TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-03-06, n. 201900495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-03-06, n. 201900495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201900495
Data del deposito : 6 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2019

N. 00495/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e G R, con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. P M in Catanzaro, via Buccarelli,49, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Provincia di Crotone non costituito in giudizio;
Provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Pallone e Roberta Chiarella, con domicilio eletto presso l’Uff.Leg.Amm.Ne Prov.Le p.zza Rossi;



per l'annullamento

con il ricorso principale e con i motivi aggiunti

del provvedimento dell’Ana s s.p.a. di esclusione da gara di cui alla nota PROT N. 0006474 -p del 7.03.2016 con

del provvedimento dell’Ana s s.p.a. di esclusione di cui alla nota UCS 0007545-P del 15.03.2016

dell’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Catanzaro in data 3.03.2016


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno e di Anas S.p.A. e di Provincia di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2019 la dott.ssa F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensione, il provvedimento di esclusione da due procedure di gara indette da Anas s.p.a. per intervenuto provvedimento interdittivo a lei rimasto sconosciuto, anche a seguito di rifiuto di ostensione, dolendosi della illegittimità della espulsione senza riferimento al contenuto della misura interdittiva contestata questa “al buio”. Oltre alla domanda di annullamento ha proposto impugnazione al diniego di accesso ex art. 116 c.p.a.

Il Ministero dell’interno e l’Anas s.p.a. si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda di accesso, in quanto era stata rivolta alle amministrazione appaltanti e non alla Prefettura, e nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.

La Provincia di Catanzaro si è costituita chiedendo la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva, non avendo emesso alcuno degli atti impugnati essendo in particolare l’appaltante l’Anas s.p.a. e nel merito il suo rigetto.

A seguito della produzione in giudizio della informativa la ricorrente ha proposto motivi aggiunti

con i quali ha specificato le censure al provvedimento interdittivo articolate nella violazione dell’art. 3 l. proc. e 84 d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per illogicità atteso che per i fatti risultanti dalle informazioni di polizia e posti a base della informativa vi era stata archiviazione da parte del Gip, che i fatti esposti non denotavamo permeabilità mafiosa essendo meri rapporti parentali tra legale rappresentante e famiglia-OMISSIS-i quali erano molto risalenti e superati da elementi a favore dell’impresa.

La domanda cautelare è stata rigettata.

All’udienza del 15.2.2019, all’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Provincia, in alcun modo coinvolta nelle procedure di gara in cui è stata comminata l’esclusione e nell’emanazione del provvedimento interdittivo.

2. In

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