corridoi, disimpegni ed altro nella misura minima di metri 2,40.
4)Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, travisamento, falsità dei presupposti e omessa e o distorta motivazione;
L’atto impugnato collide con il principio di economicità, efficacia e trasparenza dell’attività amministrativa poiché priva di ogni significato il concesso cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione, senza aver chiarito le reali ragioni ostative, con l’aggravante che il Comune nelle more ha indebitamente locupletato imposte canoni e quant’altro inerente l’abitazione stessa.
5)Violazione dell’art. 24 d.p.r. n. 380/2001 comma 20 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per travisamento, sviamento, difetto di motivazione;
Il richiamo all’art. 24 è fuorviato poiché riguarda le nuove costruzioni o sopraelevazioni che possano incidere sulle condizioni di sicurezza igiene e salubrità o risparmio energetico.
Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con risarcimento dei danni in ragione della perdita del valore di mercato dell’immobile riservandosi ogni azione per il recupero di imposte, tasse e tributi e quant’altro incamerato dal Comune in ragione della destinazione abitativa oggi disconosciuta, il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza cautelare n.48 del 23.01.2014, confermata in appello con ordinanza 1862/2014, questo T.a.r. (sez. I) respingeva per difetto di fumus la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Il Comune di Fabriano si costituiva con memoria del 9.04.2014 per opporsi al ricorso esponendo che, a seguito di sopralluogo esperito da tecnico comunale il 19 luglio 2012, alla presenza del ricorrente e del suo coniuge, era emerso che l’altezza interna dei locali calcolata dal piano di calpestio fino all’intradosso del soffitto è di metri 2,50 ed era quindi difforme dalle risultanze catastali dove era indicata un’altezza di metri 2,60 come anche in sede di condono, che alla richiesta di agibilità non erano stati allegati il certificato di idoneità statica e di conformità degli impianti, che detta documentazione non era stata richiesta al ricorrente in sede istruttoria stante l’inaccoglibilità dell’istanza, e che la stessa non era assentibile nemmeno ai sensi dell’art. 35 comma 20 cit. dal momento che la deroga riguarda solo le norme regolamentari e non anche le condizioni di salubrità che sono disciplinate dalle norme di livello primario inderogabili di cui al d.m. 5.07.1975 (cfr C.d.S. sez. V 3.06.2013 n.3034, Corte Cost. 256/1996). Aggiungeva che il regolamento edilizio tipo regionale stabilisce che l’altezza media dei locali abitativi non deve essere inferiore a metri 2,70, che la minima distanza tra il pavimento ed il soffitto non deve essere inferiore a metri 2,20, che nella specie l’altezza è uniformemente di metri 2,50, e che il regolamento tipo consente un’altezza media di metri 2,40 solo per i gabinetti, gli antigabinetti, i disimpegni gli spogliatoi, e consente che sia assentita un’altezza inferiore solo nel caso di opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, di mantenimento di altezze già esistenti, ossia per casi differenti dalla fattispecie in esame. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso e della connessa domanda risarcitoria, stante altresì l’irrilevanza dei rilievi di natura formale e la conoscenza del nominativo del responsabile del procedimento acquisita dalla parte in sede di sopralluogo.
Con memoria del 29.02.2024 depositata per la discussione parte ricorrente esponeva di aver accatastato l’immobile in classe C2, magazzini e locali deposito, ed avendo ottenuto per tale categoria certificato di agibilità, di averlo alienato a terzi con atto di compravendita del 6.10.2015. Precisava di aver tuttavia interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato al fine di ottenere il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. conseguito alla diminuzione del prezzo di vendita dell’immobile quale magazzino invece che come abitazione, come da allegata banca dati delle quotazioni immobiliari per una differenza di €17.850, con l’aggiunta delle somme versate dal 1993 al 2015 pari a circa 6.200 euro a titolo di ICI/IMU per seconda casa, e quindi invocava un risarcimento per un importo complessivo di €24.050,00 o per la diversa somma ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Con la memoria di replica del 13.03.2024 il Comune ribadiva l’infondatezza del ricorso anche ai fini della invocata responsabilità dell’ente, e contestava la quantificazione del danno effettuata dal ricorrente, dal momento che le quotazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare poste a base della domanda riguardano le abitazioni classificate come “signorili” mentre l’immobile era accatastato come “A3 ovvero abitazione di tipo economico” la cui quotazione comporta un valore ben inferiore a quello stimato dal ricorrente. Eccepiva altresì l’estinzione per intervenuta prescrizione del credito azionato dal ricorrente rispetto agli importi pagati a titolo di Imu e di Ici le cui ricevute allegate riguardano tre immobili e non solo quello in esame, e non essendo comunque dovuta la quota del 50% della comproprietaria Zingaretti Flavia in quanto soggetto non richiedente. Concludeva quindi per il totale rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza di discussione del 4 aprile 2024 il ricorso veniva introitato per la decisione.