TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-03-14, n. 202304467
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04467/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02989/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2989 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Apre Sindacato Confesercenti, Apvad Associazione Provinciale Venditori Ambulanti e Dettaglianti Confesercenti, D P A, D G D, C D, P G, M J, T A, T D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati O C, A C, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare ex art. 55 c.p.a., per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
–– della nota del Dipartimento Sviluppo Economico Attività produttive e Agricoltura di Roma Capitale del 12 gennaio 2016, prot. n. QH 1549, con cui si comunicano i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di rilocalizzazione di posteggi commerciali proposte dalle Associazioni di categoria; nonché, ove occorrer possa, avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze di ricollocazione dei posti fissi indicati nelle note APRE-APVAD del 14/12/2015 e del 4/1/2016 di cui infra; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
NONCHE', per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29.04.2016
– della nota del Municipio Roma I Centro U.O.A. Commercio Aree Pubbliche del 31.03.2016, prot. 53735, di risposta alle proposte delle Associazioni di categoria di cui all'istanza prot. CA/200362/2015 e successiva integrazione prot. CA/798/2016;
- della nota del Municipio Roma I Centro U.O.A. Commercio Aree Pubbliche del 31.03.2016, prot. 53735, recante informazioni sui fatti di causa;
- della nota del Dipartimento Sviluppo Economico Attività produttive e Agricoltura di Roma Capitale n. prot. 19699 del 31.03.2016 recante informazioni sui fatti di causa;
- ove occorrer possa, del silenzio dell'Amministrazione sulle istanze di ricollocazione oggetto delle note APRE-APVAD del 14/12/2015 e del 4/1/2016, nonché della Delibera G.C. n. 233/2014;
NONCHE', ULTERIORMENTE, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3.01.2018:
- di tutti i verbali delle sedute del Tavolo Tecnico per il Decoro, dal n. 1 del 22.05.2014 al n. 32 del 4.07.2017, nessuno escluso (e quindi anche i verbali n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il contenzioso concerne una complessa fattispecie procedimentale, già nota al Tribunale per i molteplici precedenti in materia, che riguarda – in estrema sintesi – la ricollocazione di svariate postazioni commerciali site su area pubblica (appartenenti alle tipologie automezzi con soste a rotazione, urtisti, posteggi fissi e posteggi c.d. anomali) a seguito dei lavori del Tavolo Tecnico del Decoro, istituito in base ad un accordo tra Roma Capitale e Mibact, cui ha poi “aderito” la Regione Lazio; lavori finalizzati, in sintesi, ad individuare le aree del territorio capitolino nelle quali inibire o sottoporre a condizioni l’esercizio del commercio a fini di tutela del patrimonio culturale e del decoro e a costituire la base dei cosiddetti Piani del commercio, di competenza di Roma Capitale.
2. La fattispecie è risalente nel tempo e può essere riassunta come segue:
- Con Deliberazione n. 96 del 9.04.2014, la Giunta Capitolina ha approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e della Direttiva Ministeriale del 10.10.2012 (c.d. Direttiva Ornaghi) un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 l. 241 del 1990, tra Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive Formazione Lavoro - ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (MIBACT) -, per l’istituzione di un Tavolo tecnico per il Decoro al fine di procedere alla “-individuazione delle aree pubbliche aventi particolare valore architettonico, archeologico, storico-artistico e paesaggistico nelle quali, sulla base della vigente normativa, non può non ritenersi assentibile l’esercizio del commercio, ovvero lo stesso sia da subordinare a specifiche condizioni;- definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della città di Roma ”;
- il Tavolo tecnico, in data 1.07.2014, ha concluso una prima fase dei lavori con riguardo alle prime due aree esaminate (1. Area Archeologica centrale- Circo Massimo- Tridente 2. Piazza Navona- Piazza della Rotonda/Pantheon) individuando le postazioni commerciali (per le varie tipologie) ritenute incompatibili con le finalità di tutela del patrimonio culturale e del decoro;
- le prime risultanze del Tavolo sono state formalizzate in un Accordo Interistituzionale (cui in seguito ha “aderito” anche la Regione Lazio), nel quale è ricordato che in base all’art. 4 dell’Accordo di collaborazione (istitutivo del Tavolo), “ le risultanze del lavoro del Tavolo Tecnico (…) costituiranno, da parte dell’Ente Roma Capitale, elemento essenziale dei Piani di riordino delle attività commerciali su area pubblica e di rilocalizzazione di quelle ritenute non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, nonché della successiva normativa regolamentare afferente