TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-08-08, n. 201901868

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-08-08, n. 201901868
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901868
Data del deposito : 8 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2019

N. 01868/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asst Rhodense non costituita in giudizio;

per l'accesso

- alla/e perizia/e medico legali redatta/e dal Dott. -O- e/o altri;

- ai verbali delle riunioni del Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) relativi al caso di specie;

- ad ogni eventuale allegato e documento connesso e/o presupposto;

nonché per l'annullamento

- del provvedimento emesso in data 31.01.2019 dal Responsabile U.O.C. Affari Generali, Dott. -O-, della

ASST

Rhodense, con cui veniva disposto il differimento dell'accesso agli atti fino all'instaurando procedimento civile finalizzato al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.na -O-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 5 luglio 2016 i genitori ed i fratelli della sig.na -O- formulavano nei confronti della Azienda intimata richiesta di risarcimento dei danni ritratti a cagione del contegno omissivo asseritamente ascrivibile ai sanitari della struttura, cui era causalmente conseguita la morte di essa sig.na -O-, che si era tolta la vita in data -O-;
e ciò per non avere i medici della ASST provveduto in data 30 marzo 2016, a seguito del duplice tentativo di suicidio da parte della sig.na -O- operato nello stesso giorno e ad onta delle insistenze della madre e dei carabinieri intervenuti, ad un “ ricovero anche coatto dell’aspirante suicida ”.



1.1. A seguito di tale evento, peraltro, due medici dell’ASST venivano sottoposti a procedimento penale per omicidio colposo.



1.2. Trascorsi oltre due anni dalla istanza, in data 6 dicembre 2018 l’attuale ricorrente, padre della vittima, invitava la

ASST

Rhodense alla adozione di un atto espresso di riscontro.



1.3. Frattanto, con atto del 18 ottobre 2018 l’avv. -O- chiedeva all’ASST, a’ sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, l’accesso alla “ perizia medico legale redatta dal sanitario da Voi incaricato -O- e/o altri ”, nonché ai “ verbali delle riunioni del Comitato di Valutazione Sinistri relativi al caso in esame ”. La richiesta di ostensione veniva operata “ con riferimento all'evento di danno del -O- che ha visto come vittima la propria figlia -O- nata a Milano il -O- e deceduta il -O- dopo l'accesso del 30-3-2016 e 31-3-2016 ”, e si fondava sulla “ qualità di erede legittimo della summenzionata a tutela di tale posizione soggettiva giuridicamente protetta ”.



1.4. Con provvedimento del 13 novembre 2018 l’Azienda intimata negava l’accesso, sul presupposto del carattere riservato dei verbali del comitato di valutazione dei sinistri (CVS) nonché della perizia medico-legale, in ossequio alle previsioni del regolamento adottato da essa Azienda ex art. 24 l. 241/90, tenuto altresì conto della esigenza di preservare il diritto di difesa della stessa stante “ la pendenza della controversia ”.



1.5. Il ricorrente, con atto del 21 novembre 2018, chiedeva il riesame di tale diniego ex art. 25, comma 4, l. 241/90;
l’istanza veniva favorevolmente valutata dal difensore civico della Regione Lombardia che, per l’effetto, invitava l’amministrazione a riesaminare la questione (decisione dell’8 gennaio 2019).



1.6. L’Azienda intimata, riesaminata la fattispecie, emanava in data 31 gennaio 2019 un nuovo provvedimento con cui si differiva l’accesso fino alla conclusione dell’instaurando procedimento civile.



1.7. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva l’avv. -O-, a motivi di ricorso essenzialmente deducendo:

I Violazione e/o falsa applicazione art. 24, comma 7, l. 241/90 e art. 8, comma 5, lett. d), DPR 352/92, atteso che il differimento dell’accesso precluderebbe in sostanza al ricorrente un consapevole vaglio “ in ordine alla possibilità stessa di agire in giudizio ”;
un equo bilanciamento dei contrapposti interessi avrebbe potuto indurre l’Amministrazione ad “oscurare” quelle specifiche parti dei documenti la cui divulgazione potrebbe pregiudicare “ lo svolgimento dell’attività difensiva della stessa in un eventuale futuro giudizio ”;
d’altra parte, sia le perizie mediche che i pareri del Comitato valutazione sinistri dell’Azienda costituirebbero atti endoprocedimentali, in quanto tali ostensibili;

II Eccesso di potere per difetto di motivazione (illogicità ed insufficienza della motivazione), per avere l’intimata ASST illogicamente non assegnato rilevanza all’interesse azionato dal ricorrente (diritto di difesa);

III Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, collocandosi il contegno dell’ASST (di diniego prima, di differimento, poi) in una “ ottica di esclusiva protezione degli interessi della sola Amministrazione ”, in violazione del principio di trasparenza e di “ collaborazione con il cittadino ”.

