TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-07-12, n. 202201010
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Pubblicato il 12/07/2022
N. 01010/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P Z, M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B e R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo 26;
nei confronti
Capitaneria di Porto di Bari, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico prot. n. -OMISSIS- del 09/03/2021, recante il rigetto dell'istanza di concessione demaniale suppletiva, acquisita al prot. n. -OMISSIS- del 23/07/2020 e presentata dal -OMISSIS-;
b) della nota del Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico prot. n. -OMISSIS- del 17/02/2021, recante la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 relativamente all'istanza di concessione demaniale suppletiva presentata dal -OMISSIS-;
c) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto;
e sui motivi aggiunti depositati il 24/6/2021
per l’annullamento
- del provvedimento dell'Ufficio Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari, di cui al n. di Reg. Unico Protocollo -OMISSIS- del 19.05.2021, avente ad oggetto: “ Notizia di reato n. -OMISSIS-del 12.01.2021. Richiesta indennizzi per occupazione abusiva su area demaniale marittima per la violazione degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav. ANNI 2020-2021 ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il “-OMISSIS-” (anche -OMISSIS-) premette di essere una Associazione Polisportiva a carattere dilettantistico, culturale e ricreativa, senza fine di lucro, desumibile dagli articoli 2 e 3 del proprio Statuto Sociale. Il circolo premette di avere un “Regolamento Nautico” (che integra lo Statuto Sociale) che riguarda l'uso, da parte dei soci, dei pontili, degli ormeggi e della banchina, per lo svolgimento di attività nautiche non lucrative e di carattere sportivo.
Il -OMISSIS- è titolare della concessione demaniale marittima -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 19/03/2015 (suppletiva di analoga concessione del 2014) nonché della ulteriore concessione demaniale marittima temporanea -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 08/06/2020, per “ occupare uno specchio acqueo di mq. 3.692,16, in Bari al porto vecchio, allo scopo di posizionarvi pontili galleggianti per mq. 438,13 per ormeggio di imbarcazioni da diporto ”.
Tanto premesso, in data 10.7.2020 il -OMISSIS- ha chiesto alla Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari una concessione demaniale suppletiva, ex art. 24, comma 2, capoverso 1, del D.P.R. 328/1952 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione Marittima), acquisita al protocollo comunale n. -OMISSIS-del 23/07/2020, per l’ampliamento dello specchio acqueo in concessione, al fine di ampliare la propria attività e consentire l’ormeggio di imbarcazioni da diporto.
In sede istruttoria, l’Amministrazione comunale ha chiesto con nota prot. n. -OMISSIS- del 28/10/2020, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L. 88/2001, un parere alla competente Autorità Marittima.
La Capitaneria di Porto di Bari, con parere acquisito al prot. n. -OMISSIS- del 26/11/2020, non ha riscontrato motivi ostativi al rilascio della concessione demaniale.
Tuttavia il Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico, con atto prot. n. -OMISSIS- del 17/02/2021, ha comunicato al circolo, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata e, in particolare, di aver rappresentato alla Capitaneria di Porto l’esistenza di un’altra richiesta di concessione demaniale avanzata dal Cantiere Navale Sgobba, avente ad oggetto uno specchio acqueo sito di fronte al -OMISSIS- -OMISSIS-. A fronte di tale circostanza l’Ente locale ha chiesto alla competente Autorità Marittima di confermare, alla luce delle circostanze evidenziate, il parere precedentemente reso.
Nel preavviso si è dato inoltre atto di “ rilevanti criticità, in ordine alla imprescindibile salvaguardia delle esigenze di sicurezza della navigazione ” e, altresì, che l’ampliamento andasse “ ben al di là di una sostenibile nautica sociale, con la conseguenza di pervenire ad un utilizzo dello specchio acqueo per diporto nautico ”.
Nonostante le osservazioni presentate dal -OMISSIS-, in data 26.2.2021, con atto prot. n. -OMISSIS- del 09/03/2021, il Comune di Bari, ha respinto in via definitiva l’istanza di Concessione Demaniale suppletiva presentata, per le seguenti ragioni:
1) l’utilizzo dello specchio d’acqua, ove autorizzato, sarebbe stato - “non conforme all'oggetto sociale così come evincibile dallo Statuto del circolo (al riguardo non è superfluo precisare che questo ufficio ha potuto visionare tale statuto con il semplice accesso al sito web del -OMISSIS-);
- idoneo a determinare un'obiettiva e radicale alterazione dell'oggetto dell'originaria concessione demaniale marittima rilasciata al circolo;
- disancorato, con riguardo alla configurazione della originaria concessione demaniale marittima, dalla circostanza che codesto -OMISSIS-, in quanto associazione sportiva riconosciuta dalla Federazione di riferimento, beneficia di una riduzione pari al 50% del canone demaniale.
