TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-07-26, n. 202100696
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Pubblicato il 26/07/2021
N. 00696/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S G e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M B, rappresentato e difeso dall'avvocato R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento COA – BG del -OMISSIS- 2021 prot. n. -OMISSIS-, trasmesso via Pec in pari data, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente il diniego dell’istanza di accesso agli atti prot. n. -OMISSIS-;
- della delibera (allo stato non nota) del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- di cui alla seduta del 30 marzo 2021 come trascritta nel provvedimento del -OMISSIS- 2021 sub doc. 1 e, in ogni caso, anche in quanto diversa dalla detta trascrizione;
nonché per quanto occorrer possa:
- del preavviso di diniego comunicato al ricorrente con nota del -OMISSIS- 2021 prot. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in pari data e della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- di cui alla seduta del 9 marzo 2021 (allo stato non nota) come trascritta nel predetto provvedimento;
- della nota prot. n. -OMISSIS- 2021, recante opposizione del controinteressato all’accesso (allo stato non nota) in quanto richiamata nei provvedimenti sub doc. 1 e 2;
- di ogni altro atto di presupposto, conseguente e/o connesso anche allo stato non noto;
e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- e del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020 ivi richiamato, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente è stato ed è parte di un contenzioso nell’ambito del quale la controparte dello stesso è assistita dal controinteressato intimato con il ricorso in esame, destinatario di una pronuncia del Consiglio di Stato che, nell’accogliere l’appello del Ministero della Giustizia e nel rigettare, conseguentemente, le pretese fatte valere con il ricorso di primo grado, ha annullato tutti gli atti adottati in conseguenza dell’ammissione con riserva del candidato alle prove scritte e alla prova orale: prove che lo stesso aveva medio tempore superato, ottenendo l’iscrizione all’albo.
Venuto a conoscenza di tutto ciò, l’odierno ricorrente ha presentato, in data -OMISSIS- 2018, all’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS-, un esposto - anche tendente alla verifica dei requisiti per la permanenza della detta iscrizione - cui ha allegato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2557/2010.
Vedendo che la propria controparte continuava ad essere assistita dall’avvocato che avrebbe dovuto essere cancellato dall’Ordine, egli ha, quindi, in data -OMISSIS- 2021, presentato istanza di accesso agli atti nella quale chiedeva copia semplice di “ogni provvedimento conseguente emesso dal CNF e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di -OMISSIS-, in merito alla decisione del Consiglio di Stato n. 2557/2010”, al fine della “valutazione di azioni” (motivazione riportata nella domanda).
In data -OMISSIS- 2021, il Consiglio dell’Ordine inoltrava all’avvocato oggetto della richiesta copia della medesima, per l’eventuale opposizione, che è stata puntualmente formulata. Conseguentemente, il 9 marzo 2021 il Consiglio dell’Ordine, evidenziate anche alcune problematiche relative a profili formali, ha deliberato di rigettare l’istanza, in quanto non specificamente motivata in ordine allo specifico interesse del richiedente e in parte riferita a provvedimenti assunti dal Consiglio Nazionale Forense. Riportando tali considerazioni, il Consiglio dell’Ordine ha, dunque, trasmesso un preavviso di rigetto della domanda.
L’interessato all’esibizione degli atti ha, quindi, inoltrato al Consiglio dell’Ordine una lunga nota, nella quale ha ricostruito la vicenda giudiziaria interessante l’avvocato rispetto alla cui posizione ha esercitato il diritto di accesso, precisando che lo stesso assiste le sue controparti in numerose controversie (in sede civile e arbitrale) e motivando il proprio interesse con riferimento a ciò e al rispetto della normativa che regola l’esercizio dell’attività forense a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela.
Ciononostante, il -OMISSIS- 2021, il Consiglio dell’Ordine ha comunicato di aver deliberato, nella seduta del 30 marzo 2021, il diniego dell’istanza in ragione della mancata indicazione di un interesse attuale e giuridicamente rilevante all’accesso nei termini richiesti, tanto più che al momento dello svolgimento della procedura arbitrale citata l’avvocato in questione era regolarmente iscritto all’albo e che l’esposto presentato nel 2018 non poteva che avere effetto sollecitatorio dell’azione dell’Ordine.
Ritenendo che, in tal modo l’Ordine abbia violato gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, la legge 247/2012 e l’art. 33 Costituzione, incorrendo altresì in un eccesso di potere per motivazione erronea, comunque inconferente, e perplessa, difetto di istruttoria e per sviamento, determinando anche una violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, il sig. Franzini ha impugnato il suddetto diniego.
