TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2014-01-08, n. 201400007
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N. 00007/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01187/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. A C, nella qualità di legale rappresentante e capofila dell’ATS “Filiera zootecnica dei territori siculi”, rappresentato e difeso dall'avv. A G, pressoil cui studio, in Palermo, P.le Ungheria n.84, è elettivamente domiciliato;
contro
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. de Gasperi n.81, è ex lege domiciliato;
nei confronti di
Giuseppe Piccolo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto n. 973 del 15/3/2013, del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari - Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori delle iniziative progettuali presentate a seguito dell'invito a presentare Proposte anno 2011, e l'elenco delle istanze dichiarate inammissibili, come pubblicato sul sito istituzionale delle Regione Sicilia il 18/3/2013 e affisso agli albi il 20/3/2013, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del progetto "Filiera zootecnica dei territori siculi";
- del provvedimento del Dirigente suddetto, Servizio VI° Interventi per Sostegno Capitale Umano - U.O. Ricambio Generazionale e Gestione Progetti Integrati del 6/2/2013, con il quale si comunicava che "con nota n. 67890 del 20/12/2013 la Commissione per l'ammissibilità ha ritenuto di non procedere alla fase di ammissibilità";
- nonchè dell'eventuale provvedimento implicit di rigetto formatosi sulla richiesta di riesame del 20/2/2013;
- nonché, per quanto occorrer possa, del penultimo capoverso del paragrafo 6.1 ed al secondo capoverso del paragrafo 7 delle Disposizioni Attuative di cui al D.A. 3/8/2011;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari - Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura n. 3765 del 26/7/2013, con il quale sono state approvate la graduatoria definitiva delle iniziative progettuali ammesse e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili inerenti il Pacchetto Integrato di Filiera (PIF), presentate a seguito dell'invito pubblicato nella GURS n. 44 del 21/1/2011, come pubblicate sul sito istituzionale della Regione Sicilia l'8/10/2013 e pubblicato sulla GURS n. 47 del 18/10/2013, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del progetto "Filiera zootecnica dei territori siculi";
- nonchè di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 il Cons. Avv. C. M d M e uditi per le parti l’Avv. A. G e l’Avvocato dello Stato M P;
Considerato che il bando prescrive che ciascun soggetto di una Filiera produttiva può aderire, ai fini di conseguire i benefici per cui è causa, ad un solo “Pacchetto di Filiera”;assumere la qualità di “Capofila” nell’ambito di un solo “Pacchetto di Filiera” ed ottenere i relativi benefici esclusivamente per il “Pacchetto di filiera” del quale è “capofila”;
considerato che la ratio di tali prescrizioni è volta ad evitare la duplicazione (o moltiplicazione) dei benefici di legge in favore dei medesimi soggetti ;
ritenuto, pertanto, che l’esclusione della ricorrente si ispiri alla ratio sopra indicata e sia conforme alle predette prescrizioni ed allo “spirito” del bando;
ritenuto, dunque che il ricorso non sia assistito da sufficiente fumus boni juris , ragion per cui l’istanza cautelare non può essere accolta;e che sussistano giuste ragioni per condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese relative alla presente fase processuale, spese che vengono liquidate €.750,00 oltre i.v.a. e c.p.a.