TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-04-12, n. 202200081

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-04-12, n. 202200081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200081
Data del deposito : 12 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2022

N. 00081/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00159/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 159 del 2021, proposto da:
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50 presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;



contro

Comune di S. Giovanni di Fassa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;



per l’annullamento

- dell’ordinanza del Sindaco di San Giovanni di Fassa n. 68 del 18 agosto 2021 nella parte in cui istituisce il “ divieto di sosta dalle 0:00 alle 24:00 per autocaravan e caravan così come definiti rispettivamente dall’art. 54, comma 1, lettera m), e dall’art. 56, comma 2, lettera e) del C.D.S. sull’area privata contraddistinta dalla p.f. n. 874 C.C. Vigo e antistante il ponte sul rio Vael ”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di S. Giovanni di Fassa;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1 lett. b), cod.proc.amm.;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021 e successivamente con decreto n. 1 dell’11 gennaio 2022, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022, il consigliere A T e uditi per la ricorrente l’avvocato M V e per il Comune di S. Giovanni di Fassa il procuratore dello Stato Anna Zanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. Con ordinanza n. 68 del 18 agosto 2021 il Sindaco del Comune di S. Giovanni di Fassa ha, tra l’altro, istituito sull’area privata contraddistinta dalla p.f. 874 C.C. Vigo e antistante il ponte sul rio Vael il divieto di sosta dalle 0:00 alle 24:00 per autocaravan e caravan così come definiti rispettivamente dall’art. 54, comma 1, lettera m), e dall’art. 56, comma 2, lettera e) del Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Comune aveva assunto in affitto l’intera superficie pari a mq 838 della anzidetta p.f. 874 dal proprietario della medesima signor G G con contratto del 6 maggio 2021 su conforme deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 20 aprile 2021 e tutto ciò al fine di destinare a parcheggio pubblico tale realità. La suddetta deliberazione n. 69/2021 aveva peraltro precisato che su tale terreno sarebbe stato previsto il divieto di sosta per camper ed autocaravan, come da richiesta del proprietario signor G G in data 15 aprile 2021 nonché secondo le condizioni dello schema di contratto approvato e allegato quale parte integrante alla deliberazione medesima.

2. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (di seguito anche A.N.C.C.), nella dichiarata qualità di “ maggiore associazione italiana che rappresenta gli utenti in autocaravan ”, il 13 ottobre 2021 ha rivolto al Comune di San Giovanni di Fassa istanza per conseguire l’accesso alla ordinanza n. 68 del 18 agosto 2021. Successivamente, visionato il provvedimento, l’A.N.C.C. ne ha chiesto la rimozione d’ufficio e non avendola ottenuta ha, quindi, impugnato con il ricorso in esame il provvedimento stesso al fine del suo annullamento. L’A.N.C.C., legittimata ad agire quale soggetto che rappresenta gli utenti di autocaravan, come già più

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