TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-03-24, n. 201600429
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N. 00429/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00564/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2016, proposto da L M e D C F, rappresentati e difesi dall'avv. A R, con domicilio eletto in Palermo, Via Goethe, 71, presso lo studio del predetto difensore;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V C ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale, sita in Palermo in Piazza Marina n.39;
e con l'intervento di
- S I, rappresentata e difesa dall'avv. F P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Catania n.146;
(interveniente ad opponendum)
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza dirigenziale n. 950857 del 10.12.15, di demolizione coattiva delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi il giorno 18.12.15, con successiva rivalsa delle spese;
- del verbale dell'11.2.15;
- del verbale di riunione del 30.1.15;
- della nota datata 9.12.15;
- del silenzio formatosi sulla istanza in autotutela presentata dai ricorrente il 16.12.15;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati del Comune di Palermo;
Vista la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l’atto di intervento, con i relativi allegati di S I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa A P;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016, per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d’udienza;
RITENUTO che nessuno dei motivi di censura dedotti appare, allo stato, supportato da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre a una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
RITENUTO che le spese della fase cautelare vanno poste a carico di parte ricorrente nei confronti del Comune di Palermo, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti della interveniente.