TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-03-31, n. 202100283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-03-31, n. 202100283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100283
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 00283/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00891/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fin.Cos Finanziaria Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati F M, C P e P S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, largo S. Giuseppe, 3/23;



contro

il Comune di Alassio, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar;



per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale 4.6.2009, concernente il pagamento di sanzioni determinate ai sensi degli artt. 43 e 49 della L.R. 6/6/2008 n. 16 per la sanatoria di opere edilizie abusive.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alassio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. A V, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società FINCOS Finanziaria Costruzioni s.p.a. espone: - che il Comune di Alassio affidava alla società Conicos s.p.a. (poi divenuta FINCOS Finanziaria Costruzioni s.p.a.) i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura alberghiera Grand Hotel di proprietà comunale, la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano e di un centro talassoterapico nei giardini Cavalieri di Vittorio Veneto, con la relativa gestione; - che, previa approvazione dei progetti esecutivi, le pertinenti convenzioni venivano stipulate in data 26.3.2001 (per quanto riguarda la ristrutturazione del Grand Hotel e la costruzione del centro talassoterapico) e 20.1.2003 (per quanto riguarda il parcheggio pluripiano); - che le convenzioni (art. 18) prevedevano che eventuali varianti, anche in corso d'opera, alla progettazione esecutiva approvata che comportassero variazioni essenziali sarebbero state oggetto di preventiva approvazione da parte del Comune, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione delle stesse, e che, decorso il suddetto termine senza che il Comune si fosse pronunciato, le varianti sarebbero state tacitamente approvate; - che, a seguito del rilascio dei necessari titoli edilizi per la realizzazione degli interventi in progetto, si verificavano situazioni tali da richiedere l'esecuzione di opere parzialmente differenti rispetto a quanto originariamente assentito; - che, in particolare, relativamente all'area denominata Giardini Cavalieri di Vittorio Veneto ed al Centro Talassoterapico, la società presentava due varianti, aventi ad oggetto la realizzazione di un ulteriore piano interrato del Centro e l'ampliamento di quelli già assentiti, varianti che conseguivano l’approvazione espressa (D.G.C. n. 302/2004) e tacita del Comune; - che, riguardo all'immobile denominato Grand Hotel, veniva proposta una prima richiesta di variante il 14.7.2005, relativa alla realizzazione di due abbaini, ed una successiva, del 29.6.2007, concernente modifiche architettoniche ed impiantistiche ai vari piani e diverse distribuzioni interne; - che anche rispetto a tali domande il Comune non adottava alcun provvedimento espresso nei successivi sessanta giorni, sicché le stesse dovevano ritenersi tacitamente approvate; - che, anche riguardo al parcheggio interrato, previsto in progetto nella Piazza Partigiani di Alassio, venivano presentate richieste di variante, puntualmente approvate dalla giunta comunale con le deliberazioni 18.5.2007 n. 146 e 28.12.2007 n. 199; - che, in ragione dell'assenso agli interventi prestato dal Comune, la società procedeva alla realizzazione delle opere; - che, con deliberazione del consiglio comunale 28.12.2007 n. 119, l'amministrazione manifestava il proprio assenso rispetto alle varianti progettuali eseguite, rilevando la necessità di procedere all'approvazione di una variante del Piano Urbanistico Comunale tramite procedura in conferenza di servizi; - che, con comunicazioni dell'8.2.2008, il dirigente del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune informava la società dell’avvio di procedimenti volti a sanzionare attività edilizie ritenute difformi dagli originari titoli, corrispondenti a quelle oggetto delle varianti presentate al Comune e dallo stesso approvate; - che, con ordinanze dirigenziali nn. 88 e 89 del 2008, veniva intimata la sospensione dei lavori inerenti sia la struttura alberghiera, sia il Centro Talassoterapico; - che, pur formulando osservazioni volte a chiarire la legittimità degli interventi eseguiti, la società presentava, in data 6.6.2008, istanza di accertamento di conformità relativa alle opere oggetto di contestazione; - che, per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona avviava un procedimento penale, nell'ambito del quale disponeva il sequestro preventivo degli immobili interessati (decreto G.I.P. del 4.7.2008), provvedimento di cui veniva disposta una parziale revoca subordinata al definitivo ottenimento del titolo di sanatoria; - che l'Amministrazione comunale portava avanti il procedimento conferenziale di sanatoria degli interventi eseguiti, che conseguiva tutti i nulla osta prescritti.

Impugna il provvedimento dirigenziale 4.6.2009, con cui Comune di Alassio ha applicato le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 43 e 49 L.R. n. 16/2008, determinandole in € 12.049,34 per il Grand Hotel ed in € 74.063,65 per il Centro talassoterapico, e così, complessivamente, € 86.112,99, somma che la società ha pagato con riserva di ripetizione.

Premesso che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, essendo stata predisposta al solo fine di impedire un ulteriore ritardo nel completamento delle opere oggetto di convenzione, non costituisce acquiescenza rispetto alla contestazione comunale di realizzazione di abusi edilizi, e che l'assenza dei

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