TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-20, n. 202217120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-20, n. 202217120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217120
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 17120/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09072/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9072 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Ferrari in Roma, via Castel Paterno, 23 Sc N Int.5;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 1/8^/2016 del Direttore Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa del-OMISSIS-, di rigetto dei ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti dispositivi-OMISSIS-, aventi ad oggetto l’applicazione del trattamento economico per infermità dipendente da causa di servizio - art. 117 r.d. 3458/1928.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto n. -OMISSIS- della Direzione Generale per il Personale Militare, con cui erano stati rigettati i ricorsi gerarchici proposti dal medesimo avverso gli atti dispositivi-OMISSIS- della -OMISSIS-, aventi ad oggetto l’applicazione del trattamento economico per infermità dipendente da causa di servizio. Ha chiesto, altresì, il riconoscimento del diritto all’applicazione del beneficio di cui all’art. 117 del r.d. 31 dicembre 1928 n. 3458 dalla data della domanda presentata alla -OMISSIS-, in data 28 settembre 2004, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e all’ascrivibilità a categoria della stessa ai fini dell’equo indennizzo, o, in subordine, dalla data della visita medica effettuata il 13 gennaio 2005.

1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto:

- di aver presentato, in data 28 settembre 2004, richiesta ricolta alla -OMISSIS-al fine di essere sottoposto ad accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ed alla ascrivibilità della stessa ai fini dell’equo indennizzo;

- di essere stato sotto posto ai predetti accertamenti in data 13 gennaio 2005 e che la predetta C.M.O. riscontrava, all’unanimità, la sussistenza di una menomazione dell’integrità fisica, con data di stabilizzazione -OMISSIS-, l’ascrivibilità della stessa alla categoria VIII della tabella A del D.P.R. n. 915/1978 e dichiarava il ricorrente idoneo al servizio nella -OMISSIS-;

- che in data 17 settembre 2010 il Comitato di verifica aveva espresso parere favorevole in merito alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui in discorso;

- che in data 9 ottobre 2010 entrava in vigore il Codice dell’Ordinamento Militare;

- che in data 13 marzo 2012 veniva emanato il decreto n. 679/E della Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva, con il quale veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della menomazione di cui era affetto il ricorrente e l’ascrivibilità della stessa alla VIII categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 915/1978;

- che in data-OMISSIS- riconosceva al ricorrente l’aggravamento della citata infermità e l’ascrivibilità della stessa alla VII categoria della predetta tabella A del D.P.R. n. 915/1978;

- che con istanza -OMISSIS-il ricorrente chiedeva l’applicazione, nei propri confronti, dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del rd. n. 3458/1928, come estesi dalla l. n. 359/1950, da doversi comunque applicare d’ufficio, con decorrenza dalla data del-OMISSIS-;

- che con atto -OMISSIS- veniva attribuita al ricorrente la posta stipendiale di cui all’art. 1801 C.o.m., nella misura annua lorda di -OMISSIS-, non rivalutabile e non riassorbibile, con decorrenza dal 01.01.2015, calcolata nella percentuale del 1,25% sullo stipendio annuo lordo ritenuto in godimento al 28.05.2015;

- che avverso tale atto dispositivo il ricorrente esperiva ricorso gerarchico in data 09.11.2015, in quanto in tale atto erano rinvenibili, tra l’altro, plurimi errori materiali con riguardo alle date di accertamento della patologia e dell’aggravamento della stessa e dell’ascrivibilità alla categoria di cui alla Tabella A del D.P.R. n. 915/1978;

- che, nelle more del procedimento di impugnazione, con atto dispositivo-OMISSIS- veniva sostituito il precedente -OMISSIS- e veniva confermata l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 1801 C.o.m. con diverse decorrenze;

- che avverso tale atto dispositivo veniva esperito, in data 22.01.2016, ulteriore ricorso gerarchico, in quanto anche nel provvedimento de quo erano riscontrabili, tra l’altro, errori materiali riguardanti le date di riconoscimento e di aggravamento dell’infermità in discorso;

- che in data 9 maggio 2016 veniva emanato il decreto n. 1/8^/2016, che respingeva entrambi i ricorsi gerarchici.

