TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202300070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202300070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300070
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 00070/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00250/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2021, proposto da
Alpenpana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S B e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio legale associato BP &
Partners in Bolzano, via Leonardo da Vinci, n. 1/e

contro

Comune di Santa Cristina Val Gardena, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Sunpana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta comunale del 23.9.2021, n. 292, pubblicata il 29.9.2021 e divenuta esecutiva il 10.10.2021, con oggetto “ dichiarazione di consenso e di disponibilità dei fondi per misure di compensazione ecologica per la realizzazione di un nuovo impianto di risalita S. Cristina - Monte Pana ”, con la quale la stessa Giunta del Comune di Santa Cristina deliberava tra l’altro

“- di esprimere il consenso e la disponibilità di massima di mettere a disposizione i terreni comunali strettamente necessari per la realizzazione delle proposte di compensazione ecologica consistenti nella riduzione dei parcheggi e nella realizzazione di due stagni per anfibi, dando atto che l’esatta ubicazione di questi può essere spostata anche su altre aree di proprietà del Comune;

- il Comune si impegna a ridurre il numero di posti auto pubblici disponibili sul Monte Pana della metà;

- il terreno comunale messo a disposizione può essere utilizzato solo per la realizzazione del progetto presentato e non può essere utilizzato per altri scopi.

nonché di ogni altro provvedimento e/o atto relativo conosciuto e non, prodromico, presupposto, infraprocedimentale o comunque connesso seppur non richiamato nonché per la conseguente condanna del Comune di Santa Cristina Val Gardena, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista ordinanza collegiale 29 aprile 2022, n. 125;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 dicembre 2022, n. 10620;

Visto l’atto di rinuncia del 3 febbraio 2023, notificato in pari data, tramite posta elettronica certificata, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il consigliere S B e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio;

Premesso che il difensore della ricorrente con atto notificato tramite posta elettronica certificata presso l’Amministrazione comunale, la Provincia autonoma di Bolzano e la società Sunpana s.r.l. e depositato il 3 febbraio 2023 ha dichiarato di rinunciare al ricorso interposto avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, a spese compensate tra le parti, dichiarando che l’interesse al presente ricorso dipendeva con ogni evidenza dall’esito dei ricorsi in appello dinnanzi al Consiglio di Stato sub RG n. 1974/2022 e sub RG n. 2041/2022 riguardo alla presupposta decisione della Giunta comunale n. 390/2020 relativo al collegamento con un impianto di risalita tra il centro paese S. Cristina Val Gardena - zona Center Iman ed il Monte Pana nella zona sciistica 10.02 Monte Pana - Ciampinoi - Passo Sella, ai sensi dell’art. 9 del D.P.G.P. 12 gennaio 2012, n. 3, con la quale è stato approvato il progetto presentato dalla Sunpana s.r.l. individuando il relativo tracciato e il tipo di impianto a funicolare, annullata con sentenza di questo Tribunale n. 361/2021, accolti con sentenza 5 dicembre 2022, n. 10620;

Constatato che sulla base della anzidetta formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 84, 85, comma 9, e 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., non resta che darne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;

D’altra parte costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio, secondo il quale il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso, o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, 19 agosto 2022, n. 7326 e 26 febbraio 2014, n. 929, sez. VII, 29 luglio 2022, n. 6717 e sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832;

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