TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-08-08, n. 202304776
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 04776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Procura Presso il Tribunale Napoli Nord (di seguito: Procura), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento.
della nota di cui al decreto della Procura n.-OMISSIS-, pervenuto in pari data, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Procura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premette la società ricorrente, -OMISSIS-, che con ricorso avanti a questo TAR, iscritto al R.G. n. 3582/2022 impugnava il Decreto n.-OMISSIS-emesso dalla Procura sulla domanda di accesso agli atti formulata in pari data, in relazione all’informativa menzionata nel decreto della Procura n.-OMISSIS-con declaratoria del diritto dell’accesso della ricorrente alla documentazione richiesta.
Esponeva al riguardo che, nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali la Procura adottava il decreto n. -OMISSIS- (cfr. doc. 3), con il quale, esaminando le offerte delle concorrenti - tra cui l’odierna ricorrente - escludeva quest’ultima dalla prosecuzione della gara, rilevando “quanto alla società -OMISSIS- che sono pervenute informazioni dalle quali risulta l’esistenza di alcune cointeressenze societarie con soggetti per i quali sussistono controindicazioni; rilevato che l’emergenza di tali fatti incide inevitabilmente sul rapporto fiduciario e determina pertanto l’esclusione anche della società -OMISSIS- dall’affidamento del servizio a seguito della partecipazione all’invito”.
Stante tale circostanza e non avendo contezza alcuna dei fatti contestati dalla Procura, la ricorrente inoltrava richiesta di accesso alla copia dell’informativa dalla quale “quanto alla società -OMISSIS- […] risulta l’esistenza di alcune cointeressenze societarie con soggetti per i quali sussistono contro indicazioni”.
Con riscontro di pari data, la Procura opponeva espresso diniego rilevando che: “la richiesta non è accoglibile, atteso che si tratta di atti riservati e non ostensibili; rilevato che il rapporto con le società prescelte per l’attività di noleggio dei servizi telefonici è di carattere fiduciario, la cui sussistenza non è sindacabile”.
Instaurato il contraddittorio, questo TAR accoglieva il ricorso con la decisione n. -OMISSIS-
La ricorrente, notificava la sentenza con PEC in data 17 gennaio 2023, reiterando l’istanza
di accesso.
La Procura, con decreto n.-OMISSIS-, opponeva nuovamente diniego, motivandolo in quanto “l’esclusione della società -OMISSIS- dall’affidamento non è stato fondato su notizie in possesso di quest’Ufficio, bensì su informazioni riportate in una nota della Direzione Nazionale
Antimafia ed attinte da informazioni provenienti da altre Autorità Giudiziarie, nella quale si fa riferimento a risultanze che possono pregiudicare l’affidabilità della società -OMISSIS-.”.
Continuava la Procura, rappresentando di avere: “chiesto alla Direzione Nazionale Antimafia se persiste tutt’ora il carattere di segretezza nelle informazioni suindicate, al fine di poter rilasciare o denegare la copia di tali atti in conformità a quanto disposto dai Giudici Amministrativi” e che “allo stato e nel termine sopra precisato, non è pervenuta ancora risposta in tal senso” e che “pertanto, il diniego si basa sulla circostanza che le informazioni recepite dalla Procura affidante non possono che avere natura di riservatezza e non possono essere oggetto di divulgazione”.
Aggiungeva quindi che: “esse sono state oggetto di valutazione discrezionale non sindacabile, in quanto incidenti sul rapporto fiduciario, che la Procura affidante può ritenere non sussistente, anche qualora la società ritenga invece tali circostanze non rilevanti” e concludeva pertanto per il mancato accoglimento della