TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300555
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 00555/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Liguria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
della scheda valutativa n. -OMISSIS- relativa al periodo -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2023 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, già -OMISSIS-, ha impugnato la scheda valutativa numero d’ordine -OMISSIS-, relativa al periodo dal -OMISSIS-, con la quale è stata formulata la qualifica finale di “inferiore alla media”.
A sostegno del gravame ha dedotto un unico, articolato motivo di ricorso, come segue: Violazione e falsa applicazione di legge, illogicità, illegittimità ed eccesso di potere per contrasto con direttive e determinazioni dell’Amministrazione della Difesa, travisamento dei fatti.
Mentre le considerazioni del compilatore riportano un quadro positivo del ricorrente quanto all’impegno dimostrato nel corso dell’anno valutato (con la qualifica finale di “nella media” ), il revisore avrebbe assegnato valutazioni negative (con la qualifica finale di “inferiore alla media” ), senza però esporre chiaramente le proprie giustificazioni.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al