TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-11-24, n. 202107503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-11-24, n. 202107503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202107503
Data del deposito : 24 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2021

N. 07503/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02153/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2019, proposto da L T, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n.323;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Carbone in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;

per l'esecuzione

della sentenza n.356/2019, emessa in data 23/01/2019, da Codesto Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, 4^, in esito alla procedimento recante R.G. 3580/2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

RILEVATO che, con ricorso notificato in data 27/05/2019 e depositato il successivo 28/05/2019, il ricorrente esponeva:

-che, con la sentenza indicata in epigrafe, questa Sezione aveva accolto il ricorso proposto dalla Cooperativa Raggio di Sole (R.G. 3580/2018) e, oltre a disporre il rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato, aveva condannato il Comune di Napoli al rimborso delle spese processuali liquidate, in favore di esso istante per la qualità di procuratore antistatario, in €.3.000,00# oltre accessori di legge;

-che su detta sentenza si era formato il giudicato per non essere stato proposto appello;

-che, in data 28/06/2019, era intervenuto un accordo transattivo per il pagamento rateale del dovuto;

RILEVATO, altresì, che:

-parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuto pagamento delle sue spettanze da parte del Comune di Napoli;

-parte ricorrente ha, però, insistito per la vittoria di spese nel presente giudizio;

CONSIDERATO che:

-l’accordo transattivo intervenuto tra le parti non regola le spese del presente giudizio (cfr.all. n. 1 del 17/10/2021);

-avuto riguardo al thema decidendum può farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (il creditore ha dovuto agire in executivis per conseguire le proprie spettanze;

RITENUTO, pertanto, che:

-debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

-le spese di lite, come richiesto specificamente dal ricorrente, possano essere regolate secondo il principio della soccombenza (virtuale);

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