TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202301166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202301166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202301166
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 01166/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2022, proposto da
A B D San Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;

contro

Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C e L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato L N in Firenze, Rettorato - piazza San Marco n. 4;

per l'annullamento

degli atti e provvedimenti che hanno disposto decurtazione a decorrere dall'a.a. 2019-20 del compenso spettante al ricorrente per l'attività di docenza svolta in base alla Convenzione sottoscritta in data 22.3.2017 tra l'Università e la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;
ed in particolare dei seguenti:

- parere del 21.3.2022 notificato il 23.3.2022 del Comitato Tecnico – Amministrativo di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente ai sensi degli artt. 24 e 49 dello Statuto di Ateneo;

- nota dirigenziale prot. 21087 del 31.1.2022;

- nota prot. 328284 del 10.12.2021;

- nota prot. 317631 del 30.11.2021;

- Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 20.4.2020, per quanto di ragione;

- nota del Rettore prot. 66189 del 9.4.2019;

- ogni altro atto connesso, ancorché incognito.

E, per l'accertamento,

del diritto del ricorrente alla percezione, senza decurtazioni eccettuate le ritenute ex lege, del compenso spettante sulla base dell'effettivo impegno di docenza dispiegato ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Convenzione sottoscritta in data 22.3.2017 tra l'Università e la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;

nonché per la condanna

dell'Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore p.t., a corrispondere al ricorrente le somme trattenute sul compenso per l'a.a. 2019-20 per l'importo stabilito in Convenzione, pari a lordi € 6.850,26, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il dott. A B di San Lorenzo, in qualità di ricercatore a tempo indeterminato a tempo pieno nel settore disciplinare IUS-01 della stessa Università di Firenze, ha impugnato gli atti e i provvedimenti che hanno disposto la decurtazione, a decorrere dall'a.a. 2019-20, del compenso spettante per l'attività di docenza svolta in base alla Convenzione sottoscritta il 22 marzo 2017 tra la stessa Università e la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

Oltre ad un’azione di accertamento del diritto alla percezione del compenso spettante sulla base dell'effettivo impegno di docenza dispiegato ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Convenzione sopra citata, il ricorrente ha proposto anche un’azione per la condanna dell'Università degli Studi di Firenze a corrispondere le somme trattenute sul compenso per l'a.a. 2019-20 per l'importo pari a € 6.850,26, oltre interessi legali.

Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli artt. 3, 36 e 97 cost.;
dell’art. 6 co. 4 l. 240/2010;
degli artt. 3 della L. n. 241/1990;
degli artt. 1531 del d.lgs. n. 66/2010 e 970 d.p.r. 90/2010;
del regolamento approvato con d.r. n. 846/2015 e della convenzione università-scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri del 22 marzo 2017, oltre all’illogicità della motivazione, in quanto si sarebbe introdotta una disciplina illegittima per l'erogazione ai docenti coinvolti del previsto compenso a carico dell'Arma;

2. la violazione della convenzione università-scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri del 22.3.2017;
degli art. 1531 d.lgs. n. 66/2010 e 970 d.p.r. 90/2010. incompetenza. carenza dei presupposti;

3. la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, della convenzione universita'-scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri del 22.3.2017, degli art. 1531 d.lgs. n. 66/2010 e 970 d.p.r. 90/2010 e la carenza istruttoria, in quanto il ricorrente avrebbe potuto e dovuto essere coinvolto nella trattazione della tematica di suo diretto e personale interesse, nonché avrebbe dovuto ricevere comunicazione di avvio del procedimento di revisione della retribuzione aggiuntiva:

4. la violazione dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, della convenzione sottoscritta il 23.03.2017, dell’art. 1531 del D.Lgs n. 66/2010, dell’art. 970 del D.P.R. n. 90/2010 e della delibera del D.S.G. del 20.04.2020, poiché l’Università avrebbe applicato retroattivamente quest’ultima delibera.

Si è costituita l’Università di Firenze che ha eccepito in primo luogo la tardività del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti relativi al procedimento in questione tenendo conto che il termine di impugnazione decorreva dalla data in cui la busta paga relativa al mese di settembre 2021 è stata messa a disposizione dei dipendenti.

Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile, in quanto il ricorrente non avrebbe impugnato il Regolamento e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2019 dove è precisato il compenso ai ricercatori.

Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e si è chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 30 novembre 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è necessario premettere che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.

1.1 È da respingere la prima censura con la quale si sostiene l’illegittimità della decurtazione subita che, in quanto tale, non troverebbe giustificazione nella Convenzione che, al contrario, conterrebbe l’indicazione dei docenti come creditori della retribuzione aggiuntiva, avendo l'Università, quale mera “indicataria” di pagamento ex art. 1188 c.c., un compito solo ricognitivo dell'impegno effettivamente dispiegato dal docente e titolo solo per applicare le ritenute di legge.