1.2 Con il ricorso in epigrafe, pertanto, il ricorrente ha impugnato il predetto decreto decisiorio n. 1/8^/2016, articolando i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione di legge - mancanza della motivazione ex art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Assume parte ricorrente che il decreto decisorio conterrebbe affermazioni tautologiche, in quanto non chiarirebbe, al pari degli atti dispositivi impugnati in via gerarchica (atti dispositivi della -OMISSIS--OMISSIS-), le ragioni giuridiche sottese al provvedimento. Il medesimo decreto decisorio, inoltre, illegittimamente non avrebbe ritenuto invalidanti le incongruenze formali riscontrate dal ricorrente nei suddetti atti dispositivi, i quali, diversamente, darebbero la prova che i fatti salienti del procedimento sarebbero stati omessi, con evidente travisamento delle ragioni fattuali da porre alla base dei provvedimenti medesimi.

b) Eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti.

Il ricorrente assume che, alla fattispecie de qua dovesse applicarsi non l’art. 1801 del Codice dell’Ordinamento Militare bensì l’art. 117 del r.d. n. 3458/1928, vigente al momento della presentazione della domanda (28 settembre 2004) o comunque alla data del -OMISSIS-. Da tali momenti, infatti, sarebbe sorto il diritto al riconoscimento del beneficio economico de quo , rispetto ai quali non avrebbe avuto rilevanza l’adozione del provvedimento formale di riconoscimento;

c) Eccesso di potere – travisamento dei fatti.

L’Amministrazione, avendo riconosciuto il beneficio in questione dalla data di completamento dell’iter volto al riconoscimento della causa di servizio, avrebbe confuso, secondo il ricorrente, il momento finale del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con la data di decorrenza dei benefici, con ciò facendo ricadere in capo all’interessato il ritardo nell’adozione del provvedimento finale, in contrasto con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost.;

d) Eccesso di potere – travisamento dei fatti.

Nel decreto decisorio impugnato, infine, si farebbe riferimento ad una circostanza della quale non vi sarebbe alcuna prova, ovvero che l’atto dispositivo n.-OMISSIS- sarebbe scaturito dal riesame, in autotutela, del provvedimento -OMISSIS-, anche alla luce delle censure avanzate dal ricorrente a mezzo del ricorso gerarchico in data 9 novembre 2015. Nelle motivazioni dell’atto dispositivo n.-OMISSIS-, tuttavia, non vi è alcun riferimento a tale circostanza.

2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 27.10.2016 ha controdedotto alle doglianze del ricorrente ed ha insistito sulla correttezza del proprio operato.

3.Con memoria depositata in data 21.07.2022 il ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni.

4. All’ udienza pubblica straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23.09.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5.Il Collegio ritiene che il ricorso meriti in parte accoglimento.

5.1 Si esamineranno congiuntamente, per ragioni di sistematicità, il primo e il quarto motivo di ricorso, attendendo gli stessi alla correttezza formale e sostanziale dell’atto impugnato, in riferimento alle motivazioni con le quali sono stati rigettati i due ricorsi gerarchici esperiti dal ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato il fatto che il decreto decisorio dei due ricorsi gerarchici esperiti avverso le determinazioni-OMISSIS- contenesse delle affermazioni tautologiche e fosse manchevole di riferimenti a fatti storici, dati che ne avrebbe determinato l’illegittimità per travisamento. Con il quarto motivo di ricorso ha censurato, inoltre, il fatto che, benché l’Amministrazione avesse affermato che l’atto dispositivo n.-OMISSIS- fosse scaturito dal riesame, in autotutela, dell’atto -OMISSIS-, nel medesimo decreto, tuttavia, non vi sarebbe stato alcun riferimento a tale circostanza, e ciò, unitamente ai riferimenti parzialmente non corretti, avrebbe fornito la rappresentazione di una realtà fattuale diversa da quella esistente.

Il Collegio ritiene che dette censure meritino accoglimento.

