TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-11-04, n. 201901432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-11-04, n. 201901432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901432
Data del deposito : 4 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2019

N. 01432/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00617/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 2018, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati A F e I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Bari, alla via S. Lioce n. 52;

per l’annullamento,

- dell’ordinanza del Dirigente dell’Area Urbanistica n. 2 del 14.2.2018 notificata il 21.2.2018, recante l’ordine di demolizione e/o rimozione di opere ritenute prive di titolo abilitativo, realizzate in Trani sul lastrico solare del fabbricato alla via -O-;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ivi compresi, in particolare, il verbale di sopralluogo della Polizia locale, la comunicazione della stessa del 5.9.2017 e la relazione di servizio del 18.10.2017, ancorché non conosciuti né notificati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe il sig. -O- ha impugnato l’ordine di demolizione e rimozione di alcune opere edili ritenute prive di titolo abilitativo, realizzate in Trani sul lastrico solare del fabbricato alla via -O-, riportato in catasto fabbricati al fg. -O-.

Riferisce l’odierno ricorrente di aver acquistato l’immobile in questione con atto per notaio -O- nello stesso stato in cui si trova oggi, ad eccezione di modeste opere preordinate a migliorarne la funzionalità, alcune delle quali oggetto del presente giudizio.

La vicenda prendeva avvio da alcune segnalazioni ai Vigili urbani, alle quali seguiva un sopralluogo congiunto con tecnici comunali in data 5 settembre 2017, che si concludeva con la contestazione delle seguenti opere, presunte abusive: a) “taglio” per la realizzazione di un varco su una parte del parapetto di muratura, di dimensioni pari a 65 cm di larghezza e 90 cm di altezza e ulteriore varco sul parapetto, munito di ringhierina;
b) tettoia di legno a copertura di zona di terrazzo prospicente via -O-;
c) manufatto di muratura munita di porte e finestre, con copertura realizzata in parte a falda e in parte piana.

Al sopralluogo seguiva l’ordinanza di demolizione delle opere appena indicate, in epigrafe meglio specificata, sul presupposto dell’assenza del relativo titolo abilitativo e conseguente applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001.

Si costituiva in giudizio il Comune di Trani con memoria prodotta in data 25 maggio 2018, per resistere al gravame.

Con ordinanza n.209/2018, veniva accolta l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso onde pervenire re adhuc integra all’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito.

All’udienza del 26 giugno 2019, la causa veniva trattenuta in decisione.

2.- Preliminarmente, in accoglimento di specifica eccezione formulata dalla difesa di parte ricorrente, deve essere disposto lo stralcio della memoria tardivamente prodotta in giudizio dal Comune in data 6.6.2019.

3.- Venendo all’esame della controversia, il gravame è fondato e va accolto sulla scorta del primo motivo di ricorso.

3.1.- Lamenta parte ricorrente che l’Amministrazione avrebbe erroneamente classificato come “abusive” le opere contestate, sul presupposto che siano state realizzate in totale assenza di titolo abilitativo. Al contrario: a) i due varchi realizzati sul parapetto del terrazzino superiore sarebbero espressione di edilizia libera;
b) la tettoia di legno a copertura di una parte del terrazzo sarebbe stata realizzata sulla scorta di regolare titolo abilitativo, sebbene in parziale difformità da questo;
c) l’asserito ampliamento del torrino non sarebbe supportato da alcun elemento di prova.

Le argomentazioni utilizzate a sostegno di tali conclusioni appaiono condivisibili.

3.1.1.- Prendendo le mosse dai varchi riportati al punto precedente sub a), deve preliminarmente rimarcarsi che si sostanziano in opere di modestissima entità;
prive di qualsiasi impatto sull’assetto territoriale, non comportano la modifica della sagoma dell’edificio, né un aumento della superficie o dei volumi, né un cambio di destinazione d'uso del lastrico solare. Non sono visibili dalla via pubblica, verosimilmente dirette a predisporre un collegamento con la terrazza inferiore nell’ottica di ottimizzare l’utilizzazione del lastrico solare esistente, rendendone più comoda e sicura la fruizione.

