TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-04-01, n. 201604001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-04-01, n. 201604001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604001
Data del deposito : 1 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15035/2014 REG.RIC.

N. 04001/2016 REG.PROV.COLL.

N. 15035/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15035 del 2014, proposto da:
F D A, in proprio e quale procuratrice speciale della Signora R N, G L, G M, C A, N E F, LE MURELLE S.a.s. di Nolletti P &
C., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti S M v S e F Z ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Federico Cesi, n. 72;

contro

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le antichità, Servizio II, del 27 agosto 2014, con il quale è stata esercitata, ai sensi dell’art. 60 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004, la prelazione all’acquisto degli immobili siti nel Comune di Montalto di Castro (VT), località Le Murelle, censiti nel locale Catasto Terreni al foglio 79, part.lle 12, 21, 25 e 26 e al foglio 83, part.lle 8, 21, 187, 148, 149, 188 e 189, nonché al Catasto Fabbricati al foglio 83, part.lle 190, 191 e 192 (aree di sedime di fabbricati demoliti) e 159 (fabbricato di cat. A/3) al prezzo di € 200.000,00 stabilito nell’atto di alienazione;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quello impugnato, tra cui in particolare l’atto con il quale il suddetto decreto di esercizio della prelazione è stato trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari di Civitavecchia.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti allegati;

Esaminate le ulteriori memorie;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Premettevano i ricorrenti - e nello specifico la Signora Domenica Alba Fioravanti, in proprio e quale procuratrice speciale della Signora Noris Rossi e le Signore Laura Gammaitoni e Maria Gammaitoni, in qualità di parti venditrici, il Signor Alessandro Culeddu, Evaristo Francesco Nolletti e la Società Le Murelle S.a.s. di Nolletti P &
C., in qualità di parti acquirenti – di avere stipulato in data 8 luglio 2014 un atto di comprevendita relativo ad alcuni immobili sottoposti a vincolo storico archeologico siti nel Comune di Montalto di Castro e censiti nel locale Catasto Terreni al foglio 79, part.lle 12, 21, 25 e 26 e al foglio 83, part.lle 8, 21, 187, 148, 149, 188 e 189, nonché al Catasto Fabbricati al foglio 83, part.lle 190, 191 e 192 (aree di sedime di fabbricati demoliti) e 159 (fabbricato di cat. A/3), per un prezzo di € 200.000,00, subordinando l’atto alla condizione sospensiva del mancato esercizio nei termini di legge da parte dell’Ente competente del diritto di prelazione, eleggendo nel contempo domicilio presso lo Studio del Notaio P G in Roma, Via Fornovo n. 5, che aveva provveduto al relativo rogito.

Soggiungono i ricorrenti che in data 15 luglio 2014 ebbero a presentare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale la denuncia relativa al suddetto trasferimento ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004, eleggendo nel contempo domicilio presso il Notaio rogante, dott.ssa P G in Roma, Via Fornovo n. 5, ai sensi del comma 4 lett. e) del citato articolo 59, ai fini dell’eventuale comunicazione della prelazione.

Riferiscono i ricorrenti che in data 27 agosto 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione generale per le Antichità, ha esercitato la prelazione all’acquisto degli immobili siti nel Comune di Montalto di Castro, località Le Murelle, fatti oggetto del sopra riferito atto di compravendita, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004. Lamentano tuttavia che tale atto sia stato notificato al domicilio eletto presso il Notaio Gervasio soltanto in data 17 settembre 2014 e quindi oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia per come previsto dal citato decreto legislativo all’art. 61.