Il decreto impugnato respinge, perché ritenuti infondati, i due ricorsi gerarchici (-OMISSIS-) proposti dal ricorrente, avverso i due atti dispositivi (n-OMISSIS- e-OMISSIS-) aventi ad oggetto l'applicazione del trattamento economico per infermità dipendente da causa di servizio. Il ricorrente aveva chiesto l’applicazione degli artt. 117 e 120 del rd. n. 3458/1928, dalla data del verbale della -OMISSIS-, mentre l’Amministrazione ha corrisposto il beneficio di cui all'art. 1801 del codice dell'ordinamento militare, con decorrenza 01/01/2015 a causa del c.d blocco degli stipendi di cui all'art. 3, c. 21, D.L. 78/2010. Il secondo atto dispositivo n.-OMISSIS-, rispetto al precedente n. -OMISSIS-, dispone un diverso ammontare della posta stipendiale e taluni differenti riferimenti, i quali, tuttavia, appaiono nuovamente errati. Dalla lettura dei due atti dispositivi impugnati con il ricorso gerarchico non appare certa la corretta ricostruzione, da parte dell’amministrazione, della realtà fattuale e della conseguente attribuzione stipendiale al ricorrente e l’Amministrazione, nel decreto decisorio impugnato, non motiva adeguatamente con riferimento a tale circostanza.

L’amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato afferma “ l’atto dispositivo oggetto di impugnazione è adeguatamente motivato, a mezzo del richiamo alla normativa di riferimento e agli atti amministrativi presupposti, nonché sulla base dello sviluppo contabile esplicitato nel provvedimento medesimo, tale da consentire all’interessato di comprendere le ragioni sottese all’attribuzione del beneficio economico in questione, con le decorrenze e l’ammontare indicati ”. Tale argomentazione non può ritenersi idonea ad escludere l’illegittimità dell’atto. Come evidenziato dal ricorrente, infatti, il richiamo alla normativa di riferimento e agli atti dispositivi presupposti non sana le incongruenze di date e di riferimenti (ascrivibilità dell’infermità e relative decorrenze a cat. 7^ o 8^ della tabella A) contenute nell’atto medesimo ed anche se, astrattamente, ciò non influisse sullo sviluppo contabile indicato nel ricorso (come sostiene l’Amministrazione, in quanto l’ascriviblità della menomazione alla categoria 7 o 8 darebbe il riconoscimento della medesima percentuale dell’1, 25% sullo stipendio in godimento) le predette incongruenze non possono ritenersi meri errori formali. Al riguardo nemmeno può condividersi l’assunto dell’Amministrazione quando afferma che “ sono assolutamente pretestuose la quarta e la quinta cesura del ricorso, atteso che le riscontrate incongruenze formali dell’atto non inficiano la validità dell’atto. ” Le incongruenze presenti nel primo e nel secondo atto impugnato sono tutt’altro che formali. Ci si soffermerà solo sul secondo atto, il decreto-OMISSIS-, atteso che l’Amministrazione ha sostenuto che lo stesso sia stato adottato in autotutela, anche a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente e, dunque, abbia sostituito il precedente -OMISSIS-. In detto decreto n.-OMISSIS- può leggersi “Visto il -OMISSIS-, che ha riconosciuto l’ascrivibilità, con iscrizione a Tabella A, 8° categoria, di una infermità riconosciuta dalla -OMISSIS- dipendente da causa di servizio”. I riferimenti sono errati: come evidenziato da parte ricorrente, il -OMISSIS- ha riconosciuto la 7° categoria di cui alla Tabella A, non la 8°, così come indicato nel verbale della-OMISSIS- Il riconoscimento della categoria 8° della Tabella A è avvenuto solo in un successivo momento, in sede di aggravamento della precedente infermità nel 2015, ma di tale sviluppo storico e cronologico non vi è traccia nelle motivazioni dell’atto n. 5856/15 e il “richiamo alla normativa di riferimento e agli atti amministrativi presupposti ” non può sanare tali incongruenze, rilevandosi, piuttosto, come una motivazione generica ed apodittica.

