TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-03-24, n. 201600429

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-03-24, n. 201600429
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600429
Data del deposito : 24 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00564/2016 REG.RIC.

N. 00429/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00564/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2016, proposto da L M e D C F, rappresentati e difesi dall'avv. A R, con domicilio eletto in Palermo, Via Goethe, 71, presso lo studio del predetto difensore;


contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V C ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale, sita in Palermo in Piazza Marina n.39;

e con l'intervento di

- S I, rappresentata e difesa dall'avv. F P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Catania n.146;
(interveniente ad opponendum)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza dirigenziale n. 950857 del 10.12.15, di demolizione coattiva delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi il giorno 18.12.15, con successiva rivalsa delle spese;

- del verbale dell'11.2.15;

- del verbale di riunione del 30.1.15;

- della nota datata 9.12.15;

- del silenzio formatosi sulla istanza in autotutela presentata dai ricorrente il 16.12.15;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati del Comune di Palermo;

Vista la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l’atto di intervento, con i relativi allegati di S I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016, per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d’udienza;


RITENUTO che nessuno dei motivi di censura dedotti appare, allo stato, supportato da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre a una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

RITENUTO che le spese della fase cautelare vanno poste a carico di parte ricorrente nei confronti del Comune di Palermo, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti della interveniente.

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