TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-09-25, n. 201809555

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-09-25, n. 201809555
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809555
Data del deposito : 25 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2018

N. 09555/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10539/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10539 del 2011, proposto da Soc Coop La C S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, A S, G D R, D A, F F, A D M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Istituto in Roma, via della Frezza, n. 17;

per la condanna dell’INPS al risarcimento del danno ed in particolare:

a) al pagamento di euro 7.700.000,00 ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento del danno conseguente alla riduzione del fatturato e della redditività della società;

b) al pagamento di euro 3.208.591,00 ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento del danno conseguente per effetto della cessazione dell’esercizio del ramo di azienda “break time”;

c) al pagamento di euro 283.491,66 ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa per rimborso spese legali e giudiziali sopportate dalla società istante relativamente ai decreti ingiuntivi emessi a suo danno su iniziativa degli esercizi convenzionati per l’espletamento del suddetto servizio di “break time”;

d) al pagamento della somma di euro 3.357.000,00 ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento del danno all’immagine;

e) al pagamento degli interessi e danno da svalutazione monetaria sulle somme innanzi indicate;
(ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a.)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

1.Con ricorso notificato all’INPS in data 28 novembre 2011 e depositato il successivo 13 dicembre 2011 in riassunzione ex art. 11 c.p.a., la società ricorrente espone la vicenda in base alla quale, a seguito di ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari in data del 31 marzo 2003 che disponeva l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di alcuni dirigenti della società indagati per reati di falso ideologico e truffa commessi nell'ambito di diverse gare d'appalto per l’aggiudicazione dei servizi di ristorazione per degenti e dipendenti di strutture ospedaliere della Puglia, l’Azienda ospedaliera Policlinico di Bari, le AA.UU.SS.LL.BA/2, BA/3, BA/5 e LE/2 effettuavano ulteriori verifiche sulla situazione di regolarità contributiva dichiarata dalla società per partecipare alle gare e, dal momento che l'INPS comunicava che la società non poteva essere considerata in regola, procedevano ad annullare l’aggiudicazione delle gare e ad escludere la società dalle gare stesse.

Espone ancora la ricorrente di aver impugnato avanti al

TAR

Puglia i suddetti provvedimenti unitamente alle note dell’INPS riguardanti la posizione contributiva della società e che i relativi giudizi si sono conclusi con sentenze del Consiglio di Stato nn. 4962, 4961,4963, 3576 tutte del 2006 e con sentenza del

TAR

Lecce n. 1114 del 2004, rimasta inappellata che hanno annullato tutti gli atti impugnati, comprese le note dell'INPS, rilevando l’inesattezza delle informazioni rese dall’Istituto alle amministrazioni committenti.

La società sul presupposto della illiceità della condotta dell’INPS affermata dal Giudice Amministrativo con decisioni oramai inoppugnabili chiede il risarcimento dei danni subiti per effetto di tale condotta antigiuridica così motivando gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.

1.A Sulla illiceità della condotta INPS.

La inesattezza delle informazioni rese dall’INPS nelle certificazioni rilasciate alle amministrazioni appaltanti nell’ambito dei procedimenti di riesame conclusisi con l’adozione delle delibere di annullamento in autotutela di tutte le delibere di aggiudicazione a favore de La C degli appalti di cui sopra è stata affermata dal Giudice Amministrativo ed è divenuta inoppugnabile.

L’accertamento giudiziale della inesattezza delle attestazioni evidenzia la mala fede dell’INPS nel rilascio delle certificazioni dannose per il prosieguo della attività della società ricorrente.

1.A.

1.La circostanza che la società doveva versare sanzioni per contributi pagati in ritardo come osservato dall’INPS a seguito delle richieste effettuate dalle Amministrazioni appaltatrici pugliesi a conferma della regolarità contributiva prima dichiarata dall’Istituto nel 1996 è smentita dalla circostanza che la nota INPS del 13 ottobre 2003 conferma la correttezza della tesi sulla illiquidità del credito per sanzioni in epoca antecedente alla data di notificazione della stessa.

Segue la ricostruzione dell’impianto normativo esistente all’epoca della notifica del verbale ispettivo nell’agosto 1996 impianto relativo al pagamento delle sanzioni e dal quale si evince che la deducente non avrebbe potuto sua sponte provvedere al pagamento delle sanzioni senza la necessaria cooperazione del creditore da ritenersi necessaria e strumentale all’adempimento della debitrice.

1.A.2 Tali considerazioni valgono pure in relazione alla contestazione dell’INPS in ordine al pagamento di sanzioni per un ritardato pagamento di contributi nel 1997.

1.A.3 In ordine poi alla terza contestazione relativa al 1998 anche in ordine ad essa parte ricorrente oppone che si trattava di pagamento di sanzioni per un ritardato pagamento di contributi relativi al periodo da gennaio 1993 a dicembre 1997 in ordine alla quale peraltro l’interessata espone che aveva presentato opposizione prima in sede amministrativa e poi con ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale, conclusosi dinanzi al Giudice del Lavoro di Roma con la sentenza n. 6640 del 4 aprile 2007, con la declaratoria di non debenza “dalla società opponente le somme di cui alla cartella esattoriale n. …. impugnata. Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite.” A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, l’INPS, in data 3 luglio 2008 ha addirittura rimborsato a La C la somma di euro 103.156,25

1.A.4 anche in ordine al quarto rilievo relativo al mancato versamento di contributi contestato dall’ispettorato del Lavoro di Asti per il periodo maggio 1994 – aprile 1996 la società avrebbe riconosciuto l’addebito pagando i contributi in data 8 maggio 2000 e le sanzioni in data 30 novembre 2011.

1.B Delle attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dall’INPS.

Con tale paragrafo la ricorrente ripropone le certificazioni rese dall’INPS in ciascuna delle cinque gare pugliesi nelle quali le è stata contestata la irregolarità contributiva e che invece attestavano alle rispettive date tra il 1998 ed il 2000 la regolarità contributiva della ricorrente.

A dimostrazione della illegittimità della condotta posta in essere dall’INPS nel corso del 2003 ai danni dell’istante, soccorre la circostanza che La C nel periodo dal 1996 al 2004 ebbe a fornire presso le sedi regionali di Piemonte, Veneto, Sicilia, Sardegna e Basilicata buoni pasto in favore dello stesso INPS.

In virtù di tali contratti La C maturava senza soluzione di continuità crediti nei confronti dell’INPS e ciò in quanto era tenuta ad assicurare continuativamente la consumazione dei pasti dei dipendenti dell’INPS presso i punti di ristoro convenzionati ed il credito vantato da La C nei confronti dell’INPS per tale titolo era pari ad euro 1.257.079,59 che doveva essere compensato secondo l’art. 25 u.c. del capitolato speciale, come risultante dalla perizia resa nel ricorso dinanzi al Giudice del lavoro di Roma conclusosi come sopra riportato.

1.C. Della responsabilità risarcitoria dell’INPS

Quanto sopra integra la condotta antigiuridica che fonda la domanda risarcitoria. Porta ad esempio numerose cause in cui è stata riconosciuta la responsabilità dell’INPS circa erronee comunicazioni sulla situazione contributiva offerte al lavoratore che in conseguenza di esse si dimette, responsabilità definita dalla giurisprudenza come contrattuale. Nel caso in specie detta responsabilità contrattuale appunto, deriva non solo dal rapporto contributivo – previdenziale, ma altresì dal contratto di appalto in essere tra La C e l’Istituto in forza del quale la prima forniva in favore del secondo il servizio buoni pasto in varie sedi dell’Istituto sul territorio nazionale. (ved. pag. 39 del ricorso).

Sotto un terzo profilo sussiste in capo all’amministrazione l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c., in quanto la colpa dell’amministrazione è ravvisabile nella violazione di legge perpetrata con l’emanazione degli atti impugnati ed accertata dal Giudice amministrativo.

1.D. Dei danni.

A seguito delle vicende di cui sopra la C a partire dal 2003 e fino a quando non sono intervenute le decisioni del Consiglio di Stato che hanno stigmatizzato la illiceità delle attestazioni dell’INPS, la società non solo non ha potuto partecipare a nuove gare di appalto nel settore in questione, subendo una drastica riduzione del proprio fatturato caratteristico, ma ha dovuto cessare l’attività del ramo di azienda “break time” come segue:

1.D.1 Attività di ristorazione.

Nel 2003 preparazione di 34 milioni di pasti all’anno realizzando un fatturato di euro 147.938.879 con 5024 unità lavorative e a seguito delle vicende sopra dette il fatturato è sceso a euro 119.845.232,00 nel 2004 e ad euro 106.292.972,00 nel 2005.

Il valore della produzione è diminuito a partire dal 30 giugno 2003 di circa 48 milioni di euro al 30 giugno 2004 e di ulteriori 13 milioni nell’anno seguente.

Il margine operativo lordo è sceso da 5,9 milioni di euro al 30 giugno 2002 a 5,4 milioni di euro al 30 giugno 2003 per precipitare a 3,6 milioni di euro al 30 giugno 2004.

1.D.2 cessazione dell’attività relativa al ramo di azienda “break time”.

La ricorrente esercita anche il marchio di buoni pasto “break time” col quale risultavano convenzionati circa 25.000 esercizi pubblici su tutto il territorio nazionale. Il clamore delle vicende relative alla cd. irregolarità contributiva della società ha prodotto allarme a livello bancario che fin dal 2003 ha drasticamente ridotto le linee di credito di cui godeva la società. Segue la disamina delle sofferenze nei rapporti con vari istituti di credito che riverberava le sue conseguenze nei rapporti con i fornitori fino a produrre la cessazione del ramo di azienda “break time”. Il danno è quantificato come derivante dalla flessione dei ricavi a partire dal 2003 per euro 22.421.422 scesi ad euro 5.171.404 nel 2004 e ad euro 200.963 nel 2005.

Il risarcimento spettante per tale posta di danno ammonta ad euro 3.208.591,00 oltre le spese legali per euro 283.491,66.

1.F Danno all’immagine.

Rappresenta che per effetto della condotta antigiuridica dell’INPS la società istante ha sofferto una lesione della propria immagine per essere stati gli amministratori de La C ingiustamente accusati di avere falsamente attestato che la società da loro amministrata era in regola con gli adempimenti contributivi, con grave diminuzione della considerazione della medesima società. L’ammontare quantificato è pari al 30% del danno patrimoniale per un totale di euro 3.357.000,00.

Conclude dunque per l’accoglimento della domanda risarcitoria come oltre specificata e per un ammontare di euro 14.549.082,66.

2. L’INPS si è costituito in giudizio contestando tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria e chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Previo scambio di memorie tra le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 aprile 2018.

DIRITTO

1.In via pregiudiziale va valutata la questione di giurisdizione posto che il ricorso è stato riassunto dinanzi al giudice amministrativo a causa della pronuncia del Tribunale ordinario di Roma che con sentenza n. 17198 del 5 agosto – 2 settembre 2011 ha ritenuto invece la giurisdizione di codesto giudicante, atteso che con esso viene fatto valere un diritto patrimoniale conseguenziale, quale è quello costituito dalla domanda risarcitoria presentata da parte ricorrente e scaturita dalle sentenze del Consiglio di Stato, tutte pronunciate nel 2006 e con le quali è stata accertata la illegittimità del comportamento dell’INPS.

Sulla questione di giurisdizione si è pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia del 25 maggio 2016, n. 10, resa in analoga vicenda, e dai cui principi relativi non è dato discostarsi:

“Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale”.

Quindi, trasponendo tale principio nella controversia in esame, poiché la domanda risarcitoria deriva dall’avvenuto accertamento della illegittimità dei provvedimenti adottati dall’INPS in tema di regolarità contributiva, ancorchè antecedente alla istituzione del DURC, non paiono esservi dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla ridetta domanda risarcitoria.

2. Ciò chiarito in tema di giurisdizione, nel merito il ricorso non può essere accolto.

Secondo le prospettazioni di parte ricorrente il nesso causale tra la domanda risarcitoria ed il danno subito è stato posto in rilievo da quattro sentenze con cui il Consiglio di Stato (n. 3576 pubblicata il 19 giugno 2006, nn. 4962, 4961,4963, tutte pubblicate il 24 agosto 2006 e quella del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi