TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-02-21, n. 202202021
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2022
N. 02021/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08882/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8882 del 2021, proposto da
Digitalong S.p.A. (Già Uirnet S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, Giuseppe Picchiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibile, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio inadempimento sulle istanze presentate da DigITAlog in data 1° febbraio 2021 e 27 aprile 2021;
- dell'obbligo del Ministero resistente di sottoscrivere con DigITAlog la convenzione prevista dall'art. 11-bis del d.l. n. 124 del 2019 per il “finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società DigItalog s.p.a. (già UIRNet s.p.a.) proponeva ricorso ex art. 117 cpa ai fini dell’accertamento del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze presentate dalla medesima al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile in data 1° febbraio 2021 e 27 aprile 2021.
2. Esponeva la ricorrente di essere un organismo di diritto pubblico, il cui capitale è partecipato in via maggioritaria dalle Società-Interporti e, per la restante parte, da altre istituzioni pubbliche e private della logistica nazionale ed essere soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T.
3. Per il perseguimento delle attività istituzionali, la ricorrente era stata destinataria di una serie di finanziamenti statali, autorizzati dall’art. 1, comma 456, della legge n. 311 del 2004, dall’art. 4-bis, del D.L. n. 243 del 2016, dall’art. 1, comma 583, della legge n. 205 del 2017, dall’art. 16-ter, del D.L. n. 91 del 2017 sulla base dei quali erano stati sottoscritti tra il Ministero e la Società apposite Convenzioni, l’ultima delle quali, in relazione ai contributi di cui all’art. 4-bis, del D.L. n. 243 del 2016, sottoscritta in data 25 luglio 2017;
4. Esponeva DigITAlog spa che l’art. 11-bis del D.L. 214 del 2019, successivamente modificato dall’art. 48 del D.L. n. 76 del 2020, nel destinare, con decorrenza dall’anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui al finanziamento delle attività connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto, aveva previsto che il Ministero stipulasse con il soggetto attuatore apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle predette risorse, autorizzando, al contempo, il Ministero a ridefinire il rapporto convenzionale stipulato in attuazione del richiamato art. 4-bis del D.L. n. 243 del 2016.
5. La medesima evidenziava che, nonostante il citato art. 11 bis del d.l. n° 124 del 2019, prevedesse, tra gli altri, la ridefinizione dei rapporti convenzionali pendenti e la stipula della nuova convenzione, l’amministrazione, senza alcuna formale ragione, avesse interrotto sin dal dicembre 2020 le interlocuzioni e che risultasse pressochè sospesa tutta l’attività amministrativa delle competenti Direzioni Generali del Ministero concernente la società ricorrente.
6. Con note prot. n. 216 del 1° febbraio 2021 e n. 776 del 27 aprile 2021, DigITAlog formalizzava, pertanto, l’invito al Ministero alla stipula del testo da ultimo condiviso, senza ricevere riscontro.
7. Sulla base