TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-07-09, n. 201909111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-07-09, n. 201909111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909111
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2019

N. 09111/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12349/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12349 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Radio Dimensione Suono S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, M A, con domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, v.le G. Mazzini, 88;

contro

Ministero delle Comunicazioni non costituito in giudizio;

Con il ricorso originario

per l'annullamento

del provvedimento di depennamento dall'archivio del Ministero dell'impianto sito in Piazza Grande nel Comune di Montepulciano per mancata installazione.

Con i motivi aggiunti

per l’annullamento

della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana, con la quale è stata respinta la richiesta di autorizzazione allo spostamento e modifica dell'impianto di Radio Dimensione Suono su fr. 98.300 MHz da loc. Piazza Grande, Montepulciano.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 giugno 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. M. Amiconi.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana, del 30 luglio 2004, con il quale è stato disposto il depennamento “ dal proprio archivio dell’impianto sito in località Montepulciano, Piazza Grande, modulante sui 98.300MHz ”.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. Abnormità delle misure formalizzate.

2. Incompetenza;
violazione dell’art. 1, comma VI, lett. b, numero 14, l. 249/1997. 3. Violazione dell’art. 31, commi VIII, IX e X l. 223/1990;
incompetenza;
illogicità.

4. Illogicità e irrazionalità manifesta;
violazione dell’art. 16, commi 21 e 22, l. 22371990. 5. Confessoria carenza di istruttoria;
irrazionalità manifesta;
violazione dell’art. 32, commi 1 e 2, l. 223/1990, dell’art. 1, comma 3, l. 482/1992 e dell’art. 4, comma 1, l. 422/1993;
inesistenza di norme e sanzioni relative alla fattispecie.

6. Violazione degli artt. 3, 6, 7 e 8 l. 241/1990 e della circolare del Ministero della Funzione Pubblica 5 dicembre 1990 n. 5830777.463;
carenza di istruttoria;
omissione totale di doveroso contraddittorio in relazione ad atti potenzialmente gravemente lesivi della sfera giuridica del destinatario;
contraddittorietà;
violazione del principio partecipativo.

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