TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-06-19, n. 202300913

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-06-19, n. 202300913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300913
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 00913/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00610/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di F C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

DELL’ORDINANZA N.-OMISSIS- DEL -OMISSIS- DEL SINDACO DI FAGNANO CASTELLO

e il risarcimento dei danni subiti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto notificato il -OMISSIS- e depositato l’-OMISSIS- la -OMISSIS- ha esposto che, in data -OMISSIS-, è stata notificata da parte della Polizia Municipale del Comune di F C ordinanza n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Sindaco di F C le ha ordinato che il suo esercizio -OMISSIS-, debba effettuare l’orario di chiusura alle ore 20,00 a decorrere dalla notifica dell’ordinanza e per giorni trenta.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, con l’epigrafato ricorso se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art.50, comma 7 bis d.lgs. 267/2000 ed art.7 Legge 7.8.1990, n.241.

Viene contestata la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

2) Eccesso di potere per carenza dei presupposti per difetto assoluto di istruttoria.

Viene contestata carenza di istruttoria, del tutto omessa, essendosi il Sindaco limitato a richiamare segnalazioni ed esposti di cittadini, necessaria per il corretto uso del potere sindacale e la conseguenziale compressione di diritti ed interessi privati.

La suddetta criticità si ripercuoterebbe anche sul profilo motivazionale, limitato a mere presunzioni ed indimostrate asserzioni, limitate alla sola e circoscritta esigenza di ovviare ad un ipotetico disturbo e disagio per i cittadini residenti, prevalentemente causate dalle emissioni acustiche e sonore provenienti dall’esercizio pubblico, senza indicare eventuali controlli, accertamenti e contestazioni da parte della Polizia Municipale o delle Forze dell’Ordine, o altri accertamenti.

Anche le presunte violazioni delle norme di igiene e decoro urbano non risultano supportate da adeguata istruttoria

2.1- Viene contestualmente chiesto il risarcimento del danno patito dal ricorrente a seguito della chiusura.

3- Con decreto cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di misure cautelare monocratiche sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato;
contestualmente è stata disposta istruttoria onerando il Comune di F C di depositare una relazione sui fatti di causa e i documenti a supporto del provvedimento impugnato.

4- In data -OMISSIS- il Comune di F C ha prodotto relazione e documenti in ottemperanza al citato decreto.

5- Il -OMISSIS- il ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza collegiale di trattazione dell’istanza cautelare.

6- Il Comune di F C, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

7- Alla camera di consiglio del -OMISSIS- il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

DIRITTO

8- Viene anzitutto scrutinata la domanda demolitoria.

8.1- Essa è fondata.

8.2- Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso.

8.3- Si osserva anzitutto che il provvedimento impugnato così recita:

Premesso che in-OMISSIS- si sono verificati numerosi e continui episodi che sono motivo di disturbo e disagio per i cittadini residenti, particolarmente nelle ore serali e notturne;

Rilevato che tale situazione è testimoniata da numerose segnalazioni ed esposti da parte di cittadini che lamentano situazioni di disagio causate prevalentemente dall’emissione acustiche e sonore provenienti dall’esercizio in questione, nonché dai comportamenti degli avventori che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi e rumori molesti;

Rilevato che è consentito ai Comuni introdurre limitazioni all’apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ed a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e della sicurezza pubblica;

Richiamato l’art. 50 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco può disporre per un periodo non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari in caso di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto opportuno e doveroso adottare un immediatamente un provvedimento al fine di salvaguardare l’interesse pubblico al rispetto dei fondamentali diritti alla quiete pubblica e al riposo notturno;

Considerato che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne;

Ritenuto necessario garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo dei residenti ed alla quiete pubblica in generale, contenendo le emissioni sonore prodotte sia con l’uso di strumenti acustici che dal vivo attraverso di misure preventive come il disciplinamento degli orari delle suddette emissioni sonore” .

