TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2017-06-27, n. 201700209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2017-06-27, n. 201700209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201700209
Data del deposito : 27 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2017

N. 00414/2016 REG.RIC.

N. 00209/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, proposto da:


F F, rappresentato e difeso dall'avvocato T T, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via A. Lo Feudo, 1;


contro

Comune di Ortona non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 307/2015 del 13 luglio 2015, emessa dal Tribunale di Chieti e resa esecutiva in data 31 luglio 2015, notificata con formula esecutiva il 7 agosto 2015, che rigettava l'opposizione confermando l'ingiunzione di pagamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e udito l'avv. T T per la parte ricorrente.;


Considerato che con sentenza n. 87 del 2017 questo Tribunale amministrativo ha ordinato al Comune di Ortona l’ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza n. 307 del 31 luglio 2015 del Tribunale di Chieti, passata in giudicato, escluso il pagamento delle spese del precetto, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza di ottemperanza e con l’avviso che in difetto si sarebbe provveduto tra l’altro alla nomina di un commissario ad acta.

Che il ricorrente ha provveduto a notificare tale sentenza a mezzo pec in data 2.3.2017, mentre la segreteria del Tar ne ha dato comunicazione al Comune in data 31.3.2017;
e non risulta che il Comune vi abbia dato esecuzione.

Vista l’istanza di parte ricorrente per la conseguente nomina di un commissario ad acta.

Ritenuto che, per quanto illustrato, sussistano le condizioni per accogliere detta istanza.

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