TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-03-20, n. 201700258
Sentenza
20 marzo 2017
Sentenza
20 marzo 2017
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2017
N. 00258/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02107/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2010, proposto da:
LG LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Nasca, Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso lo studio Sabino Liuni in Bari, via Principe Amedeo n. 198;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati n. 33;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 11/10/2010 prot. n. 62231, prat. 1207/85, recante richiesta di pagamento dell’oblazione del contributo di costruzione con riferimento alla domanda di condono edilizio del 3/1/86,
nonché per l’accertamento
delle somme effettivamente dovute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso notificato il 7/12/10 e depositato il 28/12/10, la ricorrente espone di aver presentato istanza per ottenere la concessione edilizia in sanatoria ex l. 47/85, non ancora esitata in via definitiva, nonostante l’inoltro della documentazione richiesta. Sollecitata l’Amministrazione al rilascio del titolo da ultimo con missiva datata 1/10/10, il dirigente del settore edilizia ha riscontrato la richiesta con la gravata nota. In essa si rappresenta di aver già notificato alla ricorrente in data 17/9/98 la nota n. 23557, con la quale si indicava la documentazione mancante e, contestualmente, si determinavano le somme dovute a titolo di conguaglio dell’oblazione e di contributo di costruzione. La nota impugnata, sulla scorta dei precedenti segmenti istruttori, conclude: “ … si rimane in attesa della rimanente documentazione e delle somme nella misura determinata ”.
Avverso tale nota, la ricorrente deduce errata applicazione dell’art.35 l. 47/85 e art. 2946 c.c. - eccezione di prescrizione: il credito vantato dall’Amministrazione è prescritto ai sensi di entrambe le predette disposizioni, considerato che la determinazione delle somme è avvenuta già con nota del 14/9/1998.
In subordine, chiede che l’adito