8.4- In argomento si osserva che:

-) l’art. 50, comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 dispone che “ Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici ”;

-) “ I presupposti previsti dall'art. 50, comma 7 bis, d.lg. n. 267 del 2000 perché il Sindaco possa esercitare il potere di disporre limitazioni agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono: la sussistenza di esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (oltre che dell'ambiente e del patrimonio culturale) in aree che siano interessate da fenomeni di aggregazione notturna ” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29.9.2020, n.580).

8.5- Orbene, dall’esame del provvedimento impugnato e della documentazione istruttoria trasmessa dal Comune a supporto della stessa emerge unicamente la sussistenza di una segnalazione di cittadini assunta agli atti del Comune il -OMISSIS- e nella quale si rappresenta che l’esercizio del ricorrente da molti mesi ogni fine settimana, trasmette musica ad alto volume, con casse rivolte all’esterno, in strada, spesso anche fino alle 3 di notte, con evidenti situazioni di disagio.

Peraltro, nella relazione di servizio della Polizia Municipale datata 1-OMISSIS- si rappresentava che il Comando, a causa del limitato personale a disposizione, espleta il proprio servizio dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e pertanto non ha potuto direttamente accertare violazioni disturbi alla quiete e al riposo dei residenti di-OMISSIS-, peraltro in violazione delle ordinanze sindacali in materia di emissioni sonore dagli esercizi pubblici, ragion per cui il -OMISSIS- si teneva presso gli uffici del Comando un incontro con il Sindaco e il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri al fine di tutelare l’ordine, sicurezza e salute pubblica nonché il diritto al riposo e alla quiete dei residenti e, in riferimento alle presunte violazioni alle norme di igiene e decoro urbano, il personale di Polizia locale di tale Comando aveva accertato negli ultimi anni un deposito incontrollato di rifiuti su suolo pubblico da parte dell’esercizio del ricorrente, che è stato sanzionato.

8.6- Da quanto ora esposto possono ricavarsi le considerazioni che seguono.

A) In primo luogo, è pacifico che l’Amministrazione Comunale ha il potere ed il dovere di assumere le misure necessarie per prevenire -e comunque impedire- il disturbo alla quiete e al riposo dei residenti, peraltro potenzialmente ridondanti in lesione della salute degli stessi viepiù se le emissioni sonore superino i limiti di normale tollerabilità tenuto anche conto del contesto spaziale e temporale.

Per addivenire a ciò, il Comune può ricorrere a diversi strumenti, segnatamente in particolare:

-) l’ordinanza non contingibile e urgente di cui all’art. 50, comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;

-) l’ordinanza contingibile e urgente prevista dall’art. 9 della l. n. 447 del 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), il quale dispone che " Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ”;
a tal proposito, rileva la giurisprudenza che “ Ai sensi dell'art. 9, l. n. 447/1995, il Sindaco può limitare l'orario di esercizio di un bar per disturbo della quiete pubblica. Il potere di cui all'art. 9, l. n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico;
ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica e il potere del Sindaco di emanare l'ordinanza ex art. 9, l. n. 447/1995 è un dovere connesso all'esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi (anche se è leso un solo soggetto) spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l'inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti
" (Consiglio di Stato sez. I, 19/07/2021, n.1245).

Per completezza, va rilevato che il Comune di F C ha anche stabilito l’applicazione di sanzioni pecuniarie introdotte con ordinanza n. -OMISSIS-.

B) In ogni caso, l’attivazione di ciascuna misura postula l'adeguato accertamento –di cui deve darsi conto in sede provvedimentale- circa l’esistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.

C) Del pari, è necessario il rispetto degli adeguati oneri procedimentali, in primis in termini di corretta istruttoria, atta a verificare l’esistenza dei presupposti normativi.