Considerato che l’esistenza nell’atto di simili incongruenze evidenzia una situazione fattuale falsata rispetto a quella reale, essa, ponendosi quale antecedente logico allo sviluppo contabile indicato nel provvedimento, potrebbe legittimamente far dubitare della correttezza dello stesso. Anche l’Amministrazione, invero, nella propria memoria, incorre nello stesso errore di indicazione dei riferimenti cronologici quando afferma “ In tale quadro normativo, inizialmente con atto dispositivo-OMISSIS-della -OMISSIS- — Reparto Amministrativo — Ufficio Stipendi veniva riconosciuto al -OMISSIS- il beneficio stipendiale di cui all’art. 1801 del Codice dell’Ordinamento militare, in relazione all’invalidità di cui alla Tabella “A” — 7’ categoria, riconosciuta dipendente da causa di servizio come da -OMISSIS- della-OMISSIS-dello stipendio annuo lordo in godimento alla data del 28 maggio 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

Successivamente, con atto dispositivo n. 5856 in data 24 dicembre 2015, la -OMISSIS- — Reparto Amministrativo — Ufficio Stipendi, in sostituzione dell’atto dispositivo-OMISSIS-e per effetto di un mero ricalcolo dell’importo spettante, ha riconosciuto all’interessato il beneficio in argomento, in relazione all’invalidità di cui alla Tabella “A” — 8” categoria, riconosciuta dipendente da causa di servizio come da processo verbale modello-OMISSIS- della-OMISSIS- dello stipendio annuo lordo in godimento alla data del 13 marzo 2012, con decorrenza economica 1 gennaio 2015, a seguito dello sblocco degli automatismi stipendiali.”

Inoltre, come censurato dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso, nelle premesse del decreto n.-OMISSIS- non vi è alcun riferimento al fatto che lo stesso sia stato adottato in autotutela ed abbia sostituito il precedente decreto -OMISSIS-, come invece affermato dall’Amministrazione nella propria memoria (pag. 4, all.1, 24.10.2016). Tale circostanza costituisce ulteriore elemento di incertezza del provvedimento de quo.

Le suesposte censure, pertanto, devono essere accolte, con obbligo dell’Amministrazione di emendare tali incongruenze e riferimenti errati, attraverso una ricostruzione storica e cronologica degli atti che dia un quadro chiaro e completo della situazione fattuale a cui possano ricollegarsi i benefici economici che saranno indicati nel provvedimento.

5.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato il fatto che, in luogo dell’art. 117 e 120 del RD. n. 3458/1928, asseritamente applicabili alla fattispecie de qua in quanto vigenti ratione temporis al momento del verbale della -OMISSIS- (che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia) fosse stato applicato l’art. 1081 COM, vigente al momento dell’adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza, in data 13.03.2012. Ha sottolineato, infatti, che l’applicazione dei benefici relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dal momento del decreto dell’Amministrazione di appartenenza invece che dal momento del verbale della Commissione Medica Ospedaliera fosse illegittimo, in quanto avrebbe fatto ricadere le conseguenze negative del ritardo dell’azione amministrativa sugli aventi diritto, con violazione di principi di correttezza, efficienza e ragionevolezza. Ha sottolineato, invero, la diversità concettuale tra la data di completamento dell’iter procedimentale per il riconoscimento della causa di servizio e la decorrenza dei benefici economici relativi all’avvenuto riconoscimento, posto che la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 461/2001 avrebbe innovato solo in merito alle competenze ripartite tra la Commissione di verifica delle Cause di Servizio e l’Amministrazione di appartenenza, con riguardo al riconoscimento, ma non in relazione alla decorrenza dei suddetti benefici, i quali avrebbero dovuto decorrere dalla domanda di riconoscimento o, al limite, dall’accertamento da parte della C.M.O.

La censura deve essere in parte essere accolta. La motivazione contenuta nel provvedimento impugnato ha dato atto del fatto che fosse stato applicato, correttamente, l’art. 1081 COM in quanto vigente al momento dell’emanazione del -OMISSIS- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Al riguardo non può che richiamarsi la disciplina prevista dal D.P.R. n. 461/01, in particolare, l’art. 14 ai sensi del quale “L’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

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