TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-07-03, n. 201804411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-07-03, n. 201804411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201804411
Data del deposito : 3 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2018

N. 04411/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08038/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8038 del 2006, proposto da
B G, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, Riviera di Chiaia 207, pec aldostarace@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Ministero Pubblica Istruzione - Liceo Classico Statale - Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Napoli, alla via Diaz 11;

per il risarcimento dei danni patiti e patendi per l’illegittimo smarrimento dei documenti oggetto di istanza di accesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione - Liceo Classico Statale - Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Giovanni Buonocore ha esposto:

- di essere erede del fratello Francesco, deceduto il 16.5.2006, già docente diplomato di scuola secondaria I.T.P., classe di concorso C320 - Laboratorio meccanico-tecnologico, iscritto nella III fascia d’istituto;

- che il fratello era inserito nella graduatoria, redatta ex

DM

103/2001, con 36 punti complessivi, preceduto dal sig. Antonio Btto con punti 37;

- che quest’ultimo, in virtù di tale migliore collocazione, avrebbe ottenuto numerosi incarichi (in particolare, presso l’Istituto di Istruzione secondaria di II grado di Casamicciola Terme);

- che, nella successiva graduatoria del 2004, il sig. Buonocore Francesco conseguiva 50 punti mentre il sig. Btto 53,50, sicché la differenza tra i due di soli 3,50 punti sarebbe scaturita da una rettifica dell’originario punteggio attribuito a quest’ultimo, il quale nel 2001 avrebbe ottenuto un punteggio errato per eccesso;

- di aver presentato, in data 8.8.2006, al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli, istituto capofila, richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi all’attribuzione dei punteggi al sig. Btto nelle graduatorie del 2001 e del 2004, con particolare riguardo al procedimento di rettifica precedente all’aggiornamento della graduatoria;

- che, con atto prot. n. 9581/C7 del 3.10.2006, il Convitto consentiva l’acquisizione della documentazione relativa alla graduatoria ex

DM

64/2004, differendo l’accesso a quella ex

DM

103/2001, sulla base della seguente motivazione: “Considerato che attualmente stiamo attuando lavori di catalogazione non è possibile al momento reperire facilmente tutta la documentazione richiesta”;

- che, in esito a sollecito, con nota prot. n. 10454/PTD/4 del 18.10.2006, Il Convitto rappresentava che “la documentazione è stata conservata, in attesa di sistemazione, in archivi provvisori ubicati nei locali sotterranei. In seguito all’attuazione dei lavori di catalogazione, è stato riscontrato che il materiale conservato negli stessi ha subito danni parzialmente e/o totalmente, causati da umidità, infiltrazioni d’acqua dovute a calamità naturali (allagamenti). Siamo spiacenti nel comunicare che, in seguito alla ricognizione, la documentazione richiesta non è reperibile”.

Lamentando di aver subito un danno ingiusto per effetto dell’illegittimità del diniego di accesso, il ricorrente ha proposto la presente azione risarcitoria, deducendo i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L.

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