TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2012-12-19, n. 201201228
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N. 01228/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2005, proposto da:
C T,in qualità di amministratore del condominio “Villaggio Tuttomare” rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto ex lege presso segreteria TAR Catanzaro;
contro
Comune di Fiumefreddo Bruzio, rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso segreteria TAR Catanzaro;
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Fiumefreddo n.6/05 nonché del silenzio rifiuto del Comune sul ricorso amministrativo-gerarchico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumefreddo Bruzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente espone che, in qualità di amministratore del condominio “Villaggio Tuttomare”, in data 6.5.2004 presentava una d.i.a. per l’installazione di un cancello in località Vardarno;in data 16.6.2004 il Comune ordinava la sospensione dei lavori rilevando una difformità tra lo stato di fatto e gli elaborati grafici della d.i.a. nonché la presenza di un pubblico passaggio a mare consolidatosi negli anni;su impegno del condominio a rispettare il diritto di passaggio dei fondi retrostanti, attraverso l’apertura del cancello per il libero passaggio pedonale, l’amministrazione revocava l’ordinanza di sospensione. Successivamente, in data 15/3/2005, il Comune ordinava al Condominio la rimozione dei cancelli sul presupposto che il condominio avesse disatteso gli obblighi assunti.
Il condominio notificava al Comune resistente ricorso gerarchico in data 4.4.2005 e successivamente, in data 4 giugno 2005, notificava al Comune l’odierno ricorso con cui chiede l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sul ricorso gerarchico e l’annullamento dell’ordinanza n.6/05.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 23 novembre 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio, su specifica eccezione sollevata dall’amministrazione resistente, deve dichiarare in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico in quanto la sua proposizione, quando non è ancora decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, come nel caso di specie, contiene un’implicita rinuncia dell’interessato alla tutela giustiziale (Cons. Stato sez.