Nel ricorso egli insiste per la sussistenza di un interesse concreto ed attuale al rilascio degli atti richiesti in ragione dell’esposto precedentemente presentato, richiamando a tal fine i principi di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2006 e la consistente giurisprudenza che ne fa applicazione.
Il Collegio non può, però, esimersi dal rilevare come la giurisprudenza citata abbia a oggetto fattispecie in cui vi è un interesse immediato e diretto alla conoscenza dell’esito di un esposto presentato dallo stesso richiedente l’accesso, in quanto vi è un rapporto diretto tra quest’ultimo e il soggetto che è oggetto dell’esposto e, dunque, un interesse immediato e diretto a conoscere le determinazioni dell’autorità cui lo stesso è stato presentato (in particolare se avente a oggetto ipotesi di comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare di cui sia stata vittima l’esponente).
Come sostenuto dalle controparti, costituitesi in giudizio per sostenere l’infondatezza del ricorso, nella fattispecie in esame, invece, il ricorrente non ha dimostrato come la sua posizione giuridica soggettiva risulterebbe essere incisa dal fatto che l’avvocato in questione avrebbe continuato ad esercitare la professione anche dopo che il giudicato avrebbe imposto la sua radiazione dall’Albo, così come richiesto nell’esposto. A prescindere dall’irrilevanza dell’accertare in quanti contenziosi il ricorrente si sia trovato di fronte una controparte assistita dall’avvocato in questione, parte ricorrente non ha nemmeno prospettato quale tipo di azione essa potrebbe intentare nei confronti del un procuratore legale della controparte, a suo dire privo dei presupposti per l’esercizio della professione, nonostante egli fosse, al tempo della vicenda contenziosa evocata nelle osservazioni del richiedente, regolarmente iscritto all’Ordine.
Non risulta integrata, dunque, la condizione essenziale individuata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 4/2021, in cui essa ha chiarito che: “in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare”. Tale presupposto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non è richiesto con riferimento all’ostensione di “materiale probatorio e/o difensivo” (cfr. penultimo paragrafo di pag. 3 della memoria di replica), bensì a qualsiasi atto il cui rilascio è richiesto per esigenze difensive, cui si potrebbe contrapporre quel diritto alla riservatezza della persona oggetto degli atti richiesti che sussiste anche nella fattispecie in esame, trattandosi di atti connessi a una radiazione dall’Albo.
È, invece, fondata l’osservazione contenuta nel ricorso in relazione al fatto che non può essere rilevante il fatto che l’avvocato in questione fosse ancora iscritto al momento dello svolgimento della procedura arbitrale, in quanto, come evidenziato nell’esposto, ciò non avrebbe dovuto accadere, stante la risalente pronuncia del giudice sulla legittimità della sua iscrizione stessa.
Ciononostante, escluso che sia ravvisabile anche il dedotto vizio di carenza di motivazione - atteso che è il richiedente l’accesso a dover motivare la propria istanza e non anche il destinatario della stessa a dover confutare puntualmente ogni considerazione contenuta nella domanda, ancorché ritenuta inidonea a supportare la pretesa all’esibizione degli atti, laddove, come nel caso di specie, non emerga, in concreto, quale sia l’interesse effettivo ed attuale del ricorrente (che non ha nemmeno cercato di chiarire la generica affermazione secondo cui lo stesso sarebbe stato leso dal fatto che la propria controparte è stata assistita da un legale che avrebbe dovuto essere radiato dall’Albo) -, il ricorso deve essere respinto.
Tanto più che, come messo in evidenza dalla difesa dell’Ordine, il ricorrente confonde il diritto di accesso agli atti con l’aspettativa a che la P.A. adotti d’ufficio i provvedimenti connessi e conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato più sopra ricordata. Ciò risulta essere dimostrato dal fatto che la memoria di replica di parte ricorrente è per la maggior parte dedicata a dimostrare proprio la sussistenza dell’interesse alla pretesa che l’Ordine dia ottemperanza alla pronuncia passata in giudicato.
Anche rispetto a tale scopo finale, peraltro, parte ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse concreto ed attuale, giuridicamente tutelato, con la conseguenza che nemmeno in relazione a ciò può ritenersi operare quel bilanciamento che giustifica il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, rispetto alla tutela della riservatezza.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.