TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800737
Data del deposito : 24 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2018

N. 00737/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2017, proposto da:
Eurowind s.r.l. e Eurowind Ordona s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. A L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, N. 83/B;

contro

Comune di Ordona (FG), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P M e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P M in Bari, corso Vittorio Emanuele N.193;

nei confronti

So.G.E.T. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S D R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E P in Bari, via J. Serra N. 19;

per l'annullamento

- dell'ingiunzione di pagamento n. 8326 del 30.1.2017 emessa dalla So.g.e.t. Spa a carico della Eurowind Srl, per complessivi € 343.556,61 (per il credito quale canone di concessione per gli anni 2013, 2014 e 2015), in ragione della “Convenzione” sottoscritta il 26.7.2017;

- nonché per l’accertamento della nullità della stessa “Convenzione” intercorsa tra la Eurowind ed il Comune di Ordona il 26.7.2006;

- ed, infine, per la ripetizione delle somme indebitamente pagate, con relativi interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ordona e di So.G.E.T. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Eurowind s.r.l. – poi Eurowind Ordona s.r.l., a socio unico – si duole dell’ingiunzione di pagamento n. 8326 del 30.1.2017 emessa dalla concessionaria SO.G.E.T. s.p.a. per complessivi €. 343.556,61, per il credito asseritamente vantato dal Comune di Ordona (FG) quale “ canone di concessione ” per gli anni 2013, 2014 e 2015, in ragione della “Convenzione” sottoscritta tra le parti in data 26.7.2017.

La società in parola chiede altresì la declaratoria della nullità della sopraddetta “Convenzione” nella parte in cui prevede: a) un indennizzo fisso annuale di €. 4.000,00, per ogni aerogeneratore, fino alla potenza di 1,8 MW;
b) un indennizzo fisso annuale di €. 4.500,00 per ogni aerogeneratore per una potenza di 2,0 MW;
c) un indennizzo fisso annuale di €. 7.000,00 per aerogeneratore con potenza superiore a 2,0 MW;
d) un canone biennale di €. 10.000,00 sull’intero parco;
e) un corrispettivo annuo dell’1% del fatturato annuo proveniente dalla vendita di energia;
f) una somma una tantum di €. 50.000,00.

Ancora la ripetuta società chiede la connessa declaratoria di inesistenza di qualsivoglia credito del Comune di Ordona nei suoi confronti derivante dalla stipulata “Convenzione” del 26.7.2017, con condanna del medesimo Ente locale alla restituzione di quanto ingiustamente già versato, incrementato da interessi e rivalutazione, come per legge.

Al riguardo espone l’interessata che l’impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile (eolico), di cui è titolare, sito nel territorio del Comune di Ordona precisamente alla località “Marchitto”, è stato realizzato giusta l’autorizzazione unica n. 11 del 19.1.2009, rilasciata dalla competente Regione Puglia, ed a seguito dell’ “Atto di impegno” e della “Convenzione”, datate 18.12.2008, intercorse tra la Regione Puglia, il Comune di Ordona e la Eurowind s.r.l..

Quanto sopra ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, co. 4, d.lgs n. 387 del 2003 s.m.i., che prevede un procedimento unitario e semplificato , che si svolge mediante indizione di un’apposita conferenza di servizi tra tutte le autorità portatrici di interessi pubblici.

Nella specie detta conferenza di servizi - specificamente stabilita dal d.lgs n. 387 cit., quale forma procedurale per l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione del cd. parco eolico - si concludeva con il rilascio, da parte della Regione (ente competente e portatore dell’interesse prevalente), della prevista cd. autorizzazione unica , la quale, come espressamente stabilito dall’art. 12, co. 4, d.lgs n. 387 cit., costituisce: “ […] titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato […] ”.

Peraltro, il Comune di Ordona, dopo aver effettuato alcuni pagamenti, ritenendo illegittima e nulla la detta “Convenzione” del 26.7.2017, rifiutava ogni ulteriore corrispettivo.

In conseguenza, il Comune di Ordona procedeva, tramite la propria società affidataria della gestione delle entrate, la SO.G.E.T. s.p.a., ad emanare nei suoi confronti taluni provvedimenti di ingiunzione di pagamento.

Impugnata la ingiunzione di pagamento n. 259049 del 27.9.2013, per un totale di €. 247.536,34, davanti al giudice ordinario, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 13.2.2015 n. 342, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sostenendo che la Convenzione” sottoscritta in data 26.7.2006 sia riconducibile alla categoria degli accordi procedimentali previsti dall’art. 11 della legge n. 241/1990, aventi la finalità di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo conclusivo della procedura, per i quali sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a) , n. 2, c.p.a. Impugnata detta pronuncia davanti alla Corte di Appello di Bari, la stessa, con ordinanza depositata il 27.12.2016, concludeva ugualmente per il difetto di giurisdizione del G.O. con analoga motivazione.

Successivamente, veniva emanata dal Comune di Ordona una ulteriore ingiunzione di pagamento, la n. 8326 del 30.1.2017 (relative alle annualità 2013, 2014 e 2015), per un importo totale di €. 343.556,61, oggetto di ricorso questa volta presentato direttamente al T.A.R. Puglia, Bari.