- la richiesta di un nuovo parere alla capitaneria di porto di Bari di cui alla “nota prot. n. -OMISSIS- del 09/12/2020, non è stata ancora riscontrata e, quindi, restano obiettivamente valide ed impregiudicate le osservazioni della Capitaneria di Porto in ordine alla imprescindibile salvaguardia delle -OMISSIS- esigenze di sicurezza della navigazione e, in particolare, in ordine alla necessità di evitare il possibile congestionamento degli specchi acquei portuali in esito al susseguirsi di concessioni in carenza di una propedeutica organizzazione dell’utilizzo degli stessi specchi acquei”;
2) la mancata diponibilità da parte del Comune di Bari della disponibilità dello specchio acqueo richiesto in concessione, in quanto sottoposto a sequestro giudiziario, come da segnalazione della Capitaneria di Porto acquisita al prot. n. -OMISSIS- del 25/02/2021;
3) “imprescindibile salvaguardia delle esigenze di sicurezza della navigazione e, in particolare, in ordine alla necessità di evitare il possibile congestionamento degli specchi acquei in esito al susseguirsi di concessioni in carenza di una propedeutica organizzazione dell’utilizzo degli stessi specchi acquei”;
4) richiamo all’art. 5, comma 9, della L.R. 17/2015 che vieta il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime in assenza del Piano Regolatore Portuale.
Avverso tale diniego ha quindi presentato ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 5, comma 9, l.r. 17/2015;art. 4 l. -OMISSIS-4/1994;art. 24 reg. att. codice della navigazione). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, ovvero per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto considerati, nonché per travisamento. Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990: motivazione carente, erronea e perplessa). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 9, c. 2, l. -OMISSIS-8/2001). Incompetenza.
Alcuna norma statutaria e del Regolamento Nautico limiterebbe l’attività del circolo al perseguimento di una “sostenibile nautica sociale”. Non sarebbe nemmeno presente nello statuto societario un limite dimensionale delle barche che possono essere ormeggiate dai soci del circolo medesimo.
Pertanto, l’ampliamento richiesto non incontrerebbe alcun limite statutario interno al -OMISSIS-, né sarebbe in contrasto con l’oggetto sociale, che, per quanto concerne la nautica, sarebbe quello di garantire e fornire ai soci i migliori servizi e le migliori strutture.
Né il richiesto ampliamento sarebbe idoneo a “ determinare una radicale alterazione dell’oggetto dell’originaria concessione demaniale marittima rilasciata al circolo ”, in quanto la concessione (-OMISSIS- dell’08/06/2020) attiene alla facoltà di “occupare uno specchio acqueo di mq. 3.692,16, in Bari al porto vecchio, allo scopo di posizionarvi pontili galleggianti per mq. 438,13 per ormeggio di imbarcazioni da diporto”.
L’ampliamento dello specchio acqueo in concessione sarebbe coerente con l’attività già concessa.
Inoltre, la circostanza secondo cui il -OMISSIS- -OMISSIS- beneficia, quale associazione sportiva riconosciuta dalla Federazione di riferimento, di una riduzione pari al 50% del canone demaniale, non comporterebbe la modifica delle attività esercitate dall’Associazione ricorrente e, conseguentemente, non farebbe venir meno il pagamento del canone demaniale in misura ridotta.
Il Comune non avrebbe – comunque – potuto opporre un diniego alla richiesta di ampliamento formulata dalla ricorrente ma, al più, avrebbe potuto richiedere il pagamento del canone demaniale in misura piena.
Quanto al secondo motivo di diniego, il G.i.p. presso il Tribunale di Bari, con provvedimento del 08/04/2021 ha accolto l’istanza presentata dal Presidente p.t. del -OMISSIS- -OMISSIS-, disponendo il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dell’area.
Se il Comune di Bari avesse risposto nei termini alla istanza di estensione della concessione di luglio 2020 e se avessero trasmesso per tempo la richiesta di parere alla Guardia Costiera, riscontrando la richiesta nei 30 giorni dal parere favorevolmente reso dalla Guardia Costiera, non sarebbe stato disposto alcun sequestro.
In relazione al terzo motivo di diniego, la Capitaneria di Porto non avrebbe sollevato alcuna perplessità, né avrebbe paventato alcun pericolo rispetto all’accoglimento della concessione in ampliamento richiesta, esprimendo, sotto tale punto di vista, parere positivo. Ha poi chiarito che, “per il futuro”, al fine di non creare pregiudizio alla navigazione, ulteriori istanze di ampliamento da parte del -OMISSIS- non sarebbero più state avallate.
