TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-10-02, n. 202400303
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2024
N. 00303/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2024, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma LI IA IU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiana Ranzatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del decreto del Servizio Motorizzazione Civile regionale prot. Grfvg/2024/0472374, di revisione della patente di guida -OMISSIS- con scadenza 6.9.2028 rilasciata a -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma LI IA IU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 agosto 2024 e depositato in pari data il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Servizio Motorizzazione Civile regionale di Trieste ha disposto la revisione della patente di guida categoria B di cui è titolare, mediante nuovo esame teorico-pratico di idoneità alla guida ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
La revisione è stata disposta sul rilievo che il giorno 11 novembre 2023, a Trieste, Strada di Fiume, il ricorrente, alla guida della sua autovettura, si rendeva responsabile (o corresponsabile) di un incidente stradale che comportava lesioni a carico di una persona; sinistro dalla cui dinamica emergeva la violazione, da parte del predetto ricorrente, degli artt. 145 commi 2 e 10, nonché 154 commi 1 e 8 del codice della strada in quanto il medesimo - si riporta testualmente dal verbale di contravvenzione - “ effettuava una manovra di svolta a sinistra per accedere ad un’area di parcheggio posta al di fuori della carreggiata. In tale frangente impegnava l’opposta corsia di marcia ed ometteva la dovuta precedenza ad un motociclo che percorreva regolarmente Strada di Fiume in direzione di via Molino a Vento. L’urto avveniva tra la ruota posteriore destra della vettura del sig. -OMISSIS- e la parte anteriore del motociclo, che veniva sbalzato in aria e rovinava a terra unitamente al suo conducente. Il motociclo continuando la sua traiettoria andava a impattare contro la fiancata sinistra di una vettura che seguiva a breve distanza la vettura del signor -OMISSIS-. A seguito dell’urto il conducente del motociclo