L’Azienda intimata non si costituiva e la causa, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2019, veniva introitata per la decisione.



2. Il ricorso è fondato.



2.1. Va preliminarmente, ex officio , rilevata la ritualità del procedimento notificatorio del ricorso, in quanto effettuato a mezzo posta elettronica certificata e diretto all’indirizzo:

- tratto dall’indice PA, in assenza di altro indirizzo pec della Azienda inserito nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia;

- indicato peraltro sullo stesso sito web della Amministrazione.



2.2. E, invero, siccome ancora da ultimo chiarito, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA “ è pienamente valida ed efficace;
l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia
” (CdS, III, 27 febbraio 2019, n. 1379;
Id., V, 12 dicembre 2018, n. 7026).



2.3. Appare, invero, evidente alla luce dei generali canoni di autoresponsabilità e di legittimo affidamento che nessuna conseguenza perniciosa può aver a soffrire il notificante –men che meno in punto di lesione e/o compressione delle indefettibili guarentigie difensive presidiate dai principi supremi dell’ordinamento, nazionale e sopranazionale (art. 6 CEDU;
art. 47 Carta di Nizza;
artt. 24 e 113 Cost.)- a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l’indirizzo pec da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività il precetto che impone l’utilizzo di quell’elenco per le notifiche in via telematica.



2.4. Di guisa che - rilevato che “ l’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A. ” (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto ai consociati, anche sul proprio sito web , l’indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni – nulla quaestio :

- sulla piena validità del procedimento notificatorio seguito dal ricorrente, in quanto indirizzato proprio all’unico indirizzo che la stessa Amministrazione ha reso noto;

- sulla rituale evocazione in giudizio dell’Autorità, che non si è tuttavia costituita.



3. Il ricorso è fondato, stante la sussistenza del diritto di accesso alla documentazione richiesta, nei limiti in seguito specificati e all’esito del congiunto scrutinio dei mezzi articolati dall’avv. -O-.

D’altra parte, il giudizio che ci occupa ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del “ diritto di accesso ”, più che la verifica della sussistenza di vizi di legittimità dell’atto amministrativo: è questa spettanza che, nella specie, è dato ravvisare, con le puntualizzazioni in appresso.



3.1. Giova preliminarmente rimarcare che il ricorrente, in seguito al tragico episodio del -O-, formulava istanza risarcitoria nei confronti della

ASST

Rhodense.

Ora, il regolamento per la gestione di segnalazioni e reclami da parte dei cittadini-utenti adottato dalla Azienda intimata prevede che:

- in via generale, i reclami, le istanze e le segnalazioni “ devono essere gestiti nel limite temporale di 30 giorni dalla data di ricezione. Nel caso in cui la pratica sia di particolare complessità e richieda supplementi istruttori, l’U.R.P. invia all’utente una nota interlocutoria, volta ad informarlo della dilazione dei tempi di risposta ” (art. 4);

- in particolare, “ le richieste di risarcimento danni inoltrate all’U.R.P. vengono trasmesse anche all’Area Affari Generali e Legali che, in raccordo con il Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, ne valuta la fondatezza e provvede a comunicare l’esito dell’istruttoria all’esponente ” (art. 5).



3.2. Siccome rammentato in punto di fatto, la istanza di accesso veniva formulata dal ricorrente, con riferimento:

- alla pendenza del procedimento stragiudiziale, iniziatosi con la predetta istanza di risarcimento formulata dal ricorrente per il contegno omissivo ascritto ai medici dell’azienda (sottoposti a procedimento penale per omicidio colposo);

- al collegamento tra i documenti richiesti (afferenti agli eventi verificatisi nei giorni immediatamente antecedenti il suicidio della figlia del ricorrente, allorquando non veniva disposto il suo ricovero coatto pur a fronte di due tentativi di suicidio registratisi nella medesima giornata e sventati in extremis ) ed il diritto del genitore, erede legittimo, di valutare plena cognitio la sussistenza dei presupposti per una prosecuzione della propria iniziativa “risarcitoria” anche in sede giudiziaria.

Di qui l’“ interesse diretto, concreto e attuale ” alla conoscenza degli atti che fondava, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, la legittimazione dell’avv. -O-, dapprima in sede procedimentale e, di poi, nella presente sede giurisdizionale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi