TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-07-18, n. 202402245
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 02245/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2024, proposto da
Outlet Carburanti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Calabro’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Calabrò Alessandra in Roma, via Piemonte 26;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Direzione Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dall’Agenzia Delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Milano 3, n. 59436 del 16/10/2023, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta per ottenere l’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso i depositi di terzi ex l. 2015/2017 art. 1 co. Da 945 a 957 e Dm 12/04/2018 nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Direzione Regionale per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Outlet Carburanti S.r.l. impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli – Uffici delle Dogane di Milano 3 ha rigettato l’istanza presentata in data 13.09.2022 volta al rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi, ex art. 1, comma 945, della L. n. 205/2017.
Il provvedimento, che sul piano motivazionale rinvia alla nota (prot. 57119/RU del 3/10/2023) con cui l’Amministrazione ha riscontrato le osservazioni presentate dall’istante sui motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/90, si fonda su un triplice ordine di ragioni.
1.1) In primo luogo, si evidenzia la sussistenza di “violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio” (ex art. 1, comma 948, della L. n. 205/2017 e artt. 6 e 7 dell’art. 23 del d.lgs. 504/1995).
Sii tratta di violazioni in materia di IVA contestate alla Società ricorrente con tre distinti processi verbali di constatazione; nello specifico:
i) con i P.V.C. redatti in data 08/03/2021 e 01/07/2021 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha riscontrato l’omesso versamento dell’IVA, e la conseguente violazione dell’art. 1, comma 937, e ss. della L. 205/2017, in relazione a fatture emesse a fronte dell’estrazione di prodotti energetici di benzina super senza piombo e gasolio, per importi pari, rispettivamente, a 300.094,80 euro (per il periodo 12/01/2021- 04/02/2021) e a 8.399.603,98 euro (per il periodo 04/02/2021 - 17/06/2021);
ii) con il P.V.C. redatto in data 08/03/2023 l’Agenzia delle Entrate ha invece contestato: a) la violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/ 1972 e dell’art. 8 del D.P.R. 322/98 (“Rilievo 1/Iva anno d’imposta 2021”) per avere la Società contabilizzato fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla Società Petrolcommerce S.r.l. e autofatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con la predetta Società; b) la violazione dell’art. 1 comma 937 e ss. L. 205/2017 (“Rilievo 2/Iva anno d’imposta 2021”) per avere la società omesso versamenti Iva per euro 2.406.786,63 (nel periodo 18/06/2021 – 31/12/2021; c) la violazione dell’art. 1 comma 937 e ss. L. 205/2017 (“Rilievo 1/Iva anno d’imposta 2022”) per avere la società omesso versamenti Iva per euro 6.209.792,74 (nel periodo 01/01/2022 – 15/11/2022).
1.2) Sotto altro profilo, il diniego dà atto della “mancata presentazione”, da parte della Società ricorrente, “dell’accordo commerciale con la società Alkiom Terminale Vado Ligure, individuata come deposito di stoccaggio dei prodotti di Outlet Carburanti”.
Invero, a fronte della richiesta effettuata alla Società di trasmettere l’elenco dei depositi ausiliari di cui intendeva avvalersi per lo stoccaggio dei prodotti energetici e i relativi accordi di conto deposito stipulati, Outlet Carburanti s.r.l. ha trasmesso all’Amministrazione: i) dapprima un accordo tipo predisposto dalla società Alkiom Terminale Vado Ligure, considerato dall’Ufficio delle Dogane “privo di consistenza giuridica”, trattandosi di un modello fac-simile in cui il cliente veniva indicato genericamente con “XX”; ii) successivamente, la risposta ricevuta via mail dal Terminal Menager di Alkiom, che comunicava la disponibilità ad inviare una “lettera di intenti” subordinata alla trasmissione del codice operatore, in modo da poter “intavolare una trattativa individuale”.
1.3) Infine, il rigetto evidenzia l’“impossibilità di procedere all’effettiva valutazione del margine economico dell’attività che si intende svolgere”.
In particolare, l’Amministrazione ritiene inverosimile che Aurora Global Energy, indicata dalla società richiedente come fornitore dei prodotti energetici da stoccare nel deposito costiero Alkion, sia un soggetto realmente operante all’interno del mercato dei carburanti per autotrazione, sicché i dati esposti nel prospetto di conto economico previsionale presentato da Outlet Carburanti s.r.l. sarebbero privi di fondamento e dunque non sarebbe possibile, per l’Amministrazione, valutare compiutamente le prospettive economico/finanziarie connesse all’attività che la società richiedente intende intraprendere.
2) Con il ricorso in esame, Outlet Carburanti s.r.l. propone le seguenti censure.
2.1) Con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 504/95, in quanto la Società ricorrente non avrebbe commesso alcuna violazione, da considerarsi grave e ripetuta per natura ed entità, alle disposizioni che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto.
Sul punto, parte ricorrente rappresenta quanto segue.
A) Con riferimento ai P.V.C. del 2021, i relativi atti di recupero IVA e le sanzioni irrogate sono stati impugnati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che, con sentenza n. 1453/2022, ritenendo la sussistenza “di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono le violazioni contestate”, ha accolto i ricorsi limitatamente ai provvedimenti sanzionatori, respingendoli per il resto.
Sicché l’omesso