1.2 È necessario premettere che l’art. 2 della Convenzione del 22 marzo 2017 prevede che l’istituzione e l’attivazione del citato corso di laurea, nonché la responsabilità della didattica, fossero di competenza della resistente Università che rilascia il titolo di studio.

Il successivo art. 5 prevede specifici limiti ai fini dell’erogazione dei compensi per l’attività didattica effettuata dai ricercatori a tempo indeterminato, limiti riferiti anche all’individuazione annuale della retribuzione aggiuntiva da parte del Consiglio di Amministrazione e per quanto concerne le disponibilità di bilancio.

L’art. 8, a sua volta stabilisce, quanto agli oneri finanziari, che “ Per ogni allievo iscritto al corso di laurea sono dovuti all'Università Euro 675 per ogni anno accademico...L'importo comprende la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo … nonché i contributi universitari e la quota CUS di ciascun allievo ”.

1.3 La Circolare del Rettore (prot. n. 66189) del 9 aprile 2019, nel fornire chiarimenti ed indicazioni sulla retribuzione del personale docente, ha previsto che i relativi compensi dovevano essere ricondotti allo specifico Regolamento approvato con D.R. n. 846/2015.

1.4 Con la delibera del 20 aprile 2020 è stato, poi, definito il compenso per il personale docente e ricercatore coinvolto a decorrere dall’a.a. 2020/2021, precisando che l’importo, a decorrere dall’anno accademico 2019/20, doveva considerarsi pari a 30 euro per ogni ora di didattica frontale.

1.5 Sulla base di dette disposizioni, il 16 settembre 2021, è stata elaborata la busta paga relativa ai compensi spettanti per il mese di settembre 2021 e con la quale Università ha determinato il compenso per la suddetta attività di insegnamento, prevedendo l’attribuzione al ricorrente dell’importo di € 1.620,00, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

1.6 L’Amministrazione resistente ha, altresì, previsto che le somme eccedenti il limite del compenso determinato in applicazione di detto Regolamento siano messe a disposizione del singolo docente (professore e/o ricercatore) per l’attività di ricerca nell’ambito di riferimento e, in tal senso, ha operato nei confronti di tutte le figure professionali che hanno svolto attività di docenza nel citato corso di laurea a decorrere dall’a.a. 2019/2020.

1.7 Ciò premesso non solo è evidente la legittimità del comportamento dell’Amministrazione, ma nel contempo, come non sia applicabile al caso di specie l’art. 968 comma 1, del D.P.R. n. 90/2010, laddove prevede che “ Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole ..sono conferiti dal Ministero della difesa ”.

Detta disposizione si riferisce, infatti, all’ipotesi in cui gli incarichi di docenza siano conferiti direttamente dal Ministero della Difesa e nei confronti dei docenti universitari, disposizione quindi che non contiene alcun riferimento all’applicabilità di detta disciplina nei confronti dei ricercatori universitari.

1.8 Ne consegue, pertanto, che i compensi provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze “sono dovuti all’Università” per ogni allievo iscritto al corso di laurea ai sensi dell’art. 8, comma 1, della predetta convenzione e, di conseguenza, gli stessi confluiscono al bilancio unico dell’Ateneo.

1.9 È altrettanto evidente che la Circolare del Rettore del 9 aprile 2019 e la delibera del DSG del 20 aprile 2020 sono state adottate in applicazione della convenzione, senza che risultino violate le disposizioni contenute nel codice militare che non disciplinano la fattispecie in esame.

2. In questo senso è la seconda censura che risulta pertanto infondata.

2.1 Altrettanto da respingere è il terzo motivo con il quale il ricorrente sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione in quanto avrebbe dovuto essere coinvolto nella tematica relativa al suo trattamento stipendiale.

Sul punto è sufficiente evidenziare che la predisposizione del corso è di competenza dell’Università previa sottoscrizione di una specifica convenzione con la scuola, procedimento che vede del tutto estranei i singoli docenti.

2.2 Nemmeno il ricorrente ha dimostrato l’esistenza di specifiche disposizioni che avrebbero previsto un obbligo dell’Università di comunicare l’avviso di avvio del procedimento.

2.3 Con il quarto motivo si sostiene che l’Università avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art. 11 delle preleggi, applicando retroattivamente la delibera del 2020.

Con la Circolare del Rettore del 9.04.2019 l’Università ha ricondotto l’erogazione dei compensi per gli insegnamenti affidati nel corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” alle specifiche disposizioni interne dell’Ateneo e, per quanto di interesse, all’art. 5 del “Regolamento sulla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori” emanato con D.R. n. 846 del 29.07.2015 entrato in vigore il 31.07.2015.

2.4 Si consideri, peraltro, che la stessa delibera del 20 aprile 2020, asseritamente violata, è stata adottata successivamente e in applicazione della circolare del rettore del 9 aprile 2019 e, ciò, senza che sia stata dimostrata l’introduzione di disposizioni in contrasto con la normativa regolamentare e con il codice militare.

La censura è, pertanto, infondata.

2.5 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.

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