TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-10, n. 201801469
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2018
N. 01469/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2018, proposto da
Messapica Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A L in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Francesco D'Elia n.2;
Regione Puglia non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria dell'illiceità
del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana sull'istanza della ricorrente di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presentata in data 13/2/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo notificato in data 30.5.2018, Messapica Inerti Srl ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Francavilla Fontana sulla propria istanza, di verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 13.2.18.
Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana contestando l’ex adverso e rilevando l’infondatezza del ricorso, l’assenza dei presupposti per l’accoglibilità della domanda, l’assenza della documentazione essenziale, la tardività rispetto alle previsioni normative e, soprattutto, l’assenza di alcun silenzio-inadempimento.
Nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Invero, indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, proposta dalla ricorrente il 13.2.208, deve rilevarsi che sulla stessa il Comune intimato si è pronunciato espressamente.
In particolare, con nota prot. n. 5683 del 13.02.2018, indirizzata al SUAP del Comune di Francavilla Fontana, la ricorrente aveva chiesto all’AC di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. 33/2016; con successiva nota del 26.02.2018 (protocollata al n. 8695 in data 08.03.2018), l’UTC ha tuttavia rilevato l’improcedibilità della domanda per carenza della documentazione prescritta (tra cui l’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori in assenza dei quali non sarebbe mai possibile attivare alcuna procedura, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 9 della L.R. n. 17/2007).
In data 31.05.2018 ( prot. n. 20292), con nota prot. AOO_089/prot. 5644 del 29.05.2018 (peraltro inviata p.c.