L’istanza cautelare di sospensione proposta al T.A.R. Puglia, Bari, I sez., veniva respinta con l’ordinanza n. 156 del 2017, che è stata appellata e riformata dal Consiglio di Stato, sez. V, Ord. 28 settembre 2017 n. 4170, il quale ha statuito che i profili relativi alla asserita nullità della convenzione fra le appellanti ed il Comune di Ordona (FG) appaiono prima facie non infondati e meritevoli di approfondimento proprio della sede di merito.

Dopo che le parti hanno illustrato le loro rispettive posizioni mediante scambio di documentate memorie, alla pubblica udienza del 21 marzo 2018, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni che seguono.

1. In via pregiudiziale, essendone stata posta la questione nella vicenda contenziosa sviluppatasi tra la Eurowind s.r.l. e la subentrata Eurowind Ordona s.r.l. a soc. un., ed il Comune di Ordona (FG), va senz’altro affermata, nella fattispecie concreta venuta in evidenza, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in condivisione a quanto già ritenuto dalla sentenza della Corte di Appello di Bari.

Tanto, non solo in quanto, in materia di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento, ex art. 11 legge n. 241/1990, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, c.p.a., ma soprattutto in quanto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. o), c.p.a., le controversie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della P.A. concernenti la “ produzione di energia ” sono espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie, la controversia riguarda, appunto, la costruzione e l’esercizio di un impianto di energia eolica, che rientra sicuramente nella fattispecie appena citata di giurisdizione esclusiva prevista dal c.p.a.

La giurisdizione esclusiva del G.A. in materia invero consente di poter vagliare tutti i profili riguardanti l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di energia eolica, compresa ogni azione risarcitoria o di ripetizione di somme (art. 7, co. 5, c.p.a.).

2. Sempre in via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla So.G.E.T. s.p.a., in quanto infondata.

Sussistono, infatti, le condizioni dell’azione della legittimazione passiva processuale e dell’interesse a contraddire (art. 100 c.p.c.) in capo alla So.G.E.T. s.p.a., società affidataria della gestione dei tributi e delle altre entrate del Comune di Ordona, in quanto detto soggetto giuridico concessionario ha emanato ed ha notificato i provvedimenti di ingiunzione e conseguenziale preavviso di ipoteca impugnati e ne ha indi assunto la responsabilità, anche in correlazione al fatto che, per detti atti di esecuzione coattiva, sono stati applicati gli aggi di legge, per cui la So.G.E.T. s.p.a. ha interesse a contraddire, non meno che il Comune di Ordona, titolare del preteso credito, ai fini del buon fine delle proprie accessorie pretese creditorie, vantate nei confronti della Eurowind.

3. Nel merito, il ricorso va accolto, in quanto le pluralità di doglianze mosse dalle ricorrenti Eurowind s.r.l. e Eurowind Ordona s.r.l. a soc. un. contro la spiegata ingiunzione emanata della So.G.E.T. s.p.a., e contro la “Convenzione” stipulata in data 26.7.2006 tra Eurowind s.r.l. ed il Comune di Ordona, ed atti conseguenziali, inerenti alla dedotta invalidità del titolo dante causa le somme reclamate dal Comune di Ordona, sono fondate.

La “Convenzione” del 26.7.2006 in questione ha infatti come unica finalità quella di imporre alla Eurowind oneri meramente pecuniari, peraltro in buona parte in via ricorrente e continuativa, che sono in toto ingiustificati, in quanto l’art. 12, co. 4, d.lgs n. 387/2003 e l’art. 1, co. 5, legge n. 239/2004, vietano espressamente l’imposizione di simili pesi economici, da cui deriva la nullità del singolare “patto” intervenuto tra le parti per contrarietà a specifiche norme imperative e per impossibilità dell’oggetto (art. 1418 c.c.).

4. Orbene, la comprensione di un simile tassativo divieto di prevedere compensazioni od oneri meramente economico-patrimoniali, in caso di realizzazione di impianti di energia eolica, postula che venga, in via propedeutica, apprezzata la importanza che, per l’ordinamento giuridico, ricopre la disciplina giuridica positiva in tema di tutela dell’ambiente e di potenziamento dell’impiego delle fonti di energia cd. rinnovabili , come segnatamente è l’energia eolica.

In dottrina, è stato ben rimarcato come lo scopo essenziale della disciplina pubblica in materia di tutela dell’ “Ambiente” consista nella necessità di perseguire una pluralità di obiettivi tutti incentrati sulla preservazione dell’ habitat in cui l’Uomo vive ed esplica le proprie attività, che peraltro assumono rilevanza costituzionale ed obbediscono ad obblighi assunti in fonti di diritto internazionale e comunitario.

Non solo vi è l’esigenza di tutelare la salute umana, di considerare profili di tutela paesaggistica, o anche mere finalità ecologiste, che pure assumono rilievo nel contesto sociale attuale nella comune sensibilità, ma soprattutto si tratta di normare, con particolare attenzione, il delicato bilanciamento da farsi tra la necessità di impiego delle risorse naturali ambientali per le esigenze umane e la necessità di preservare le stesse per l’utilizzo futuro, a pena della “distruzione” della stessa possibilità di estrinsecazione della vita umana sul Pianeta.

La dottrina sul punto ha fatto uso della nozione di “resilenza”, applicata al tema della tutela ambientale, proprio a voler sottolineare che il diritto pubblico dell’ambiente ha per scopo centrale la preminente funzione di preservare la capacità dell’ecosistema di sopportare modificazioni strutturali ad opera dell’Uomo per i propri bisogni, mantenendo però, al contempo, con tutte le cautele possibili, la propria sostanziale integrità funzionale.

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