I ricorrenti puntualizzano che in epoca precedente, e precisamente in data 29 agosto 2014, il decreto ministeriale era stato notificato alle parti venditrici ed acquirenti ma irregolarmente. Infatti, è dimostrato documentalmente che la competente Soprintendenza ha ricevuto la denuncia in data 15 luglio 2014, di talché la prelazione avrebbe dovuto essere esercitata entro il termine di sessanta giorni da quella data e quindi entro il giorno 13 settembre 2014: posto che le disposizioni disciplinanti la fattispecie vanno interpretate nel senso che la notifica dell’atto con il quale la competente Soprintendenza esercita il diritto di prelazione deve intervenire nel domicilio eletto, appare evidente che la notifica dell’atto di prelazione presso gli odierni ricorrenti avvenuta in data 29 agosto 2014 debba considerarsi inefficace, tanto è vero che la Soprintendenza ha provveduto ad effettuare una seconda notifica, questa volta al domicilio eletto, in data 17 settembre 2014, ma evidentemente in epoca posteriore rispetto alla spirare del termine di sessanta giorni.

Ad ogni modo, sostengono i ricorrenti, anche la notifica effettuata in data 29 agosto 2014 non può sortire l’effetto di dimostrare l’esercizio del diritto di prelazione, giacché l’atto non è stato notificato ad una delle parti acquirenti, vale a dire alla società Le Murelle S.a.s. di Nolletti P &
C. ovvero in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Signora P Nolletti, giacché la notifica è intervenuta, per come è possibile leggere dalla relata di notifica, alla Signora N “in proprio presso la società Le Murelle S.a.s., e non alla società Le Murelle S.a.s. di Nolletti Paola, in persona del suo legale rappresentante” (così, testualmente, a pag. 9 del ricorso).

Ad ogni buon conto i ricorrenti individuano una ulteriore patologia nella procedura seguita atteso che il messo comunale non ha indicato nella relazione di notificazione il luogo di consegna del plico.

Da quanto sopra deriva, in ogni caso, la illegittimità della procedura seguita dalla Soprintendenza e del decreto impugnato del quale i ricorrenti chiedono il giudiziale annullamento.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale intimata confermando che le denunce previste dall’art. 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004, inviate dai venditori e dagli acquirenti degli immobili in questione, sono pervenute alla competente Soprintendenza in data 15 luglio 2014 e confermando, altresì, che tutte le denunce, conformi al dettato normativo, indicavano “quale domicilio speciale in Italia dove ricevere eventuali comunicazioni lo studio del notaio rogante dr. P G sito in Roma, via Fornovo n. 5” (così, testualmente, a pag. 2 della memoria difensiva).

Riferisce la difesa erariale che in data 27 agosto 2014 veniva adottato il decreto di esproprio e che esso veniva notificato sia ai venditori che agli acquirenti in data 29 agosto 2014;
il decreto veniva poi notificato anche presso il notaio rogante in data 17 settembre 2014.

Fermo quanto sopra l’Amministrazione resistente contesta la interpretazione delle norme di settore sviluppata dai ricorrenti, rammentando come la previsione contenuta nell’art. 59, comma 4, lett. c) deve essere interpretata nel senso che il domicilio scelto dalle parti “ai fini delle eventuali comunicazioni” è valido solo per le comunicazioni inerenti alla procedura di sola denuncia quale atto idoneo ad attivare l’eventuale successivo procedimento di prelazione, ma non anche al fine di individuare il luogo presso il quale l’Amministrazione deve indirizzare l’atto di esproprio con il quale eventualmente intende esercitare il diritto di prelazione.

Così ricostruita la corretta interpretazione delle norme in questione e ritenuta ininfluente anche la successiva censura dedotta, tenuto conto che il decreto di esproprio è stato emesso proprio nei confronti della società Le Murelle e quindi notificato alla Signora Nolletti, legale rappresentante della ridetta società, la difesa erariale chiede che sia respinto il ricorso.

3. – Per comprendere appieno i termini giuridici della vicenda controversa, atteso che in punto di fatto non vi sono rilevanti divergenze rispetto alla ricostruzione espressa dalle parti in giudizio, occorre esaminare le disposizioni normative che perimetrano la disciplina della prelazione in caso di vendita di immobili sui quali grava un vincolo ed in particolare gli artt. 59 e 61 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

In particolare l’art. 59 così recita: “1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

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