Sono liberi, e quindi non soggetti ad autorizzazioni o asseverazioni, tutti gli interventi edilizi di modifica della distribuzione degli spazi interni o di arredo e protezione degli spazi esterni volti, indipendentemente dai materiali utilizzati e dalla natura provvisoria o meno delle opere, solo ad ottimizzare le qualità e potenzialità intrinseche del preesistente manufatto, consentendone una migliore, più sicura o più ampia fruizione in conformità alle originarie destinazioni d'uso " (cfr. TAR Lazio, sez. II bis, 18 settembre 2013, n. 8328).

In ogni caso, in disparte la riconducibilità o meno dei descritti interventi all’edilizia libera, non può dubitarsi che, stando al combinato disposto degli artt. 3, 10 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, non siano assoggettabili tout court alla sanzione massima della demolizione.

3.1.2.- Venendo quindi alla “tettoia”, di cui –si ribadisce- si contesta la realizzazione in assenza di titolo abilitativo, questa risulta realizzata sulla scorta di regolare permesso di costruire (il n. 180/2003), con il quale era stata però autorizzata una struttura in legno chiusa nella parte superiore “ a mezzo di teli, tenda e simili ”.

Tali modalità di copertura non sono state evidentemente osservate.

La difformità riscontrata –in tesi ricorrente- sarebbe finalizzata in via esclusiva ad ottimizzarne la funzione di ombreggiatura e/o protezione dagli agenti atmosferici e sarebbe insuscettibile di determinare un alterazione del territorio.

Ad avviso del Collegio, pur a prescindere da ogni valutazione circa la gravità di tale difformità, la presenza di un titolo abilitativo esclude l’applicazione automatica dell’art. 31 del D.P.R. n.380/2001 (e, dunque, tout court della sanzione della demolizione) e impone una valutazione da condursi nell’ottica del successivo art. 34.

3.1.3.- Infine, anche gli interventi sul torrino (di cui al punto c) del su riportato elenco) risultano riconducibili ad un titolo autorizzatorio (CILA depositata il 15 dicembre 2015).

Il vano insistente sul lastrico solare di cui si tratta era preesistente e riportato sia nel richiamato PdC n. 180/2003 sia nella ridetta CILA, come la stessa Amministrazione conferma nel provvedimento gravato;
tuttavia se ne assume l’ampliamento, inferendolo essenzialmente dal mutamento del tipo di copertura, contestando la realizzazione di una copertura parzialmente “a falda”, non totalmente piana.

In realtà, la contestazione sollevata non dimostra affatto l’asserito aumento volumetrico e induce al più ad apprezzare –ancora una volta- una difformità dell’intervento realizzato dal titolo abilitativo nella parte concernente la copertura;
ciò che –come nel caso della tettoia- non giustificherebbe l’applicazione automatica della sanzione massima della demolizione.

3.1.3.- In estrema sintesi, gli interventi contestati sono di piccola entità e verosimilmente diretti a migliorare la funzionalità del preesistente;
in ogni caso non sono stati realizzati in totale assenza di titolo edilizio, sicché l’Amministrazione avrebbe quanto meno dovuto valutare l’opzione di una sanzione alternativa alla demolizione, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 34 del D.P.R. n. 380/2001.

4.- Quanto precede conduce a ritenere fondato anche il secondo motivo, con cui parte ricorrente contesta il difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza gravata, nella misura in cui è proprio l’abusività degli interventi a non essere stata sufficientemente indagata.

4.- Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullata l’ordinanza gravata;
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. In ragione tuttavia della riscontrata difformità degli interventi edilizi realizzati rispetto ai titoli abilitativi, si dispone la compensazione delle spese tra le parti.

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