TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400082
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 00082/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00205/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa R P;

Udito per il ricorrente l’avvocato E G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Assistente Capo del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, ha domandato l’annullamento, previa istanza di concessione di misure cautelari anche monocratiche, del provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, su proposta del Consiglio centrale di disciplina del Corpo di Polizia penitenziaria, gli ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione, per aver riportato una condanna definitiva per il reato di ricettazione, alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa.

In particolare, il ricorrente ha eccepito:

a) la contrarietà dell’articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, il quale ricollega la sanzione disciplinare della destituzione al compimento di “atti che rivelino mancanza di senso dell’onore o del senso morale”, con i principi di tipicità e di tassatività di cui all’articolo 25, comma secondo, della Costituzione ed ha, all’uopo, invocato la sollevazione della questione incidentale di legittimità costituzionale della norma sanzionatoria (primo motivo);

b) la violazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, il quale vieta la destituzione di diritto del dipendente pubblico che abbia riportato una condanna penale (secondo motivo);

c) la violazione dell’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, nella parte in cui vieta l’irrogazione della destituzione ove l’appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria abbia riportato una condanna definitiva ad una pena inferiore ad anni uno di reclusione (terzo motivo);

d) la violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione irrogata e la condotta contestata (quarto motivo).



1.1. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare, formulata ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo.



1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero della Giustizia.



1.3. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha fissato l’udienza di trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.



1.4. In vista della predetta udienza, le parti non hanno svolto attività difensiva.



1.5. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.



2. Il ricorso è complessivamente infondato.

Con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Appello dell’Aquila con sentenza n. -OMISSIS-, il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 600,00 di multa, per il delitto di ricettazione.

La sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. -OMISSIS- è divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-.

Con atto notificato in data -OMISSIS-, la Direzione generale del personale presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha contestato al ricorrente le fattispecie di illecito disciplinare tipizzate dall’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, ed ha concluso l’istruttoria nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

Con deliberazione del -OMISSIS- il Consiglio centrale di disciplina del Corpo di Polizia penitenziaria, accertata la responsabilità del ricorrente per l’illecito disciplinare contestatogli, ha proposto al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria la sanzione disciplinare della destituzione.

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