TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2018-03-02, n. 201800171

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2018-03-02, n. 201800171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800171
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2018

N. 00303/2009 REG.RIC.

N. 00171/2018 REG.PROV.PRES.

N. 00303/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso lo studio G V Avv. in Reggio Calabria, via Rausei N. 38;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Mazzulla Avv. in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 45;

Consiglio Regionale della Calabria non costituito in giudizio;

nei confronti di

-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot.982/1/2998 datato 16 marzo 2009 comunicato al ricorrente in data 20 marzo 2009 e con il quale la Commissione esaminatrice lo escludeva dal "concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di n.3 posti di Dirigente Area Economica e Contabile, del ruolo unico del personale del Consiglio Regionale di cui n.1 a favore del personale dipendente del Consiglio Regionale della Calabria;

della graduatoria degli ammessi alle prove scritte del medesimo concorso nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra gli ammessi alle predette prove;

noché del diritto del ricorrente ad essere incluso tra i candidati ammessi alle prove scritte del predetto concorso pubblico e per il risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti dal ricorrente per l’illegittima mancata ammissione alle suddette prove scritte.

Visti il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti del giudizio;

Visto l'art. 82 cod. proc. amm., a norma del quale, “dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento”;

Rilevato che gli avvisi di perenzione ultraquinquennale risultano recapitati alle parti costituite a mezzo PEC;

Considerato che, nel termine e nei modi previsti dal citato art. 82 cod. proc. amm., non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza, per cui il ricorso è da ritenersi perento;

Considerato che ai sensi dell’art. 83 c.p.a., in caso di perenzione del ricorso, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi