TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-05-12, n. 201501234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-05-12, n. 201501234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501234
Data del deposito : 12 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00960/2015 REG.RIC.

N. 01234/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00960/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2015, proposto da:
G R, M M e A C, rappresentati e difesi dall’Avv. N Pzi, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina, Commissione Elettorale Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (I Sottocommissione di Milazzo), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

- Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) del verbale della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, I Sottocommissione di Milazzo, n. 33 in data 6 maggio 2015, con cui è stata disposta l’esclusione della lista di candidati alla carica di consiglieri comunali “Noi con S” dalle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi del Comune di Milazzo;
b) del verbale della menzionata I Sottocommissione di Milazzo n. 42 in data 8 maggio 2015, con cui è stata confermata la disposta esclusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina e della Commissione Elettorale Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (I Sottocommissione di Milazzo) ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti hanno impugnato: a) il verbale della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, I Sottocommissione di Milazzo, n. 33 in data 6 maggio 2015, con cui è stata disposta l’esclusione della lista di candidati alla carica di consiglieri comunali “Noi con S” dalle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi del Comune di Milazzo;
b) il verbale della menzionata I Sottocommissione di Milazzo n. 42 in data 8 maggio 2015, con cui è stata confermata la disposta esclusione.

La I Sottocommissione ha adottato il primo provvedimento in questa sede impugnato sul rilievo che “la raccolta delle firme dei sottoscrittori è avvenuta mediante l’utilizzo di moduli separati che non soddisfano alcuni requisiti formali indicati dall’art. 28, quarto comma, d.p.r. n. 570/1960 e, precisamente, i 17 fogli spillati al modulo principale non contengono le generalità dei candidati alla carica di consigliere comunale”.

Con il provvedimento successivo, l’Amministrazione ha osservato che il modello contenente le sottoscrizioni degli elettori “non può considerarsi documento unico, non recando alcun segno inequivocabile di riconducibilità alla lista dei candidati” e che “nemmeno il richiamo ‘vedi foglio 1’ riportato in ogni modulo aggiuntivo consente di superare il vizio rilevato”.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la normativa regionale non richiede che i moduli sui quali apporre le firme dei sottoscrittori contengano anche nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, essendo sufficiente l’indicazione del contrassegno di lista, nonché di nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori;
b) nel caso di specie, tutti i fogli spillati riportano il simbolo della lista ed il nominativo del candidato alla carica di Sindaco;
c) tutti i fogli sono anche numerati progressivamente - quale segno inequivoco di congiunzione - e richiamano espressamente la lista di candidati alla carica di consigliere comunale riportata nel frontespizio mediante la dicitura “vedi foglio 1”.

L’Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando essenzialmente che: a) anche la disciplina regionale richiede l’indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati;
b) nel caso di specie i fogli intercalari non contengono tale indicazione e sugli stessi non è apposto alcun segno di continuità e collegamento con il foglio precedente e quello successivo.

Nella pubblica udienza del 12 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come affermato in giurisprudenza (cfr. le sentenze del T.A.R. di Catania, Sez. IV, n. 656/2009, Sez. IV, n. 1946/2008, e Sez. I, n. 1357/2006;
nonché la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 652/2008) le disposizioni regionali in ordine al contenuto dei moduli sui quali apporre le firme dei sottoscrittori differiscono dalle corrispondenti norme nazionali.

In particolare, l’art. 7 legge regionale n. 7/1992, nel testo sostituito dall’art. 1 legge regionale n. 35/1997, al comma 4 prescrive testualmente: “Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio”.

A sua volta, l’art. 17 del T.U. n. 3/1960, come sostituito dall’art. 27, primo comma, legge regionale n. 26/1993, ai commi 2 e 3, così dispone: “I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi … L’attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in un unico atto l’autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente”.

Infine, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali nella Pubblicazione n. 3, relativa alle elezioni comunali dell’anno 2008, a pag. 18, ha fornito le seguenti istruzioni: “ … la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori”.

In entrambi i casi, con il termine “modulo” si fa riferimento ai fogli intercalari preconfezionati, da collocare dopo la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati e delle collegate candidature alla carica di sindaco, fogli nei quali vanno raccolte le firme dei sottoscrittori.

La vigente normativa regionale pertanto, si differenzia, sul punto, dalla normativa nazionale di cui all’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto non richiede che i “moduli” sui quali vengono apposte le firme dei sottoscrittori, oltre al contrassegno della lista ed al nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi, contengano anche “il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati”.

In sostanza, in base al combinato disposto delle norme regionali richiamate, nei “moduli” in questione è richiesta unicamente l’apposizione del contrassegno di lista, senza necessità di ulteriori indicazioni.

Nel caso in esame, in tutti i moduli di cui si tratta è stato apposto il contrassegno di lista, oltre l’indicazione del candidato Sindaco, risultando pertanto soddisfatte le condizioni formali di cui alla disciplina regionale per l’ammissione alla competizione elettorale della lista di cui si tratta.

Risulta, quindi, irrilevante la mancata apposizione di un segno obiettivo di continuità e collegamento fra i vari moduli (come l’apposizione trasversale di un timbro e della sottoscrizione del pubblico ufficiale), atteso che tale condizione è stata ritenuta necessaria dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons, Stato, V, 6 aprile 2007, n. 1553 e Cons. Stato, V. 14 aprile 2008 n. 1661) con riferimento al caso in cui la presentazione di una lista avvenga utilizzando più fogli, il primo dei quali (frontespizio) rechi il simbolo della lista ed i nominativi dei candidati, mentre le firme dei presentatori risultino apposte su fogli intercalari, privi di qualsiasi indicazione e soltanto spillati al primo, senza alcun segno di congiunzione inequivoca.

Nella fattispecie in esame i moduli successivi al primo contengono, invece, il prescritto contrassegno di lista, nonché l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per determinare l’accoglimento del ricorso.

Può essere, tuttavia, utile aggiungere in punto di fatto quanto segue a conforto della tesi secondo cui i sottoscrittori hanno nella specie consapevolmente sottoscritto i vari moduli: a) i vari moduli sono comunque congiunti materialmente fra di loro;
b) in ciascuno dei fogli successivi al primo è contenuta la dicitura “vedi foglio 1”, nel quale foglio è presente la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, con indicazione del luogo e della data di nascita;
c) l’autenticazione delle firme di tutti i sottoscrittori è avvenuta in data 27 aprile 2015 da parte del medesimo pubblico ufficiale.

In conclusione il presente gravame deve essere accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente riammissione della lista “Noi con S” alla competizione elettorale.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

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