TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2021-10-09, n. 202100422
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Pubblicato il 09/10/2021
N. 00422/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2021, proposto da
Mediass Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aon S.p.A. Insurance &Reinsurance Brokers, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Rulli in Pescara, corso Umberto i n. 65;
Assiteca Spa non costituito in giudizio;
l'annullamento, previa sospensiva,
1) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara n. 896 del 9.2.2021, pubblicata il giorno 10.6.2021, con la quale: a) è stata esercitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., relativamente al contratto sottoscritto con il RTI Aon Spa (mandataria)/Assiteca Spa (mandante) riguardante l'affidamento del “Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa per le esigenze della ASL di Pescara” aggiudicato con Deliberazione n. 945/2016, l'opzione di rinnovo;b) è stato stabilito che il rinnovo: - sia relativo al periodo 01.07.2021 - 31.12.2021, fatto salvo risoluzione anticipata nel caso prima di tale data fosse conclusa la procedura indetta con Deliberazione n.1369 del 15.11.2020;- avvenga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti al 30.06.2021;- sia senza compensi aggiuntivi ed in assenza di ulteriori oneri a carico dell'Azienda;c) è stato dato mandato, previo studio dell'analisi dei rischi, al RTI Aon Spa (mandataria)/Assiteca Spa (mandante) ed al Dott. F. Verì, Dirigente Amministrativo U.O.C. Affari Generali e Legali Aziendale, di redigere i capitolati di gara per l'indizione della gara per tutti i servizi assicurativi in scadenza al 31.12.2021.
2) ove adottata, della determinazione dirigenziale con la quale, in attuazione di quanto disposto con deliberazione del Direttore generale n. 896 del 9.6.2021 è stato formalizzato l'esercizio dell'opzione di rinnovo dal 1.7.2021 al 31.12.2021 relativamente al contratto sottoscritto con il RTI Aon S.p.A. (mandataria)/Assiteca S.p.a. (mandante);
3) ove lesiva e per quanto di ragione, della email del 19.05.2021 con la quale il Dirigente Amministrativo dell'UOC Affari Generali e Legali ha ravvisato la necessità, senza compensi aggiuntivi ed in assenza di ulteriori oneri a carico dell'Azienda, di procedere all'ulteriore rinnovo fino al 31.12.2021;
4) di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, ancorché allo stato non conosciuti, inclusi, per quanto di ragione, la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara n. 903 del 17.7.2020, in relazione alla parte in cui risulta autorizzata “… la proroga del contratto di servizio corrispondente a quelli oggetto della presente proposta di indizione …”;la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara n. 1063 del 14.9.2020, in relazione alla parte in cui è stato dato mandato di “… provvedere alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con l'attuale broker assicurativo per un periodo congruo all'espletamento ed alla conclusione della nuova gara da indire, ravvisata l'essenzialità di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo …” e dell'acclusa relazione 0117208 del 7.9.2020 del Direttore Amministrativo;la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara n. 1369 del 5.11.2020, in relazione alla parte in cui è stata esercitata l'opzione di rinnovo relativamente al rapporto contrattuale in essere con l'attuale broker assicurativo per il periodo dal 1.1.2021 al 30.6.2021;la determinazione dirigenziale n. 307/ABS del 29.7.2020;la determinazione dirigenziale con la quale, in attuazione di quanto disposto con deliberazione del Direttore generale n. 903 del 17.7.2020, è stata disposta la proroga del contratto stipulato in esito all'aggiudicazione di cui alla Deliberazione del Direttore generale 945/2016;la determinazione dirigenziale con la quale, in attuazione di quanto disposto con deliberazione del Direttore generale n. 1063 del 14.9.2020, è stata disposto di “provvedere alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con l'attuale broker assicurativo”;la determinazione dirigenziale con la quale, in attuazione di quanto disposto con deliberazione del Direttore generale n. 1369 del 5.11.2020, è stato stabilito di esercitare l'opzione di rinnovo dal 1.1.2021 al 30.6.2021, relativamente al contratto sottoscritto con il RTI Aon S.p.A. (mandataria)/Assiteca S.p.a. (mandante);
Nonché:
per la declaratoria di inefficacia del rinnovo e/o proroga dal 1.7.2021 al 31.12.2021 del contratto perfezionato dalla ASL di Pescara con il RTI Aon S.p.A./Assiteca S.p.A. (deliberazione di aggiudicazione del Direttore generale (945/2016), disposto in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Direttore generale n. 896 del 9.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. Pescara e di Aon S.p.A. Insurance &Reinsurance Brokers;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori C C, V A, Fabrizio Rulli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-le parti hanno dichiarato in camera di consiglio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con compensazione delle spese;
-che occorre statuire in conformità;