TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-10-30, n. 201201749
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N. 01749/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2009, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso M G in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 109;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Ministero dell'interno a firma del Sottosegretario di Stato, in data 5/6/2009, notificato in data 13/7/2009, con il quale viene respinta la richiesta volta ad ottenere la cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 5.10.2009 e depositato il 9.10.2009, il cittadino algerino A B impugna il decreto del Ministro dell’Interno - in data 5.6.2009 e notificato il 13.7.2009 - con il quale è stata respinta l’istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, essendo stato rilevato – dall’ “attività informativa esperita” –che “sono emersi elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica, di cui all’art. 6, comma 1 , lett. c) della legge 91/1992”.
Parte ricorrente – deducendo la carenza della motivazione nonché la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti - evidenzia la mancanza di indicazione di alcun fatto specifico ed evidenzia di avere richiesto l’accesso agli atti all’Amministrazione senza successo, sicché gli risulta impedita qualsiasi difesa al riguardo.
Si è costituita l’intimata Amministrazione, sostenendo l’infondatezza del gravame, evidenziando che gli atti richiesti, in quanto classificati come riservati, sono sottratti all’accesso.
Alla pubblica udienza del 18.4.2012 il ricorso è stato una prima volta trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 751/12, depositata il 4.5.2012, la Sezione ha richiesto all’Amministrazione resistente una relazione di chiarimenti con allegata la documentazione relativa, ivi compresa quella classificata riservata, per la quale devono essere osservate le forme di produzione di cui al