Nonostante la mancata risposta dalla capitaneria di Porto alla richiesta di nuovo parere, il Comune, anziché sospendere le proprie determinazioni, ha respinto l’istanza del -OMISSIS-, non tenendo conto di quanto affermato in sede di primo riscontro e anticipando le conclusioni non ancora prospettate della autorità competente.
Il paventato “pericolo di intralcio e di sicurezza alla navigazione” non sarebbe sostenuto da precise rilevazioni, ma solo su sommari calcoli relativi all’area richiesta in ampliamento.
L’ampliamento dello specchio acqueo in concessione permetterebbe il potenziale attracco di imbarcazioni di una lunghezza “fuori tutto” massima di mt. 24, per cui un ampliamento fino a 35 metri per il pontile a nord, e fino a 40 metri per il pontile ad est, non potrebbe comportare l’attracco di imbarcazioni della stessa lunghezza.
In relazione al quarto motivo di diniego, fondato sul richiamo all’art. 5, comma 9, della L.R. 17/2015 che vieta il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime in assenza del Piano Regolatore Portuale, il -OMISSIS- avrebbe chiesto una concessione suppletiva ex art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Cod. Nav.-. Inoltre, il piano portuale vigente, ricadente nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, non contemplerebbe l’area del cd. “Porto vecchio”, al cui interno vi è lo specchio acqueo oggetto di richiesta di ampliamento.
Pertanto, la futura adozione di un nuovo Piano Regolatore Portuale sarebbe inconferente.
L’art. 5 della LR n. 17/2015, rubricato “Pianificazione dei porti di interesse regionale” e, in particolare, la misura di salvaguardia in esso contenuta al comma 9, non sarebbe applicabile al “porto vecchio” di Bari, atteso che quest’ultimo non rientra , “In applicazione dell’articolo 5-bis, comma 7, della l. 84/1994, nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge ”.
Tale spazio portuale non avrebbe mai ricevuto alcuna classificazione sulla base dei criteri delineati dalla L. -OMISSIS-4/1994 e s.m.i., perché, ricadendo al di fuori del perimetro della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale, ha mantenuto vocazione prevalentemente diportistica (al netto di un ridotto numero di barche da pesca), stante la mancanza, nella città di Bari, di un porto turistico.
E lo stesso art. 5 innanzi citato, al comma 1, esclude dal proprio ambito di applicazione i porti “destinati alla nautica da diporto”;
2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 10 bis della l. 241/90). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, ovvero per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Il Comune non avrebbe tenuto conto, né valutato le deduzioni presentate dal -OMISSIS- -OMISSIS- dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, né avrebbe chiarito in maniera esaustiva le ragioni che hanno portato al rigetto dell’istanza, limitandosi a riproporre le motivazioni già richiamate nella comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90.
In particolare, l’amministrazione non avrebbe chiarito:
- in merito alla effettiva ampiezza del canale di ingresso al “porto vecchio largo”, che è pari a circa 110 metri e che, peraltro, si allarga di ulteriori 12 metri in prossimità della banchina “Sgobba”. Circostanza che evidenzia, oltretutto, l’assoluta impossibilità di arrecare disagi alla circolazione marittima, alla luce della dimensione delle imbarcazioni che ci transitano;
- riguardo al divieto di navigazione nel tratto di mare in cui si estende il pontile di levante, con la conseguente impossibilità di arrecare, in quella determinata area, disagi alla navigazione;
- riguardo alla necessità di garantire la sicurezza di cose e persone, in particolar modo nei mesi invernali, relativamente al pontile nord, oggetto di richiesta di concessione;
- in merito all’interpretazione del parere reso dalla Capitaneria di Porto, né del ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla errata interpretazione del parere;
- in merito all’effettiva valutazione, in sede istruttoria, di tutte le condizioni di sicurezza, delle aree di manovra, delle aree di ingresso ed uscita del porto;
- sull’interpretazione dell’oggetto sociale del -OMISSIS- -OMISSIS-, e della sua paventata non conformità con la richiesta di ampliamento.
In data 19.5.2021, l’Ufficio Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari, con nota a mezzo pec di cui al n. di protocollo -OMISSIS- avente ad oggetto: “Notizia di reato n. -OMISSIS-del 12.01.2021. Richiesta indennizzi per occupazione abusiva su area demaniale marittima per la violazione degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.