TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-12-21, n. 201502996
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Testo completo
N. 02996/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03282/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3282 del 2013, proposto da:
R L C, rappresentato e difeso dall'avv. V A L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S C in Catania, viale Vittorio Veneto, n. 151;
contro
Comune di Viagrande, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. R M S, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania in Catania, via Milano, n. 42a;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 11 del 20 settembre 2013 del Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di Viagrande, di demolizione “ delle opere eseguite in totale difformità al progetto di piano particolareggiato C4/4 di cui alla concessione edilizia n. 95/01 su aree destinate a servizi pubblici F3 – verde pubblico ed in particolare zona F3D – riserva stradale ”, di ripristino dello stato dei luoghi nonché di contestuale ingiunzione, ai sensi dell’art. 20 della l. n. 150/1942, dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, conformemente al citato piano di cui alla convenzione urbanistica rep. 344 del 18 ottobre 2001 e alla predetta concessione edilizia in data 18 ottobre 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viagrande;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, il ricorrente – attuale proprietario di una porzione di un villino bifamigliare sito in Viagrande, censito in catasto al foglio 11, particella 1180 sub 5 e sub 6 – impugna l’ordinanza in epigrafe, con cui il Comune resistente ha ordinato, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 47/1985, la demolizione “ delle opere eseguite in totale difformità al progetto di piano particolareggiato C4/4 di cui alla concessione edilizia n. 95/01 su aree destinate a servizi pubblici F3 – verde pubblico ed in particolare zona F3D – riserva stradale ” e, dunque, il ripristino dello stato dei luoghi nonché ingiunto, ai sensi dell’art. 20 della l. n. 150/1942, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione conformemente al citato piano particolareggiato ed alla citata concessione edilizia n. 95/01 del 18 ottobre 2001.
In particolare, parte ricorrente assume l’illegittimità di tale provvedimento evidenziando a tal fine come:
- tale concessione n. 95/01, rilasciata in favore degli allora proprietari del relativo terreno (allora identificato in catasto al foglio 1, particelle 112 e 1001), era “ volta ad autorizzare la edificazione di due edifici di civile abitazione ”;
- la successiva proprietaria (Secomar s.r.l.) - “a cui favore veniva volturato, giusta concessione edilizia n. 96/01, l’originaria concessione edilizia n. 95/01 ” – nella qualità di titolare della concessione edilizia n. 96/01, avanzava richiesta di approvazione del progetto in variante per la “ modifica dei due edifici unifamiliari in due edifici bifamigliari ”, allegando relativa relazione tecnica illustrativa, in cui di affermava che “ le quote di progetto degli edifici, delle superfici da cedere per opere di urbanizzazione, della strada e della relativa area di rispetto F3d, sono state ricavate dai profili regolatori allegati al Piano Particolareggiato e non sono state modificate rispetto al progetto originario e già approvato ”, e relativi elaborati progettuali (in atti);
- l’amministrazione comunale emanava la relativa concessione edilizia in variante della concessione edilizia n. 96/01 “ per la realizzazione di due edifici per civile abitazione ” (in atti);
- detta società con nota del 22 settembre 2006, assunta al prot. n. 11716, comunicava al Comune l’ultimazione di tali lavori di realizzazione di due edifici in conformità al progetto approvato ed alla successiva variante (in atti);
- la conformità di tali immobili alle concessioni edilizie e successiva variante veniva, inoltre, documentata da relativa attestazione in tal senso del 1° marzo 2006 e relativa perizia giurata del 18 aprile 2006 (entrambe annesse al ricorso);
- ciò nonostante il Comune, con nota ricevuta il 14 giugno 2006, comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, a cui seguiva, per l’appunto, l’adozione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza: