TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-04-17, n. 201400516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-04-17, n. 201400516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201400516
Data del deposito : 17 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01336/2012 REG.RIC.

N. 00516/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01336/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A L e I L, con domicilio eletto presso l’avv. A L, in Bari, via Nicolai, 29;

contro

Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti G N, N D C e A C, con domicilio eletto presso l’avv. G N, in Bari, viale Quinto Ennio, 33;
Regione Puglia;
Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG della Regione Puglia;
Autorità di Bacino per la Puglia;
Presidente della Conferenza dei Servizi;

nei confronti di

Intercantieri V s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Tecnodaf Ingegneria s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43;
S Nicola &
Figlio s.r.l., F s.p.a. e G P &
Figli s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

per l’annullamento,

previa concessione di idoneo provvedimento cautelare,

- della nota di AQP prot. n. 91924 del 31 luglio 2012, pervenuta il 3 agosto 2012, a firma del Direttore Acquisti e Contratti, con la quale è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela ex art. 243 bis dlgs n. 163/2006;

- della nota di AQP prot. n. 81167 del 6 luglio 2012, pervenuta il 9 luglio 2012, di riscontro negativo alla richiesta di annullamento, in autotutela, dell’aggiudicazione provvisoria;

- della determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese s.p.a. prot. n. 7689 del 19.1.2012 di approvazione dei verbali della gara indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione del ripristino funzionale del ramo idrico “Schema Molisano destro - ramo settentrionale”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi tutti i verbali di gara, nella parte in cui non risulta disposta l’esclusione dell’ATI, aggiudicataria provvisoria, tra le imprese Intercantieri V s.p.a. e Tecnodaf Ingegneria s.r.l., nonché dell’ATI, seconda classificata in graduatoria, tra le Imprese S Nicola &
Figlio s.r.l., F s.p.a. e G P &
Figli s.r.l.;

- di tutti gli atti consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compreso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara;

e per l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese in gara dall’ATI V e dall’ATI S, con conseguente declaratoria di esclusione delle controinteressate e con aggiudicazione della gara in favore dell’ATI ricorrente C.C.C. s.p.a.;

e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° ottobre 2013, per l’annullamento,

previa concessione di idoneo provvedimento cautelare,

- della determinazione dell’Amministratore Unico di AQP s.p.a. prot. n. 79565 del 18.7.2013 di aggiudicazione definitiva in favore del RTI controinteressato dell’appalto de quo ;

- di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso, nella parte in cui non risulta disposta l’esclusione dell’ATI, aggiudicataria, tra le imprese Intercantieri V s.p.a. e Tecnodaf Ingegneria s.r.l., nonché dell’ATI, seconda classificata in graduatoria, tra le Imprese S Nicola &
Figlio s.r.l., F s.p.a. e G P &
Figli s.r.l.;

e per l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese in gara dall’ATI V e dall’ATI S, con conseguente declaratoria di esclusione;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato;

e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a., di Intercantieri V s.p.a. e di S Nicola &
Figlio s.r.l., F s.p.a. e G P &
Figli s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Intercantieri V s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da S Nicola &
Figlio s.r.l., F s.p.a. e G P &
Figli s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 per le parti i difensori avv.ti I L, A L, G N, Gennaro Notarnicola, Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. partecipava, classificandosi al terzo posto della graduatoria, alla gara indetta, da Acquedotto Pugliese s.p.a., per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione del ripristino funzionale del ramo idrico “Schema Molisano destro - ramo settentrionale”.

L’ATI composta dalle imprese Intercantieri V s.p.a. e Tecnodaf Ingegnaria s.r.l. si classificava al primo posto.

L’

ATI S

Nicola &
Figlio s.r.l., F s.p.a. e G P &
Figli s.r.l. si classificava al secondo posto.

L’istante C.C.C. impugnava con l’atto introduttivo la nota di AQP prot. n. 91924 del 31 luglio 2012, pervenuta il 3 agosto 2012, a firma del Direttore Acquisti e Contratti, con la quale veniva respinta l’istanza di annullamento in autotutela ex art. 243 bis dlgs n. 163/2006, la nota di AQP prot. n. 81167 del 6 luglio 2012, pervenuta il 9 luglio 2012, di riscontro negativo alla richiesta di annullamento, in autotutela, dell’aggiudicazione provvisoria e la determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese s.p.a. prot. n. 7689 del 19.1.2012 di approvazione dei verbali della gara de qua .

Contestava, inoltre, tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi tutti i verbali di gara, nella parte in cui non risultava disposta l’esclusione dell’ATI, aggiudicataria provvisoria, tra le imprese Intercantieri V s.p.a. e Tecnodaf Ingegneria s.r.l., nonché dell’ATI, seconda classificata in graduatoria, tra le Imprese S Nicola &
Figlio s.r.l., F s.p.a. e G P &
Figli s.r.l.

Invocava l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese in gara dall’ATI V e dall’ATI S, con conseguente declaratoria di esclusione.

Chiedeva, infine, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato, con conseguente aggiudicazione della gara in proprio favore, e la condanna della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni patiti.

Deduceva a tal fine censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione di legge;
violazione dell’art. 8, punto 8 del capitolato speciale prestazionale e del dlgs n. 163/2006;
violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio;
eccesso di potere;
difetto di motivazione;
sviamento;
difetto di istruttoria;
illogicità ed irragionevolezza manifesta;
perplessità;
violazione dell’art. 38, comma 1, lett. h) dlgs n. 163/2006: sia la prima classificata (

ATI

Intercantieri V s.p.a. - Tecnodaf Ingegneria s.r.l.) sia la seconda classificata (ATI S) avrebbero presentato in gara false dichiarazioni, con la conseguenza che sarebbero dovute essere escluse;
in forza dell’art. 8 del capitolato prestazionale il progetto doveva essere corredato, a pena di esclusione, della dichiarazione in cui l’impresa afferma di aver preso contatti con tutti i soggetti istituzionali interessati dai lavori;
i vari Enti coinvolti, viceversa, avrebbero dichiarato di non aver avuto contatti con l’ATI V e con l’ATI S;
pertanto, le dichiarazioni rese in tal senso dai due raggruppamenti sarebbero false;

2) con riferimento alla posizione dell’ATI V (prima classificata - aggiudicataria):

2.1) violazione dell’art. 49 dlgs n. 163/2006 e del bando di gara per carenza dei requisiti in capo al progettista associato al raggruppamento così come previsto al par. 2.4, lett. d), a pagg. 11-12 del disciplinare di gara: l’ATI aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa per violazione del divieto di avvalimento frazionato relativamente al possesso del requisito del personale tecnico medio annuo nel triennio di riferimento 30.5.2008 - 30.5.2011;

2.2) violazione dei paragrafi 3.1, punto 1 della parte I e 1.1 del capitolato speciale prestazionale per avere l’ATI V presentato un progetto definitivo in contrasto con le prescrizioni rilasciate da una delle Autorità (l’Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG della Regione Puglia), determinando tale circostanza l’esclusione dell’ATI aggiudicataria ai sensi dell’art. 3 del disciplinare e dell’art. 8, comma 1 del capitolato prestazionale: l’ATI V avrebbe presentano un’offerta tecnica difforme dalle prescrizioni del capitolato, non avendo tenuto conto delle prescrizioni rilasciate dall’Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG della Regione Puglia;

3) con riferimento alla posizione dell’ATI S (seconda classificata):

3.1.) violazione dell’art. 38 dlgs n. 163/2006 ed eccesso di potere per inosservanza dei punti 2.1.2) b), c) e d) e del punto 5 del disciplinare di gara, avendo omesso il socio di maggioranza della F s.r.l. (società con meno di quattro soci) di presentare la dichiarazione dei requisiti morali ex art. 38, comma 1, lett. b), c) e m- ter ) dlgs n. 163/2006;

3.2) violazione dell’art. 8 del capitolato prestazionale in forza del quale il progetto, a pena d’esclusione, deve essere corredato dai requisiti e le specifiche tecniche elencate nel medesimo capitolato: la proposta dell’ATI S ometterebbe di indicare gli elementi strutturali e di impiantistica dei manufatti di sfiato (e, nel caso di scarichi, di indicare il recapito finale ed il relativo manufatto terminale), così come viceversa imposto dalle clausole del capitolato;
sarebbe stato, inoltre, violato il disposto dell’art. 8 del capitolato, non avendo l’ATI S sviluppato in alcun modo il livello di dettaglio richiesto da un progetto definitivo ed avendo omesso di prevedere le sistemazioni degli argini.

Con il ricorso per motivi aggiunti la società C.C.C. impugnava l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in favore dell’

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