TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-02-07, n. 201800372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-02-07, n. 201800372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201800372
Data del deposito : 7 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2018

N. 00372/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01274/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2008, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Raimondo Garcea in Catanzaro, via Burza, 41;

contro

Comune di Nocera Terinese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato N A, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, via Calatafimi, n.26;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n.13/08, con cui veniva ordinata la demolizione di una tettoia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Terinese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, l’ordinanza comunale n. 13/2008, avente ad oggetto la demolizione di una tettoria abusiva.

Resiste il Comune di Nocera Terinese.

Con ordinanza n. 39/2009, è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza del 7 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.

Come già anticipato in sede cautelare, il Comune di Nocera Terinese non ha tenuto in debito conto la circostanza che l’opera della quale ha ordinato la demolizione era già stata oggetto, nell’anno 1990, dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria allo stesso titolo, interamente pagata.

In presenza di una tale emergenza, di cui non si fa alcun cenno nel provvedimento impugnato, è evidente la carenza dell’istruttoria eseguita, a tal proposito, dal Comune di Nocera Terinese.

Le spese del processo possono essere compensate, stante l’assenza di una soccombenza di tipo sostanziale.

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