TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-11-24, n. 201402882
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02882/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2014, proposto da:
F L, C P ed E C, rappresentati e difesi dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia;
per l'ottemperanza del decreto n. 2237/2013 emesso dalla Corte di Appello di Lecce in data 7 novembre 2013 nel procedimento per equa riparazione n. 716/2013 R.G.V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. L C e udito per le parti l'avv. F. Lagonigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dai sig.ri Puzziferri Ceriaca e Carlucci Eustacchio, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma pari a euro 11.250,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma e altresì al pagamento delle spese del procedimento da liquidarsi in complessivi euro 730,00, oltre accessori di legge in favore del procuratore;
- che tale decreto ha acquisito valore di cosa giudicata, giusta attestazione della Corte di Appello di Lecce, dalla quale risulta l’assenza di proposizione di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c.;
- che lo stesso decreto è stato notificato con formula esecutiva il 15 novembre 2013 ed è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito con modifiche nella L. 30/1997;
- che quindi sussistono i presupposti per un accoglimento del ricorso di ottemperanza;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore anticipatario, applicando in via analogica, ex art.3 D.M. 55/2014, la tabella n. 16 relativa alle procedure esecutive mobiliari di cui allo stesso D.M. 55/2014 e riducendo alla metà ex art. 9 D.M. 140/2012.