TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-02-24, n. 201101109
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N. 01109/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01226/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.1226/1995 R.G. proposto dalla Sig.ra G P, rappresentata e difesa dagli Avv. G P e C S ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Viale Gramsci n.10;
contro
USL n.40 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota dell’11/11/1994 di affidamento della responsabilità del settore Controllo di Qualità in Citopatologia del Servizio di Anatomia e istologia patologica, nella parte in cui fissa la decorrenza al 16/11/1994, nonché per la declaratoria del diritto all’affidamento della responsabilità del Settore Organizzativo con decorrenza giuridica ed economica dall’1/12/1990.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le note d’udienza depositate da parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere G N alla udienza pubblica del 17 febbraio 2011, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente di essere biologo coadiutore del X livello funzionale presso l’USL n.40 – Ospedale Cardarelli – dal novembre 1988 e di aver conseguito prima del dicembre 1990 la specializzazione in patologia generale;sin dal 1989 ha gestito direttamente l’attività di Controllo di Qualità in Citopatologia del Servizio di Anatomia e istologia patologica. Con Delibera n.641 del 31/12/1993 veniva indetta la prima selezione interna per titoli ex art.47 del DPR n.384/1990 e la ricorrente superava la selezione per il settore “Controllo di Qualità in Citopatologia del Servizio di Anatomia e istologia patologica” e con Delibera n.523 dell’11/10/1994 veniva nominata responsabile del Settore. La decorrenza della nomina veniva rinviata a successiva nota, quale appunto quella oggetto di impugnazione, che fissava la decorrenza al 16/11/1994 anziché all’1/12/1990 ex art.47 del DPR n.384/1990.
Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.47 del DPR n.384/1990, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, la contraddittorietà e lo sviamento di potere.
2. Quanto al merito della controversia, è pacifico che, in via generale, in sede di affidamento di incarichi di responsabilità di determinati Settori si deve tenere conto non delle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o delle mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato.
2.1 Con specifico riguardo al caso di specie, la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi da quell’orientamento (cfr. Cons. Stato, I, 4.10.2000, n.622) secondo il quale la decorrenza dal 1° dicembre 1990 della maggiore indennità di direzione, quale prevista dall'art. 47 D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 in favore del personale di ruolo delle Asl (appartenente alla posizione funzionale intermedia di X livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo) cui sono affidati, previa selezione, i settori con maggior carico di lavoro e responsabilità sulla base della ricognizione delle necessità organizzative dei servizi, può e deve essere riconosciuta non solo nel caso in cui il dipendente selezionato sia stato in precedenza titolare di uno dei moduli organizzativi individuati nel provvedimento ricognitivo, ma anche allorché sia riscontrabile una sostanziale equipollenza, per rilevanza oggettiva delle funzioni svolte e livello di responsabilità nell'esercizio delle stesse, tra le attività svolte in precedenza e quelle inerenti al nuovo incarico conferito;pertanto, deve esservi corrispondenza tra funzioni e responsabilità da un lato ed importo dell'indennità da corrispondere dall'altro, senza la necessità che vi sia altresì corrispondenza tra preesistenti e nuove articolazioni organizzative, circostanza non priva di casualità nell'ambito di una riorganizzazione complessa dell'ente che comporta anche un diverso accorpamento delle funzioni.
3. Ritenuto, per tali ragioni, di rilevare l’illegittimità della nota impugnata nella parte in cui ha fissato la decorrenza della responsabilità in questione al 16/11/1994 anziché all’1/12/1990, per quanto riguarda gli accessori del credito va precisato che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti e relativi al periodo antecedente al 31/12/94 vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non debbono essere computati nè gli interessi, nè la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ancora interessi e rivalutazione (Cons. Stato, 7.5.2001, n. 2559).
Da ciò consegue che parte ricorrente ha diritto agli interessi legali sugli importi nominali relativi alle differenze retributive decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo rateo fino alla data di effettivo adempimento. La rivalutazione, poi, dovrà concernere il solo importo nominale delle differenze relative ai singoli ratei e va computata con riferimento all’indice di rivalutazione operante al momento della data di deposito della presente sentenza;ancora a parte ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla regolarizzazione a fini previdenziali ed assistenziali (Cons. Stato, A..P. n. 2 del 1991), mentre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali debbono essere calcolati al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (Cons. Stato, VI, n.181 del 2003).
4.