Così, con riferimento all’ordinanza di cui all’art. 50 comma 7-bis d.lgs. n. 267 del 2000 è necessario avere adeguata contezza del fatto che l’area in questione sia molto frequentata nelle ore notturne e che sussistano evenienze, anche in termini di episodi, di disturbo della quiete pubblica (aspetti da accertarsi a cura dell’Amministrazione a mezzo delle opportune verifiche degli uffici preposti);
con riferimento all’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995 la sussistenza di una situazione di inquinamento acustico adeguatamente accertata (anche a mezzo delle opportune verifiche tecniche con il coinvolgimento delle strutture pubbliche a ciò predisposte, quali, giusto per restare in tema, l’ARPACAL).

8.7- Alla luce di quanto ora esposto, è da ritenersi illegittimo un provvedimento limitativo dell’orario di apertura di pubblici esercizi basato unicamente su segnalazioni dei cittadini e a fronte delle quali la Polizia Municipale abbia affermato di non aver potuto direttamente accertare violazioni o disturbo alla quiete e al riposo dei residenti senza riportare ulteriori riferimenti istruttori (non essendo ovviamente tale il richiamo all’incontro con le Forze dell’Ordine), tenuto conto che, per quanto ora osservato, le segnalazioni dei -quantunque numerosi- cittadini ben possono fungere da stimolo all’attivazione di un’adeguata istruttoria (anche mediante reiterati accessi “a sorpresa” da parte della Polizia Municipale) di cui resta onerata l’Amministrazione, ma non sostituirsi all’istruttoria stessa.

Per completezza, le dedotte carenze organizzative non costituiscono argomento idoneo a sopperire alle criticità istruttorie, anzi tenuto conto che l’organizzazione degli uffici e dei servizi deve comunque risultare funzionale all’ottimale espletamento delle funzioni assegnate all’Ente e, in particolare, alle esigenze dei cittadini.

8.8- In conclusione, la domanda annullatoria va accolta e il provvedimento impugnato annullato, impregiudicata restando la riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo delle pronunce giurisdizionali.

9- Viene quindi scrutinata la domanda risarcitoria.

9.1- La domanda è infondata.

9.2- Giurisprudenza consolidata osserva che: “ La responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo è una responsabilità che deve essere ricondotta al modello della responsabilità civile;
gli elementi costitutivi di tale responsabilità sono i seguenti: a) elemento oggettivo, articolato, al suo interno, in condotta, rapporto di causalità materiale e danno ingiusto, inteso come lesione di una situazione giuridica rilevante;
b) antigiuridicità, che esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico;
c) elemento soggettivo, comprensivo della imputabilità, del dolo e della colpa;
in relazione alle conseguenze, la fattispecie illecita, così come sopra individuata, deve essere connessa ai pregiudizi diretti e immediati, subiti dalla parte danneggiata, di carattere patrimoniale o non patrimoniale (cd. danno conseguenza, nella forma del danno emergente e del lucro cessante);
la prova del fatto illecito è a carico del danneggiato
” ( ex plurimis, Consiglio di Stato sez. IV, 4.4.2023, n.3485).

9.3- Nella fattispecie si rileva che l’ordinanza impugnata è stata notificata il -OMISSIS-, il ricorso è notificato il -OMISSIS- e quindi è stato depositato l’-OMISSIS-, mentre il provvedimento monocratico di accoglimento è del -OMISSIS-.

9.4- Orbene, dalla documentazione allegata al ricorso –fatture di fornitori e buste paga dei dipendenti- non emerge adeguata prova circa la sussistenza di danni causalmente riferibili al periodo di tempo utile, ossia ai n. 3 giorni compresi nell’arco temporale tra l’-OMISSIS- (data di deposito del ricorso) e il -OMISSIS-, tenuto peraltro conto che non si tratta di chiusura tout court dell’esercizio ma di mera limitazione all’orario di apertura.

10- Quanto al regime delle spese, l’esito complessivo della controversia ne giustifica la irripetibilità.

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