TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-07-13, n. 201101296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-07-13, n. 201101296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201101296
Data del deposito : 13 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00589/2010 REG.RIC.

N. 01296/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00589/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2010, proposto da:
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. V T, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distr.le Lecce, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali,
Ministero dello Sviluppo Economico, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Capitaneria di Porto di Brindisi, Maristat Roma, Maridipart Taranto, Istituto Idrografico della Marina, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, Direzione Marittima di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giuseppina Capozza in Lecce, via Imbriani,30;

nei confronti di

Northern Petroleum Limited, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Maria Alessandra Sandulli, Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

del decreto prot. DSA-DEC-2009-0001347 del 14.10.2009 (di qui in avanti decreto 1347/2009), emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante "Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northern Petroleum (UK) Ltd, con Sede Secondaria in Italia in Viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca di Idrocarburi "d61 D.R. - N.P." (reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n.272 del 21.11.2009);

del sottostante parere favorevole con prescrizioni n.248 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;
di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi: il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007, i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS, ivi inclusi i decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e GAB/DEC/217/2008 del 28.7.2008;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di :

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali ;

Ministero dello Sviluppo Economico ;

Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Capitaneria di Porto di Brindisi ;

Maristat Roma ;

Maridipart Taranto;

Istituto Idrografico della Marina ;

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale;

Direzione Marittima di Bari;

Provincia di Bari ;

Provincia di Brindisi ;

Northern Petroleum Limited;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum di :

Comune di Carovigno;

Comune di Monopoli ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. C D e uditi per le parti i difensori Gadaleta, in sostituzione di Triggiani, Tarentini, Sticchi, in sostituzione di Nico, Pellegrino Valeria, in sostituzione di Pesce, Ciullo, Dibello, Portaluri, anche in sostituzione di Sandulli, Trotta.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del 30.6.2006, la società di diritto inglese Northern Petroleum Limited ha chiesto il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino, nell’ambito di un’area dell’estensione di 733,5 kmq., sita al largo delle coste pugliesi, a nord di Brindisi .

Con successiva nota del 7.8.2007, il Ministero dello sviluppo economico, nel comunicare il parere favorevole espresso dal comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in data 11.4.2007, ha anche invitato la società ricorrente ad avviare le prescritte procedure di verifica dell’impatto ambientale presso il MATTM, per proseguire l’istruttoria della domanda.

In data 8.9.2008, la Northern Petroleum ha formulato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla prima fase del programma di lavoro correlato alla domanda di permesso di ricerca sottoponendo a VIA le attività concernenti la esecuzione di indagini sismiche.

Dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani a diffusione regionale della domanda di pronuncia di VIA con annesso deposito del progetto e dello SIA, il progetto è stato esaminato in data 12.3.2009 dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale- VIA e VAS- la quale ha formulato parere favorevole con prescrizioni(atto n.248 del 12.3.2009)

In ultima analisi, con il decreto impugnato , il MATTM, di concerto con il MIBAC, ha formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate:

dalla commissione tecnica, consistenti esclusivamente in misure di prevenzione e mitigazione degli impatti previsti in danno dei mammiferi marini;

dal MIBAC , concernenti unicamente le misure da attuare in ipotesi di rinvenimento casuale di resti, relitti o manufatti.

La Regione Puglia, rappresentando che le operazioni di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi consistono nell’impiego della metodica definita AIRGUN, la quale è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di direttiva n.2006/16976, impugna il decreto e gli atti connessi in epigrafe alla luce dei seguenti motivi, qui di seguito esposti sinteticamente :

è stato violato l’art 24 del codice ambiente che disciplina la fase della consultazione pubblica della procedura di VIA;

il parere reso dalla commissione tecnica di VIA è viziato da incompetenza in ragione della illegittima composizione dell’organo;

il progetto di ricerca cui inerisce la VIA impugnata è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, costituito da ben cinque richieste di permessi di ricerca, e da ulteriori due permessi già conseguiti dalla società .

Si sono costituiti in giudizio:

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

il Ministero dello sviluppo economico;

la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia- Taranto;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

il Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali;

la Direzione Marittima di Bari;

la Capitaneria di Porto di Brindisi;

Maristat-Roma;

Maridipart –Taranto;

l’Istituto Idrografico della Marina

la Commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale ;

per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarata l’infondatezza.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Bari e quella di Brindisi per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio la società Northern Petroleum ed ha insistito per la infondatezza del gravame .

Hanno spiegato intervento ad adiuvandum il Comune di Carovigno e il Comune di Monopoli .

Dopo la concessione della tutela cautelare , il ricorso è stato deciso alla pubblica udienza del 9 marzo 2011


DIRITTO

Il ricorso è fondato con particolare riguardo al terzo motivo di censura.

Con questo gruppo di doglianze, la Regione Puglia lamenta la natura parziale della Valutazione di impatto ambientale compiuta dagli enti preposti alla verifica della incidenza dell’intervento progettato dalla Northern Petroleum sull’ambiente interessato.

Detto intervento prefigura, - secondo la tesi della Regione- in realtà, un unico programma di ricerca di idrocarburi che la società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Dette criticità avrebbero dovuto formare oggetto di unica valutazione atteso che la

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