TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-05, n. 202004655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-05, n. 202004655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004655
Data del deposito : 5 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2020

N. 04655/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03104/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3104 del 2019, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dei seguenti atti e provvedimenti:

- Decreto del Direttore Generale (Direzione Generale Educazione e Ricerca) del 14.12.2018 n. 0010913-P, comunicato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza dell’odierna parte ri-corrente per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali di cui all’art. 182 Codice dei Beni Culturali;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento prodromico, connesso e/o conseguenziale e/o presupposto, allo stato ancora ignoti, ivi compresi espressamente:

A) l’interlocutorio preavviso di rigetto dell’istanza in esame;

B) l’elenco dei nominativi abilitati all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato sul sito internet del Mibac il 28.12.2018, nella parte in cui non contempla tra i nominativi degli abilitati la parte qui ricorrente;

C) e, soltanto ove occorra , in parte qua , del DM 13 maggio 2014 - Linee Guida Applicative dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Bando Pubblico per l’acquisizione della qualifica di Restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015, nella parte in cui al paragrafo “5.2” epigrafato “L’inquadramento presso Pubbliche Amministrazioni” non contempla espressamente tra le “amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali”, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e, più in generale, gli Enti, associazioni e fondazioni partecipati e/o promananti dallo stesso Ministero “che esercitano le competenze in materia di tutela considerate dall’art. 5 comma 2 del Codice”,

nonché

per accertare e dichiarare il diritto della stessa parte ricorrente a vedersi riconoscere l’abilitazione all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del d.l. n. 18/2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa S C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 13 febbraio 2019 e depositato il 15 marzo 2019, il dott. M M ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva o altro provvedimento cautelare ritenuto idoneo, degli atti specificati in epigrafe e in particolare del decreto direttoriale (Direzione Generale Educazione e Ricerca) del 14.12.2018 n. 0010913-P, comunicatogli in pari data, con il quale è stata rigettata la propria istanza per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali di cui all’art. 182 Codice dei Beni Culturali;
nonché di “accertare e dichiarare il diritto della stessa parte ricorrente a vedersi riconoscere l’abilitazione all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali)”.

1.1. Il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso il fatto di aver presentato “regolare domanda di partecipazione” alla selezione pubblica indetta con bando pubblicato dal MIBAC il 22/6/2015 per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell’art.182, commi 1-1 quater, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 182 del Codice medesimo e, in particolare, dichiarando e documentando di “ essere stato inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali, avendo conseguito tale inquadramento il 01/04/1993 presso “Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale” e di aver svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, sempre autorizzata dal relativo ente preposto alla tutela del bene, per il periodo complessivo di 1130 giorni con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica… ”.

1.2. Pertanto, il ricorrente sostiene che gli sarebbe spettato, ai sensi «dell’art. 3 del Bando in oggetto “Procedura di selezione pubblica”, ed in particolare dei commi 5 e 6 e 9”», l’attribuzione di «punti 300 come da tabella 2 dell’All. B del Codice: tale norma infatti con riferimento espresso all’art. 182 stesso Codice, ai fini del conseguimento dell’abilitazione prevede l’attribuzione al “Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali” nella Tabella 2”».

1.3. Il Ministero, con il decreto direttoriale del 14.12.2018 impugnato, avrebbe tuttavia respinto la domanda sulla base della seguente motivazione: «l’inquadramento come restauratore nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dichiarato presso “Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale” non ricade nelle fattispecie previste dalla Tabella 2, allegato B dell’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (…) e dalle Linee Guida applicative approvate con DM del 13 maggio 2014 punto 5.2, la cui previsione esclusiva riguarda “gli Uffici del Ministero, gli Uffici delle Regioni che esercitano le competenze in materia di tutela considerate dall’art. 5, comma 2, del Codice, quelle degli enti locali o sub regionali ai quali eventualmente le Regioni abbiano formalmente delegato dette competenze”. Poiché non è possibile attribuire il punteggio derivante dall’inquadramento dichiarato non viene raggiunta la soglia minima richiesta per l’attribuzione della qualifica pari a 300».

1.4. Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato l’illegittimità di tale provvedimento e degli atti ad esso connessi, in epigrafe specificati, per “ violazione, errata applicazione ed interpretazione dell’art. 182 codice beni culturali e tabelle 2 e 3 di cui all’allegato b stesso Codice ”, nonché “ per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria ”.

2. Il Ministero intimato si costituiva in giudizio, depositando un’articolata memoria corredata dalla documentazione relativa al procedimento seguito, insistendo sulla richiesta di rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza n. 4674/2019 adottata alla camera di consiglio del 9 luglio 2019, il Collegio fissava ex art. 55 c.p.a. l’udienza pubblica del 21 aprile 2020, per la trattazione del merito.

4. La causa veniva ritualmente chiamata all’udienza pubblica del 21 aprile 2020 e, a tale udienza, passava in decisione sulla base degli atti ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020.

5. Il Collegio rileva preliminarmente, quanto all’interesse al ricorso, che le domande di annullamento e di accertamento avanzate con l’odierno gravame si fondano sul medesimo presupposto logico-giuridico per cui, qualora fosse accolto il riconoscimento “di punti 300 come da tabella 2 dell’All. B del Codice”, per il requisito dell’ “ inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali ”, ciò consentirebbe ex se il superamento della selezione in oggetto atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Bando: “ La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 300 punti, ai sensi dell’art. 182, comma 1-ter del Codice ”. Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.

6. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

7. Occorre, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo rilevante, ai fini del riconoscimento del requisito in parola che darebbe, ex lege , diritto al punteggio di 300 punti, ambito dalla parte ricorrente.

7.1. La procedura di selezione cui ha partecipato il ricorrente è stata indetta con “bando pubblico per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali”, pubblicato in data 22 giugno 2015, ai sensi dell’art. 182, commi 1 - 1 quater, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito “Codice”), il quale testualmente prevede: “ 1. In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell’allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. (…)

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell’allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell’allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell’allegato B spetta per l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

1-quater. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell’allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l’attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell’allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l’attività di restauro effettivamente svolta dall’interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l’attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice;

d) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo .”

7.2. La Tabella 2 dell’Allegato “B” del Codice, cui rinvia l’art. 182, intitolata “ Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali ”, prevede che per la “ posizione ” di “ inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali ”, deve essere attribuito il punteggio di 300 punti.

7.3. In coerenza con la riportata disposizione di legge, l’art. 3 del bando della selezione in questione prevede che: “ 1. Ai sensi dell’articolo 182, comma 1-ter, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi indicati nell’allegato B del Codice.

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