TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400056
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00056/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01047/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2018, proposto dalla signora E B in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Intermedia S.r.l.S.U., rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della disposizione n. 719/2018 emessa dalla Provincia di Livorno in data 4 maggio 2018 in materia di richiesta di autorizzazione provinciale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 3 L. 264/1991 ss.mm.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Livorno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con istanza del 20 dicembre 2017 la signora E B, in qualità di legale rappresentante della società Intermedia S.r.l.s.u., chiedeva alla Provincia di Livorno il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio, nella propria sede di Piombino, Via Carducci n. 10, dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 3 L. 264/1991.

2. Il personale tecnico della Provincia effettuava un sopralluogo presso i locali indicati come sede dell’attività, all’esito del quale redigeva la relazione del 14 marzo 2018, nella quale si dava atto che: « Il fondo è composto da due locali ad uso ufficio ed archivio di idonea metratura, è inoltre presente un bagno munito di piatto doccia, ed in ambiente attiguo, un lavandino e un w.c., ma entrambi non idonei all’accesso a persona con disabilità, sia per la presenza di barriere architettoniche, sia per l’inadeguatezza delle porte (più piccole di quanto previsto dal D.P.G.R. 41/R del 29.7.2009, nonché dal DM 236 del 14.6.1989) e con apertura verso l’interno; inoltre è assente l’antibagno previsto dal DM 9.11.1992 […] Considerato che, a seguito anche del sopralluogo effettuato in data 8 marzo 2018, nei locali posti nel Comune di Piombino, Via Giosué Carducci n. 12/B, è stata verificata la non rispondenza dei requisiti richiesti, ovvero: (-) I locali non sono conformi a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 del D.M. 9.11.1992, per mancanza di un antibagno; (-) l’edificio presenta varie barriere architettoniche che sono incongrue, date le ristrutturazioni eseguite nel 2017 (come da documento dell’Agenzia delle Entrate agli atti), che lo rendono soggetto alla Legge 13 del 9.1.1989 e al suo decreto attuativo D.M. 236 del 14.6.1989, nonché al D.P.G.R. 41/R del 29.7.2009. Per tutto quanto sopra esposto, si esprime parere negativo circa l’immobile oggetto della richiesta presentata ».

Con comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 del 15 marzo 2018 la Provincia notiziava la richiedente circa la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo richiesto, basandosi sulle risultanze della succitata relazione.

La società istante presentava, con nota del 22 marzo 2018, osservazioni e controdeduzioni tecniche, evidenziando, in primo luogo, che gli interventi eseguiti sull’immobile nel 2017 non potevano qualificarsi come ristrutturazione edilizia, bensì come interventi di manutenzione straordinaria, in quanto consistenti nell’innalzamento di una parete in cartongesso per frazionamento, con conseguente inapplicabilità della L. 13/1989 e del d.m. 236/1989. Si sottolineava altresì che, trattandosi di esercizio aperto al pubblico e non di un locale pubblico, la normativa in materia di barriere architettoniche era stata correttamente ottemperata attraverso l’apposizione di una rampa. La superficie del locale era inoltre inferiore a 250 mq, con conseguente non necessità di un bagno accessibile; l’antibagno era infine presente.

Il 4 maggio 2018 veniva acquisito parere dell’Ufficio tecnico provinciale, secondo cui le deduzioni endoprocedimentali formulate dalla ricorrente non potevano condurre al completo superamento dei motivi ostativi già evidenziati. In particolare l’atto consultivo, per quanto qui rileva, precisava che:

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