TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-14, n. 202200244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-14, n. 202200244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200244
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2022

N. 00244/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00147/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2019, proposto da
R M P ved.C e Lorenz C, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati S D e G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, corso della Libertà, 36;



contro

Comune di Postal, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, viale Stazione, n. 5;
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale del Comune di Postal di “ Demolizione e ripristino dello stato originario P-C - Sostituzione della propria ordinanza n. 9 del 29.5.2019 ” n. 11 dd. 30.5.2019, notificata a mezzo posta raccomandata al signor C Lorenz in data 6.6.2019, con la quale è ingiunta la demolizione di opere in p.ed. 339 C.C. Postal, nonché di un edificio destinato a garage sulla p.f. 754/2, sub 2 e 3, come indicato nel provvedimento;

nonché di ogni ulteriore atto infraprocedimentale, presupposto, connesso e conseguente quali, espressamente conosciuti, l’avvio del procedimento ex art. 80 L.P. n. 13/1997 dd. 26.10.2017 e la richiesta di integrazione documentale dd. 22.5.2018 entrambi del Comune di Postal;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Postal;

Vista la dichiarazione resa all’udienza pubblica del 12 ottobre 2022, secondo la quale i ricorrenti non hanno più interesse alla decisione della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l’ordinanza di demolizione di diverse -OMISSIS- eseguite sulla p.ed 339 C.C. Postal in assenza del necessario titolo edilizio.

I ricorrenti prospettano, in particolare, l’illegittimità del provvedimento gravato, perché adottato senza che il Comune avesse prima

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