TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-10, n. 201801469
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Pubblicato il 10/10/2018
N. 01469/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2018, proposto da
Messapica Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A L in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Francesco D'Elia n.2;
Regione Puglia non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria dell'illiceità
del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana sull'istanza della ricorrente di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presentata in data 13/2/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo notificato in data 30.5.2018, Messapica Inerti Srl ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Francavilla Fontana sulla propria istanza, di verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 13.2.18.
Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana contestando l’ex adverso e rilevando l’infondatezza del ricorso, l’assenza dei presupposti per l’accoglibilità della domanda, l’assenza della documentazione essenziale, la tardività rispetto alle previsioni normative e, soprattutto, l’assenza di alcun silenzio-inadempimento.
Nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Invero, indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, proposta dalla ricorrente il 13.2.208, deve rilevarsi che sulla stessa il Comune intimato si è pronunciato espressamente.
In particolare, con nota prot. n. 5683 del 13.02.2018, indirizzata al SUAP del Comune di Francavilla Fontana, la ricorrente aveva chiesto all’AC di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. 33/2016;con successiva nota del 26.02.2018 (protocollata al n. 8695 in data 08.03.2018), l’UTC ha tuttavia rilevato l’improcedibilità della domanda per carenza della documentazione prescritta (tra cui l’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori in assenza dei quali non sarebbe mai possibile attivare alcuna procedura, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 9 della L.R. n. 17/2007).
In data 31.05.2018 ( prot. n. 20292), con nota prot. AOO_089/prot. 5644 del 29.05.2018 (peraltro inviata p.c. anche alla ricorrente), la Regione Puglia ha evidenziato che, essendo da tempo scaduto (già al momento della richiesta della Messapica Inerti S.r.l.), il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 33/2016 (avvenuta con la pubblicazione sul BURP n. 136 del 25.11.2016), per avviare la procedura di VIA, quella attivata dalla ditta non era più perseguibile, essendo la stessa tenuta ad osservare altri dettami normativi.
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il Comune provvedeva a notiziarla dell’improcedibilità della richiesta con nota dell’8.3.2018, stante l’assenza degli elementi essenziali previsti dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R.11/2001, informando che i termini del procedimento sarebbero poi decorsi dalla data in cui sarebbe pervenuta all’Ufficio tutta la documentazione prevista dall’art.19 d.lgs.152/2006, come modificato dal d.lgs.104/2017 e dalla L.R.11/2001. Con ulteriore comunicazione PEC 14.6.18 n. 22732 l’Amministrazione Comunale ha poi ribadito l’improcedibilità della domanda stante l’assenza della integrazione richiesta.
Tale circostanza comporta l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio inadempimento avendo l’Amministrazione provveduto a definire con un provvedimento conclusivo il procedimento relativo all’istanza della ricorrente.
Del resto lo stesso art.2 c.1 della L.241/1990 stabilisce che “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo “.
Risulta quindi evidente che anche una pronuncia di improcedibilità della domanda per assenza degli elementi necessari per esaminarla costituisce provvedimento espresso che, semmai, potrà essere impugnato con ricorso giurisdizionale ordinario.
Peraltro, lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver provveduto, solo successivamente, ossia in data 20.6.2018, ad integrare la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza in materia, "il ricorso avverso il silenzio rifiuto, ex art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato, volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, così che esso risulta esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere, nascente da specifiche previsioni di legge ovvero dai principi generali ovvero anche dalla peculiarità del caso (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 18.2. 2016, n. 653;Sez. III, 3.11.2015, n. 5015). La tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione trova infatti il suo fondamento sostanziale nell'art. 2, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Sul piano sostanziale, l'inerzia dell'Amministrazione e l'omessa emanazione del provvedimento finale, in tanto rileva quale silenzio rifiuto, in quanto sussista un inadempimento ad un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo preordinato all'adozione di un provvedimento amministrativo ovvero di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. Sul piano processuale, l'azione disciplinata dall'art. 117 c.p.a., ha lo scopo di attribuire al privato un potere strumentale, di natura procedimentale, volto a rendere effettivo l'obbligo giuridico dell'Amministrazione di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sancito dall'art. 2, L. n. 241 del 1990, sicché tale strumento processuale non può essere considerato compatibile con ogni pretesa avanzata dal privato che solo apparentemente abbia ad oggetto una situazione di inerzia (....)" (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 5468/2017).
Né potrebbe sostenersi, come rilevato dal ricorrente con la memoria del 17 settembre 2018, che permarrebbe l’inerzia dell’Amministrazione perchè dopo la presentazione dei documenti richiesti in data 18.6.2018 (ossia solo dopo la proposizione del ricorso), quest’ultima non avrebbe ancora adempiuto, atteso che tale circostanza non costituisce oggetto del ricorso introduttivo(essendo intervenuta solo successivamente a quest’ultimo) e, comunque, non risulta neppure dimostrato lo spirare dei termini di conclusione del procedimento( circostanza che comunque deve verificarsi prima della proposizione del ricorso e non già dopo), potendo gli stessi decorrere solo a seguito della presentazione di una domanda completa in ogni suo elemento.
In tale prospettiva è configurabile il dovere delle amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso "nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio". Per cui, intanto si può considerare illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di un privato in quanto questa sia vincolata a pronunciarsi entro un termine prescritto dalla legge, da un regolamento, da un atto di autolimitazione dell'amministrazione stessa, in corrispondenza ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento. Uguale onere di pronunciarsi incombe sulla PA ove lo impongano, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia o di equità (vedi, da ultimo, Cons. St., n. 4235/2016). In tale prospettiva l'esistenza delle condizioni che impongono in capo alla PA l'obbligo di provvedere deve essere allegata dall'istante non essendo a tal fine sufficiente invocare il mero "fatto giuridico" della presentazione di un'istanza e l'inutile decorso del tempo senza ottenere alcun riscontro da parte dell'amministrazione, essendo necessario altresì indicare le ragioni che consentono di considerare antigiuridico il comportamento inerte dell'Amministrazione.
In definitiva, per quel rileva in questo processo e in relazione alla domanda intrapresa con il ricorso introduttivo, il Comune di Francavilla Fontana, con la nota del 14.6.2018, ha concluso il procedimento attivato con la istanza del 13.2.2018 dichiarando l’improcedibilità dell’istanza.
Ciò comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risultando il silenzio azionato con questo giudizio (e fermo restando il potere-dovere della P.A. di ripronunciarsi a seguito dell’invio dei documenti richiesti con nota del 18.6.2018) venuto meno.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.