TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315642
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 15642/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07805/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7805 del 2023, proposto dai sig.ri R F e G F, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati D P e S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del decreto della Corte di Appello di Roma, numero repertorio 9697/2016 del 4.4.2016 relativo ai procedimenti iscritti ai nn. 57500-57501/2011 R.G., depositato in cancelleria il 5.12.2016


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale i ricorrenti (interessati alla liquidazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001) hanno lamentato l’inottemperanza al decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma distinto in epigrafe e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;

Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);

Considerata la mancata costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;

Considerato, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame, stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, cpa), con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (che, tramite il suo comma 777 ha novellato il capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89) - individuato nella persona del responsabile dell’Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, o un suo delegato con formale provvedimento, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari e senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;

Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari;

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