TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-05-22, n. 201405457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-05-22, n. 201405457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405457
Data del deposito : 22 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10604/2012 REG.RIC.

N. 05457/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10604/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10604 del 2012, proposto da:
F D D, A C D A e A M, rappresentati e difesi dagli avv. M B e S D, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Seconda Università degli Studi di Napoli e Università degli Studi di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Raffaele Amato, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del D.M. 28 giugno 2012, n. 197 con il quale è stato stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’a.a. 2012/2013;

- del D.M. 28 giugno 2012, n. 197 e delle note e/o circolari di data non conosciuta con le quali, limitatamente ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, il Ministero ha consentito che le Università, ove risultino vacanze di posti inizialmente riservati agli extracomunitari, provvedano allo scorrimento delle rispettive graduatorie;

- della graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2012/2013, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonchè degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente;

- della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all’uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente e, in particolare dei quesiti nn. 2, 13, 14, 20, 22, 26, 30, 36, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80;

- dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 4 settembre 2012, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l’attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;

- dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 4 settembre 2012, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l’attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;

- del D.M. 25 maggio 2012 con cui è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e del relativo decreto di nomina

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea di Medicina e Chirugia presso gli Atenei di interesse e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta,

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Napoli - Federico II, della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell’Università degli Studi di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il Cons. D Dvanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

In data 4 settembre 2012, i ricorrenti hanno partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati (c.d. “numero chiuso”) per l’accesso ai corsi di laurea di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria nell’ambito del raggruppamento formato dall’Università di Napoli - Federico II, dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dall’Università degli Studi di Salerno (a.a. 2012/2013).

All’esito della prova, i ricorrenti D D, D A e M hanno conseguito rispettivamente il punteggio di 35,50, 33,75 e 15.00, collocandosi nella graduatoria di riferimento in posizione non utile per essere immatricolati nell’ambito delle suddette Università.

Avverso tale risultato e, comunque, tutti gli atti presupposti che hanno istituito tale modalità di accesso ai corsi programmati (c.d. “numero chiuso”) di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria per l’iscrizione all’a.a. 2012/2013 (meglio specificati in epigrafe), hanno proposto impugnativa gli interessati chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati ed articolati profili.

In particolare, con i primi quattro motivi, i ricorrenti deducono la violazione della legge n. 264 del 1999 con riferimento all’individuazione del numero dei posti messi a concorso per l’a.a. 2012/2013 con riferimento ai corsi di laurea di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria, anche perché la determinazione del loro numero non è stata affatto motivata dal Ministero resistente; tale carenza motivazionale rende invero difficile valutare la conformità di tale scelta ai parametri legali previsti, in particolare, dall’art. 3, comma 2, lett. c) della legge n. 264 del 1999.

Del resto, il numero dei posti messi a disposizione dalle Università e dal Dicastero resistente (n. 10.173) è del tutto ingiustificato nella misura in cui lo stesso Ministero della Salute aveva indicato in 12.494 il fabbisogno di professionalità nel settore scientifico di riferimento.

Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno poi censurato l’intero test somministrato ai candidati; sulla base della perizia effettuata dalla Prof.ssa B, emergerebbe invero l’inidoneità del test ad essere un valido mezzo di valutazione e selezione degli studenti migliori. Altresì, la Commissione incaricata di redigere i quesiti (di cui al D. M. 25 maggio 2012) non ha provveduto ad indicare i criteri e i principi che hanno ispirato l’elaborazione del test sottoposto ai candidati.

Con il sesto, settimo ed ottavo motivo, gli interessati, sempre sulla base della perizia effettuata dalla Prof.ssa B, contestano alcuni quesiti somministrati ai candidati (in particolare, i quesiti nn. 2, 13, 14, 20, 22, 26, 30, 36, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80).

In particolare, emergerebbe dalla perizia che alcuni dei quesiti contenuti nel test di selezione esulano dai programmi ministeriali delle scuole di secondo grado (ad esempio, quelli di biologia) con conseguente violazione dell’art. 4 comma 1, della legge n. 264/ 1999 (secondo cui i quesiti debbono essere elaborati sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore), altri presentano una formulazione poco comprensibile ed altri ancora offrono più risposte corrette tra le cinque indicate.

I ricorrenti deducono, poi, di aver subito una valutazione errata proprio a causa dell’imperizia dei commissari nella redazione delle domande contenute nel test di selezione. Al riguardo, sostengono che, se i quesiti contestati fossero stati espunti dalla prova, avrebbe potuto conseguire un risultato utile per l’ammissione al Corso di Laurea di che trattasi.

Con il nono e decimo motivo, i ricorrenti contestano poi la mancata trasparenza della procedura seguita dagli organismi interessati (commissioni di concorso e CINECA) nella correzione delle prove, mancando invero i verbali delle relative operazioni svolte dalla commissione (in termini di custodia dei

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