TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2018-05-10, n. 201800684

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2018-05-10, n. 201800684
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201800684
Data del deposito : 10 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2018

N. 01419/2018 REG.RIC.

N. 00684/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01419/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2018, proposto da


-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Volla, via Rossi, n. 346;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr Campania, Scuola Secondaria N C C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;

nei confronti

C.S.A., I.C. Nino Cortese di Casoria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



RICORSO EX ART.

12 13 14 L.104/92 CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTO IMMEDIATO


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, non sussistono i presupposti di cui all’articolo 55 del c.p.a.;

Considerato, invero, che la spiegata domanda cautelare non appare assistita dall’indefettibile requisito del cd. periculum in mora in considerazione dello stato avanzatissimo dell’anno scolastico in corso;
quanto agli anni futuri viene in rilievo una attività dell’amministrazione scolastica che (eventualmente) dovrà trovare attuazione mediante l’assegnazione all'alunno nel corso del prossimo anno scolastico 2018/19 e la cui misura dovrà essere fissata nel rispetto degli adempimenti (tra cui adozione del nuovo PEI) e della tempistica previsti dalla relativa disciplina di settore, non scrutinabili in questa sede;

Ritenuto, pertanto, che il paventato periculum difetta del predicato dell’attualità, essendo, peraltro, riferito ad un’attività amministrativa, per quanto doverosa, non ancora in itinere;

Considerato, altresì, che, per la peculiarità della vicenda qui scrutinata, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase processuale;

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