TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-01-16, n. 201300395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-01-16, n. 201300395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300395
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 17541/1999 REG.RIC.

N. 00395/2013 REG.PROV.COLL.

N. 17541/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17541 del 1999, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. G C P, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di proscioglimento dalla ferma volontaria ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. b punto 3 del d.p.r. n. 332/97 - (grave mancanza disciplinare)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 15 novembre 1999, depositato nei termini, il Sig. Antonio Santilli ha chiesto l’annullamento del provvedimento ministeriale n. DGPM/I/3ª/4335/R3/99 in data 14 luglio 1999 con il quale si disponeva il proscioglimento dalla ferma breve del ricorrente per grave mancanza disciplinare ed il suo trattenimento in servizio d’autorità per l’assolvimento degli obblighi di leva ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D. L.vo n. 196 del 1995, nonché degli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso.

Il ricorrente fa presente che al termine di un procedimento disciplinare di cui lo stesso contesta le conclusioni, veniva irrogata una sanzione disciplinare di 15 giorni di consegna di rigore e successivamente il Comandante del reparto avanzava nei suoi confronti proposta di proscioglimento dalla ferma volontaria, che veniva accolta con il provvedimento oggetto della presente impugnativa.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione di legge (art. 35 legge n. 958 del 1986, artt. 40, 63 e seg., legge n. 599 del 1954). Violazione della normativa sul giusto procedimento. Violazione del principio del ne bis in idem.

Sostiene il ricorrente che, essendo stato arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986, non poteva trovare applicazione nella fattispecie il D.P.R. n. 332 del 1997, contenente il regolamento recante norme per l’ammissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

2) Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 30 marzo 2000, il ricorrente illustra ulteriormente le proprie censure, lamentando la mancata formale contestazione al ricorrente dell’addebito che ha dato origine al procedimento disciplinare che si sarebbe svolto solo in forma orale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, riportandosi alla nota del 27 gennaio 2000 del Ministero della Difesa, insiste per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve del ricorrente per grave mancanza disciplinare ed il suo conseguente trattamento in servizio d’autorità per l’assolvimento degli obblighi di leva ai sensi dell’art.8, secondo comma, del D. L.vo n. 196 del 1995.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre, infatti, premettere che il ricorrente è stato arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986, mentre il D.P.R. n. 332 del 1997 prevede espressamente all’art. 13 che per il personale così reclutato si applicano le norme di stato ed avanzamento previste dal D. L.vo n. 196 del 1995. Tale decreto, in attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha disposto il riordino dei ruoli e modificato le norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, introducendo un nuovo ruolo “volontari di truppa”, ove trovano collocazione i volontari in ferma breve, tra i quali rientra il ricorrente. A tale categoria di personale si applicano solo ed esclusivamente le disposizioni introdotte dalla suddetta fonte normativa e quelle da essa derivate, tra cui il D.P.R. n. 332 del 1997 che, all’art. 8, secondo comma, lett. b), punto 3, prevede il proscioglimento dalla ferma breve quale diretta conseguenza di una grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri stabiliti dalla legge n. 382 del 1978.

Da ciò discende che il provvedimento di proscioglimento di cui alla normativa soprarichiamata non ha natura disciplinare, ma si configura invece come provvedimento di cessazione dal servizio che trova la sua fonte e la sua giustificazione nella pregressa sanzione disciplinare disposta nei confronti del militare.

La accertata natura del provvedimento impugnato comporta che non può parlarsi nel caso di specie di violazione del principio del “ne bis in idem” né può sostenersi l’illegittimità dello stesso per la mancanza dello specifico procedimento disciplinare di cui agli artt. 64 e seguenti della legge n. 599 del 1954.

Anche l’ulteriore censura di eccesso di potere sotto vari profili, così come gli ulteriori profili di eccesso di potere evidenziati nei motivi aggiunti, non possono condividersi in quanto appare evidente, dalla semplice lettura dell’impugnato provvedimento, che la gravità della mancanza commessa dal ricorrente costituisce ragione sufficiente a giustificare il suo proscioglimento dalla ferma breve contratta, atteso il venir meno dei requisiti di affidabilità che devono sostanziare il comportamento dei volontari.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


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