TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2022-02-14, n. 202200116
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Pubblicato il 14/02/2022
N. 00116/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto
pro tempore
, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- del 06.10.2021, notificato in data 22.10.2021 fasc. -OMISSIS-, Area 3 patenti, con cui è stata disposta la sospensione della patente di guida del ricorrente, cat “B/C” nr. -OMISSIS- rilasciata, in data 19.02.2018, dalla U.C.O. di Roma e di qualunque altra patente o documento equipollente intestata al ricorrente, sopra generalizzato, di cui fosse eventualmente in possesso, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal ritiro della stessa;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi: la revisione della citata patente, tramite sottoposizione a visita medica straordinaria ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, presso la Commissione medica locale patenti di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dal sommario esame tipico della presente fase, non si ravvisa nel pregiudizio allegato da parte ricorrente il pericolo di un danno grave e irreparabile discendente dall’esecuzione del provvedimento;
Ritenuto che parte ricorrente dovrà versare in atti, in vista della trattazione del merito della controversia, prova dell’avvenuta notifica del ricorso alle amministrazioni intimate;
Considerato che nulla va disposto sulle spese, non essendo costituite in giudizio le amministrazioni intimate;